Domanda procedibile se il primo incontro avviene entro l’udienza di rinvio, il superamento della durata massima della mediazione non rileva
Scarica Sentenza Tribunale di Foggia N. 175-2026
Domanda procedibile se le parti svolgono il primo incontro in mediazione
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta se, entro l’udienza di rinvio, le parti hanno svolto il primo incontro davanti al mediatore. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento (art. 6 d.lgs. 28/2010) non determina l’improcedibilità, avendo natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale interpretazione tutela il diritto di azione (art. 24 Cost.) e privilegia l’effettivo tentativo di conciliazione rispetto a rigidi formalismi temporali. Lo ha spiegato il Tribunale di Foggia nella sentenza n. 175/2026.
Opposizione dei fideiussori a decreto ingiuntivo per il residuo insoluto di un mutuo
Una società di cartolarizzazione chiede e ottiene un decreto ingiuntivo di € 100.000,00 a cui si oppongono i fideiussori di una S.r.l. ammessa al concordato preventivo. Il credito deriva dal residuo insoluto di un contratto di mutuo erogato da una banca e successivamente ceduto all’opposta. Gli opponenti sollevano diverse eccezioni di merito, tutte rigettate dal Tribunale. Il Tribunale conferma quindi la validità del titolo monitorio, rigettando l’opposizione.
Mediazione: termini, durata e condizione di procedibilità
Gli opponenti però, in rito, sollevano l’eccezione di improcedibilità della domanda, perché il procedimento di mediazione non si è concluso entro tre mesi, termine allora vigente, in base a quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2010. Il Tribunale però, aderendo a un orientamento volto alla conservazione degli atti e alla tutela del diritto di azione, rigetta l’eccezione fornendo un’importante interpretazione dei termini di durata della mediazione.
Il Tribunale ricorda prima di tutto la controversia interpretativa sulla natura del termine di durata massima della mediazione (art. 6 d.lgs. 28/2010); c’è infatti chi lo considera perentorio (causa di improcedibilità se superato) e chi ordinatorio.
Il Giudice però supera questa dicotomia, introducendo una qualificazione più funzionale: il termine di tre mesi (ora di sei mesi) è di natura dilatoria e ha come destinatario il processo o il giudice. Prima della scadenza, infatti, il giudice non può proseguire l’attività processuale (es. perizie). In assenza di una proroga concordata, il processo deve riprendere per rispettare il principio della ragionevole durata (art. 111 Cost.). Il superamento del termine pertanto non rende la domanda improcedibile, ma permette semplicemente al giudice di negare ulteriori rinvii e procedere con il giudizio.
Il momento determinante per verificare la procedibilità non è la scadenza dei tre mesi, ma l’udienza di rinvio fissata ex art. 5 D.lgs. 28/2010. Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta, è sufficiente, infatti, che entro tale udienza le parti abbiano attivato la procedura e svolto effettivamente il primo incontro dinanzi al mediatore, anche se l’accordo non viene raggiunto e anche se il termine dell’art. 6 è già decorso.
L’interpretazione si fonda su argomenti letterali e costituzionali. La legge, in effetti, non prevede espressamente l’improcedibilità per il superamento del termine di durata massima, ma solo per il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza di verifica.
Imporre la conclusione della mediazione in tempi strettissimi (3-6 mesi), a fronte di rinvii d’udienza spesso molto lunghi, sacrificherebbe ingiustamente il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e l’accesso alla giustizia (art. 6 CEDU).
In conclusione, la procedibilità dipende dall’effettivo esperimento del tentativo di mediazione entro l’udienza di rinvio. Nel caso di specie, poiché la parte si è presentata al mediatore prima di tale udienza, l’eccezione di improcedibilità deve essere rigettata, nonostante il superamento dei tre mesi previsti dalla legge.
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