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La decisione del Tribunale di Civitavecchia è interessante per i lettori di MondoADR perché si misura con uno dei problemi più pratici della mediazione demandata dal giudice: quando il processo è già pendente e la parte è assistita da un difensore costituito, l’invito alla mediazione deve necessariamente essere notificato alla parte personalmente oppure può ritenersi sufficiente la comunicazione al procuratore? La sentenza sceglie una risposta non formalistica e, proprio per questo, merita attenzione.

Il caso

La controversia nasceva da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da un condominio contro una ditta che aveva ottenuto il monitorio per il pagamento di una somma piuttosto modesta. Nel corso del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace aveva disposto la mediazione demandata. La procedura si era conclusa negativamente per la mancata partecipazione del condominio opponente, che poi aveva eccepito l’erroneità della notifica della comunicazione di avvio, sostenendo che essa fosse stata effettuata al procuratore costituito e non alla parte personalmente. Il primo giudice aveva accolto questa impostazione e dichiarato improcedibile la domanda.

In appello, il Tribunale di Civitavecchia riforma quel punto della sentenza e afferma un principio molto utile per la pratica: nel contesto della mediazione demandata in corso di causa, la comunicazione al difensore costituito può essere sufficiente a realizzare la finalità informativa della norma.

Il nodo vero: la finalità della comunicazione

La parte più interessante della decisione è nel modo in cui il Tribunale legge l’art. 8 del d.lgs. 28/2010. La norma richiede che la domanda di mediazione e le informazioni relative all’incontro siano comunicate “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Il punto, allora, non è irrigidirsi su una formula astratta, ma capire quale sia la funzione di questa comunicazione. E la funzione è chiarissima: mettere la parte in condizione di sapere che la mediazione è stata avviata e di partecipare all’incontro.

Da qui prende forma il ragionamento della sentenza. Se lo scopo della norma è informare la parte, allora la comunicazione al procuratore costituito nel processo — presso il quale la parte ha eletto domicilio e che è tenuto a informarla — può risultare idonea a realizzare quello scopo. In questa prospettiva, la regola viene letta in chiave funzionale e non meramente rituale.

Una sentenza favorevole alla mediazione perché rifiuta il formalismo inutile

Il primo aspetto positivo della pronuncia, in chiave MondoADR, è proprio questo: il Tribunale evita che la mediazione venga paralizzata da un formalismo eccessivo, soprattutto quando il processo è già in corso e la parte è già stabilmente rappresentata da un difensore.

La sentenza non nega il principio generale secondo cui la mediazione è pensata per la partecipazione personale della parte. Non dice neppure che la notifica al difensore sia sempre e comunque equivalente alla notifica personale. Dice qualcosa di più sottile e più utile: nel caso della mediazione demandata, inserita dentro un giudizio pendente, la comunicazione al procuratore costituito può essere idonea a garantire l’effettiva conoscibilità dell’invito.

È una differenza importante, perché difende la funzione della mediazione senza trasformarla in un percorso ad ostacoli.

Il ruolo dell’avvocato viene valorizzato, non svuotato

Un altro profilo interessante è che la sentenza valorizza il ruolo del difensore. Il procuratore costituito non è qui visto come un semplice recapito formale, ma come il soggetto che, per mandato processuale e per dovere deontologico, ha il compito di informare l’assistito e di assisterlo anche nelle fasi connesse al processo.

Questo passaggio è importante perché evita di contrapporre in modo artificioso la centralità personale della parte e il ruolo dell’avvocato. La mediazione richiede certamente la presenza consapevole della parte, ma questo non significa che il difensore già costituito nel giudizio debba essere considerato irrilevante ai fini della comunicazione dell’invito. Al contrario, in molte situazioni è proprio lui il canale più efficiente e affidabile per assicurare la conoscibilità dell’avvio della procedura.

La sentenza, da questo punto di vista, ha un taglio realistico e condivisibile.

La mediazione demandata come parentesi non giurisdizionale dentro il processo

Il Tribunale richiama un’idea molto importante, già affacciata da altra giurisprudenza: la mediazione demandata apre una sorta di parentesi non giurisdizionale all’interno di un processo già pendente. È questo il dato che giustifica, sul piano sistematico, una disciplina della comunicazione meno rigida rispetto alla mediazione che precede il giudizio.

Quando la lite è già incardinata e la parte è già rappresentata, è ragionevole ritenere che la comunicazione al procuratore costituito sia in grado di assicurare la stessa finalità di conoscibilità che, in altre situazioni, richiede la comunicazione diretta alla parte. Il Tribunale coglie bene questa particolarità e la usa per costruire una soluzione più aderente alla realtà concreta del contenzioso.

Anche questo è un aspetto favorevole alla mediazione, perché la rende uno strumento effettivamente integrato con il processo, e non una parentesi avulsa da esso.

