La comunicazione della domanda di mediazione al difensore costituito presso cui la parte ha eletto domicilio è idonea ex artt. 3 e 8 D.Lgs. 28/2010

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La comunicazione della mediazione al procuratore costituito garantisce la procedibilità

Se la mediazione è disposta in corso di causa, la comunicazione della domanda al difensore costituito è valida ed efficace. Poiché la parte ha eletto domicilio presso il procuratore, la notifica alla sua PEC soddisfa l’obbligo di informazione, garantendo la procedibilità nonostante l’assenza di comunicazioni formali dirette alla parte personalmente. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 112/2026.

Decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni di locazione

Un locatore chiede e ottiene un decreto ingiuntivo con cui intima al conduttore il pagamento di 4.500,00 euro a titolo di canoni di locazione per un immobile a uso turistico.

Il conduttore opponente contesta la pretesa eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale e per valore del Tribunale di Civitavecchia, invocando il foro del consumatore e la competenza del Giudice di Pace.

Nel merito, sostiene, invece, che il contratto è nullo poiché simulato: sotto l’apparenza di una locazione turistica si cela infatti una locazione abitativa ordinaria. Su tali basi, richiede la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni versati.

La parte opposta si costituisce ed eccepisce la validità del contratto, già coperta da giudicato. Questo perchè il Tribunale ha precedentemente convalidato lo sfratto per finita locazione e in quella sede la simulazione non è stata eccepita in quella sede.

Il Giudice rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e chiarendo che la competenza per valore è del Tribunale (ex art. 447-bis c.p.c.) e non al Giudice di Pace. Non opera inoltre il foro del consumatore, non essendo provata la qualifica di “professionista” del locatore. L’analisi del merito inoltre deve considerarsi preclusa dal precedente giudizio di sfratto. L’ordinanza di convalida ha infatti cristallizzato l’esistenza, la validità e la qualificazione del rapporto contrattuale, impedendo così di far valere la simulazione.

Domanda procedibile se l’invito in mediazione è comunicato al difensore

Un profilo centrale della decisione però riguarda l’eccezione di improcedibilità per difetto di comunicazione dell’invito alla mediazione. L’opponente lamenta infatti che la convocazione non sia stata notificata correttamente alla parte personalmente. Il Tribunale però dichiara infondata tale eccezione per diverse ragioni.

Prima di tutto il Giudice osserva che il procedimento di mediazione è stato introdotto tempestivamente. Richiamando gli artt. 3 e 8 del D.Lgs. 28/2010, sottolinea inoltre che gli atti della mediazione non sono soggetti a formalità rigide. In effetti la norma prevede che la domanda e la data del primo incontro siano comunicate all’altra parte con “ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Ora, poiché la mediazione è stata disposta dal Giudice a processo già pendente, l’opponente era già regolarmente costituito in giudizio tramite il proprio avvocato, ma non solo:

  • con l’atto di opposizione e la relativa procura, la parte aveva eletto domicilio presso il proprio difensore;
  • l’organismo di mediazione aveva inviato le comunicazioni per il primo e il terzo incontro tramite PEC all’indirizzo del difensore, modalità pienamente valida che assorbe l’obbligo di informazione verso la parte.

In conclusione, l’invio della comunicazione presso l’indirizzo PEC del difensore costituito è considerato mezzo idoneo a garantire la conoscenza del procedimento. Di conseguenza, nonostante l’esito negativo della mediazione e l’assenza di riscontro sulla comunicazione personale, la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente soddisfatta.

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Leggi anche:

Mediazione in corso di giudizio: basta la comunicazione al procuratore

Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/02/2026
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: comunicazione della mediazione
Materia/e: Procedibilità

La comunicazione della domanda di mediazione al difensore costituito presso cui la parte ha eletto domicilio è idonea ex artt. 3 e 8 D.Lgs. 28/2010

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La comunicazione della mediazione al procuratore costituito garantisce la procedibilità

Se la mediazione è disposta in corso di causa, la comunicazione della domanda al difensore costituito è valida ed efficace. Poiché la parte ha eletto domicilio presso il procuratore, la notifica alla sua PEC soddisfa l’obbligo di informazione, garantendo la procedibilità nonostante l’assenza di comunicazioni formali dirette alla parte personalmente. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 112/2026.

Decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei canoni di locazione

Un locatore chiede e ottiene un decreto ingiuntivo con cui intima al conduttore il pagamento di 4.500,00 euro a titolo di canoni di locazione per un immobile a uso turistico.

Il conduttore opponente contesta la pretesa eccependo, in via preliminare, l’incompetenza territoriale e per valore del Tribunale di Civitavecchia, invocando il foro del consumatore e la competenza del Giudice di Pace.

Nel merito, sostiene, invece, che il contratto è nullo poiché simulato: sotto l’apparenza di una locazione turistica si cela infatti una locazione abitativa ordinaria. Su tali basi, richiede la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, la restituzione dei canoni versati.

La parte opposta si costituisce ed eccepisce la validità del contratto, già coperta da giudicato. Questo perchè il Tribunale ha precedentemente convalidato lo sfratto per finita locazione e in quella sede la simulazione non è stata eccepita in quella sede.

Il Giudice rigetta l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e chiarendo che la competenza per valore è del Tribunale (ex art. 447-bis c.p.c.) e non al Giudice di Pace. Non opera inoltre il foro del consumatore, non essendo provata la qualifica di “professionista” del locatore. L’analisi del merito inoltre deve considerarsi preclusa dal precedente giudizio di sfratto. L’ordinanza di convalida ha infatti cristallizzato l’esistenza, la validità e la qualificazione del rapporto contrattuale, impedendo così di far valere la simulazione.

Domanda procedibile se l’invito in mediazione è comunicato al difensore

Un profilo centrale della decisione però riguarda l’eccezione di improcedibilità per difetto di comunicazione dell’invito alla mediazione. L’opponente lamenta infatti che la convocazione non sia stata notificata correttamente alla parte personalmente. Il Tribunale però dichiara infondata tale eccezione per diverse ragioni.

Prima di tutto il Giudice osserva che il procedimento di mediazione è stato introdotto tempestivamente. Richiamando gli artt. 3 e 8 del D.Lgs. 28/2010, sottolinea inoltre che gli atti della mediazione non sono soggetti a formalità rigide. In effetti la norma prevede che la domanda e la data del primo incontro siano comunicate all’altra parte con “ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. Ora, poiché la mediazione è stata disposta dal Giudice a processo già pendente, l’opponente era già regolarmente costituito in giudizio tramite il proprio avvocato, ma non solo:

  • con l’atto di opposizione e la relativa procura, la parte aveva eletto domicilio presso il proprio difensore;
  • l’organismo di mediazione aveva inviato le comunicazioni per il primo e il terzo incontro tramite PEC all’indirizzo del difensore, modalità pienamente valida che assorbe l’obbligo di informazione verso la parte.

In conclusione, l’invio della comunicazione presso l’indirizzo PEC del difensore costituito è considerato mezzo idoneo a garantire la conoscenza del procedimento. Di conseguenza, nonostante l’esito negativo della mediazione e l’assenza di riscontro sulla comunicazione personale, la condizione di procedibilità deve ritenersi correttamente soddisfatta.

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