Eccezione d’incompetenza in mediazione: la sua omissione non preclude il rilievo dell’incompetenza del giudice, i due ambiti sono distinti
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Incompetenza territoriale: mediazione e giudizio di merito sono separati
La mancata contestazione dell’incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione non impedisce al convenuto di eccepire l’incompetenza del giudice nel successivo processo. La sede della mediazione, derogabile per accordo, non vincola infatti la competenza giurisdizionale: i due ambiti restano distinti e l’acquiescenza stragiudiziale non sana il difetto di competenza del tribunale adito, né costituisce rinuncia al foro pattizio. Lo ha chiarito il Tribunale di Trani nell’ordinanza n. 105/2026.
Danno da incendio e azione in surrogazione della compagnia di assicurazione
Un’autogrù industriale, di proprietà di un’assicurata, viene danneggiata da un incendio occorso presso lo stabilimento della società locataria. La compagnia assicuratrice, dopo aver indennizzato la propria assistita con la somma di € 85.000,00, agisce in surrogazione ex art. 1916 c.c. contro la locataria per ottenere il rimborso di quanto pagato. A sostegno della domanda, l’attrice richiama il contratto di noleggio, in base al quale la convenuta si era assunta ogni rischio, incendio incluso, e l’obbligo di restituire il bene nello stato originario, anche in caso di forza maggiore.
Costituendosi in giudizio, la controparte solleva diverse eccezioni preliminari:
- l’improcedibilità per vizi nella mediazione obbligatoria;
- il difetto di legittimazione attiva (asserendo una rinuncia convenzionale alla surroga da parte dell’assicuratore);
- e, con carattere assorbente, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in favore di quello di Mantova, in virtù di una clausola di foro esclusivo.
La convenuta inoltre chiama in causa la propria assicurazione per la manleva. Il Giudice, ritenendo la questione della competenza pregiudiziale, invita le parti alla discussione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
Incompetenza territoriale e rilievo della mediazione
La decisione si concentra sul valore della clausola di deroga alla competenza territoriale e sulla sua opponibilità all’assicuratore che agisce in surrogazione, analizzando inoltre se il comportamento tenuto dalle parti durante la mediazione possa influenzare la determinazione del giudice competente.
Il regime della surrogazione e il foro convenzionale
Il Tribunale chiarisce preliminarmente che la surrogazione dell’assicuratore configura una successione a titolo particolare nel credito del danneggiato. Di conseguenza, l’assicuratore subentra nella medesima posizione sostanziale e processuale dell’assicurato. Questo comporta che tutte le eccezioni opponibili al danneggiato originario sono opponibili anche alla compagnia assicuratrice.
Tra queste rientra l’eccezione di incompetenza territoriale basata su un foro pattizio.
Nel caso di specie, l’art. 13 del contratto di noleggio prevedeva che per ogni controversia fosse competente “esclusivamente il Foro di Mantova”. Ai sensi dell’art. 29 c.p.c., affinché un accordo delle parti deroghi alla competenza ordinaria in modo esclusivo, tale natura deve essere esplicitamente stabilita. L’utilizzo dell’avverbio “esclusivamente” e la specifica clausola di inderogabilità per ragioni di connessione manifestano in modo inequivocabile la volontà dei contraenti di escludere i fori alternativi di legge.
Il rapporto tra mediazione e giurisdizione
L’attrice però contesta l’eccezione di incompetenza sostenendo che la convenuta, partecipando alla mediazione presso l’Organismo del Foro di Trani senza sollevare rilievi, abbia implicitamente rinunciato alla clausola del foro esclusivo. Il Tribunale però respinge fermamente questa tesi sulla base di due diverse ragioni:
- la competenza dell’organismo di mediazione (derogabile su accordo delle parti ex art. 4 D.Lgs. 28/2010) è distinta dalla competenza del giudice di merito. La mancata contestazione della sede di mediazione non produce preclusioni processuali nel successivo giudizio di merito, né costituisce una rinuncia tacita alla clausola pattizia;
- sebbene la partecipazione alla mediazione a Trani non abbia sanato l’incompetenza del Tribunale, il silenzio della convenuta in quella sede è stato valutato come condotta contraria ai doveri di buona fede e leale collaborazione (art. 8, comma 6, D.Lgs. 28/2010). Tale comportamento ha indotto, infatti, l’attrice a incardinare la lite dinanzi a un giudice incompetente, giustificando così la compensazione integrale delle spese di lite nonostante la vittoria della convenuta sulla questione di rito.
Il Tribunale di Trani dichiara pertanto la propria incompetenza, indicando il Tribunale di Mantova quale giudice competente per la riassunzione della causa.
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