Un principio molto pratico per gli operatori

Sul piano operativo, la sentenza offre un’indicazione molto chiara. Quando la mediazione è disposta dal giudice durante un processo già in corso, la comunicazione dell’avvio al procuratore costituito non può essere considerata automaticamente inidonea ai fini della procedibilità. Ciò che conta è che essa sia effettivamente idonea a informare la parte e a consentirle la partecipazione.

Questo principio è utile perché evita di costruire, a posteriori, eccezioni puramente formalistiche su notifiche che hanno comunque raggiunto il loro scopo. E aiuta anche gli organismi e gli avvocati a muoversi in una prassi più coerente con la funzione dell’istituto.

La sentenza non svilisce la mediazione, ma la rende più credibile

Qualcuno potrebbe obiettare che una lettura del genere rischi di indebolire la centralità della parte nella mediazione. In realtà, a ben vedere, accade il contrario. La sentenza non afferma che il difensore possa sostituire in tutto e per tutto la parte. Afferma soltanto che, quanto alla comunicazione dell’invito, il raggiungimento della finalità informativa può essere realizzato anche attraverso il procuratore costituito.

Questo non svuota la mediazione. La rende, piuttosto, più credibile, perché impedisce che un adempimento che ha effettivamente raggiunto il suo scopo venga considerato inutile per il solo fatto di non avere seguito la forma più rigida immaginabile. È un modo di leggere la procedura che tutela la sostanza del contraddittorio, non la sola apparenza della regolarità.

Il merito della causa va in una direzione diversa, ma non toglie valore al principio

Va detto con chiarezza che, dopo avere affermato questo principio favorevole alla procedibilità, il Tribunale rigetta comunque l’appello. Non perché la mediazione fosse invalida, ma perché, una volta escluso l’ostacolo processuale, il merito dell’opposizione al decreto ingiuntivo non risultava adeguatamente provato dalla parte opposta, che aveva fondato la propria pretesa soltanto sulla fattura senza insistere in appello sulle ragioni sostanziali del credito.

Questo, però, non toglie rilievo al profilo che interessa a MondoADR. Anzi, lo rende più netto: il Tribunale dice chiaramente che la mediazione era stata validamente attivata, e che l’errore del primo giudice era consistito proprio nell’aver negato la procedibilità in base a una lettura troppo rigida della comunicazione dell’invito.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia è utile perché affronta con equilibrio un tema molto concreto della mediazione demandata: la comunicazione dell’avvio del procedimento al procuratore già costituito nel processo può essere sufficiente a soddisfare la finalità dell’art. 8 d.lgs. 28/2010, se è idonea a rendere la parte effettivamente informata e quindi in grado di partecipare.

Per MondoADR il messaggio è chiaro: la mediazione funziona davvero quando le sue regole vengono lette in modo coerente con la loro funzione, senza cadere in formalismi che non aggiungono nulla alla tutela del contraddittorio e finiscono soltanto per complicare inutilmente il percorso conciliativo.

In questo senso, la decisione è favorevole alla mediazione nel modo più utile: non perché ne abbassa il livello di serietà, ma perché ne protegge la sostanza.

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Tribunale di Civitavecchia

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Nella mediazione demandata può bastare l’invito al difensore: no a formalismi che svuotano la procedibilità

Con la sentenza n. 503 del 10 aprile 2026, il Tribunale di Civitavecchia affronta una questione molto concreta e ancora discussa nella pratica della mediazione demandata: la comunicazione di avvio del procedimento, effettuata al procuratore già costituito nel processo, può ritenersi idonea a soddisfare la condizione di procedibilità. La risposta del Tribunale è positiva, purché resti garantita la finalità essenziale della norma, cioè rendere la parte concretamente informata e quindi in grado di partecipare all’incontro di mediazione.

Data sentenza: 10/04/2026
N° sentenza: 503
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Giulia Sorrentino
Argomento/i: Mediazione demandata
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Mediazione in corso di giudizio: basta la comunicazione al procuratore

Data sentenza: 05/02/2026
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: comunicazione della mediazione
Materia/e: Procedibilità

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Valida la comunicazione di mediazione alla pec del difensore

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 1411/2025, ha stabilito che l'invito alla mediazione obbligatoria disposta in corso di causa è valido anche se inviato via PEC al difensore costituito e non personalmente alla parte. Tale efficacia deriva dalla libertà delle forme prevista dal D.Lgs. 28/2010 e dall'elezione di domicilio digitale legata alla procura alle liti. Di conseguenza, la notifica al legale garantisce la conoscenza della procedura, rendendo infondata l'eccezione di improcedibilità per vizi di notifica.

Data sentenza: 05/12/2025
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Invito in mediazione
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Procedibilità: la mediazione prevale sulla negoziazione assistita

Secondo la sentenza n. 1032/2025 del Tribunale di Civitavecchia, in una causa per risarcimento danni da circolazione stradale, il tentativo di mediazione sostituisce validamente la negoziazione assistita obbligatoria. Il giudice ha stabilito che la mediazione, prevedendo l'intervento di un terzo imparziale, offre maggiori garanzie e soddisfa pienamente la ratio deflattiva del legislatore. Pertanto, l'esperimento della mediazione rende procedibile la domanda giudiziale, escludendo l'obbligo di ulteriore negoziazione.

