La Corte d’Appello di Firenze, applicando la disciplina previgente, ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità quando, al termine del primo incontro, una parte dichiari di non voler proseguire la mediazione. Il principio deve però essere coordinato con il vigente art. 8, comma 6, d.lgs. 28/2010: oggi il primo incontro non è una fase preliminare nella quale decidere se iniziare la procedura, ma è già parte della mediazione e deve consentire un effettivo confronto sulle questioni controverse. La procedura può concludersi senza accordo anche al primo incontro, purché mediatore, parti e avvocati abbiano concretamente svolto il confronto richiesto dalla legge; non è invece coerente con il modello riformato una mera presenza formale seguita dal rifiuto aprioristico di entrare nel merito della controversia.
Data sentenza: 24/03/2025
Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Anna Primavera +2
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: contratti bancari