Data sentenza: 18/09/2025
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Mediazione

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Conciliazione agraria: il ruolo delle parti

La sentenza n. 819/2025 del Tribunale di Civitavecchia stabilisce che, nelle controversie agrarie, la proponibilità della domanda giudiziale richieda la perfetta coincidenza di parti, oggetto e pretese rispetto al tentativo obbligatorio di conciliazione. Nel caso specifico, l'azione è stata dichiarata improponibile poiché la richiesta di conciliazione differiva per soggetti, particelle catastali e natura del contratto rispetto a quanto chiesto in giudizio, condizione che non può essere integrata successivamente.

Data sentenza: 01/07/2025
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Giulia Sorrentino +1
Argomento/i: Ruolo delle parti
Materia/e: Conciliazione agraria

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Usucapione in mediazione: quali effetti

La sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 397/2025 stabilisce che l'accertamento dell'usucapione tramite accordo di mediazione è opponibile ai terzi solo se è rispettata la continuità delle trascrizioni. Se chi riconosce l'usucapione non risulta titolare legittimo nei registri immobiliari, l'accordo ha solo effetto prenotativo. Nel caso in esame, l'azione di rivendicazione è stata rigettata poiché la società contraente non era proprietaria del bene, rendendo l'accordo inopponibile al Comune, attuale titolare.

Data sentenza: 01/04/2025
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Silvia Vitelli
Materia/e: Usucapione

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Competenza territoriale anche per mediazione telematica

La sentenza n. 16380/2024 del Tribunale di Civitavecchia stabilisce che la competenza territoriale degli organismi di mediazione obbligatoria resti inderogabile anche per i procedimenti telematici. Nel caso di un'impugnazione di delibera condominiale, l'istanza presentata a un organismo territorialmente incompetente ha reso improcedibile la domanda giudiziale. Il giudice ha chiarito che l'uso della videoconferenza non deroga all'obbligo di depositare l'istanza nel circondario del tribunale competente.

Data sentenza: 18/12/2024
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Silvia Vitelli
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione telematica

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Opposizione a d.i.: tentativo mediazione a iniziativa dell’opponente

La sentenza n. 1192/2024 del Tribunale di Civitavecchia stabilisce che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta anche se l'iniziativa del tentativo di conciliazione è posta dall'opponente e non dal creditore. Nel caso di specie, il giudice ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dal fideiussore, confermando il decreto ingiuntivo poiché la mediazione era stata regolarmente esperita dall'opponente.

Data sentenza: 10/09/2024
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Fausto Cerasoli
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo

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Opposizione a decreto ingiuntivo: no all’onere della mediazione in contumacia

Il Tribunale di Civitavecchia (sent. 925/2023) ha stabilito che, in un'opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta contumace non può esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, né il giudice può fissarlo d'ufficio. Pertanto, l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente per il mancato esperimento della procedura è infondata. Nel merito, è stata invece accolta l'opposizione per difetto di legittimazione attiva, poiché non è risultata provata la cessione del credito.

Data sentenza: 24/08/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Gianluca Gelso
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Improcedibile la domanda se dal sito dell’organismo di mediazione risulta l’incompetenza territoriale

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 245/2023, ha dichiarato improcedibile una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo poiché la mediazione obbligatoria è stata esperita presso un organismo privo di sede nel circondario competente. Tale incompetenza territoriale, comprovata da documenti tratti dal sito web dell'organismo stesso, rende il tentativo di conciliazione inefficace. Non essendo possibile concedere nuovi termini per l'esperimento del rito, il decreto è stato revocato.

Data sentenza: 06/03/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile la mediazione unilaterale presso organismo non competente

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 245/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di un giudizio a causa di un tentativo di mediazione obbligatoria svoltosi presso un organismo privo di competenza territoriale. Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, la domanda deve essere presentata nel circondario dell'ufficio giudiziario competente; in caso contrario, l'istanza unilateralmente presentata non produce effetti. Tale vizio, non sanabile con nuovi termini, ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 06/03/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: mediazione improcedibile
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Mediazione obbligatoria: sì al difensore ma con procura sostanziale

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 8/2023, ha ribadito che nella mediazione obbligatoria la parte può essere sostituita da un rappresentante sostanziale, inclusi il difensore, purché munito di apposita procura speciale. Nel caso in esame, una banca ha visto dichiarata l'improcedibilità della domanda riconvenzionale poiché il difensore, sprovvisto di tale procura, era comparso solo in forza di quella alle liti. Nel merito, l'azione principale è stata respinta per la legittimità della segnalazione al CRIF.

Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: improcedibilità della domanda +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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