Scarica Sentenza Tribunale Civitavecchia N.1192-2024

 In una controversia avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo la procedibilità è soddisfatta anche se la mediazione è avviata dall’opponente

Condizione di procedibilità soddisfatta se la mediazione è esperita dall’opponente
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta anche quando il tentativo viene esperito per iniziativa dell’opponente. Lo ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 1192/2024.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Il fideiussore di una ditta individuale si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per ottenere il pagamento dell’importo residuo di un mutuo. L’opponente fideiussore eccepisce in rito l’improcedibilità del decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. L’opposta, nel costituirsi in giudizio, solleva diverse eccezioni e chiede che il decreto ingiuntivo venga confermato. In corso di causa il giudice concede l’esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo e viene esperita la procedura di mediazione obbligatoria. La causa prosegue, viene istruita e infine viene trattenuta in decisione con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni.

L’art. 5 non prevede l’improcedibilità se la mediazione è avviata dall’opponente
Il giudice in via preliminare rigetta l’eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dall’opponente a causa del mancato avvio della mediazione da parte della banca opposta. Il giudice precisa che l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 sancisce l’improcedibilità della domanda in giudizio proposta con ricorso per decreto ingiuntivo con revoca dello stesso per il mancato esperimento della mediazione. La norma però non stabilisce conseguenze particolari nel caso in cui, come nel caso di specie, la mediazione venga avviata dall’opponente e non dall’opposto. Il Tribunale con ordinanza aveva concesso a entrambe le parti il termine per avviare la mediazione  e la procedura era stata esperita dall’opponente. L’eccezione di improcedibilità quindi va rigettata e il decreto deve essere confermato anche alla luce della infondatezza delle doglianze che l’opponente ha sollevato nel merito.

Leggi anche:  “Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione al creditore” e “Opposizione a decreto ingiuntivo e onere mediazione

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Opposizione a d.i.: tentativo mediazione a iniziativa dell’opponente

La sentenza n. 1192/2024 del Tribunale di Civitavecchia stabilisce che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta anche se l’iniziativa del tentativo di conciliazione è posta dall’opponente e non dal creditore. Nel caso di specie, il giudice ha rigettato l’eccezione di improcedibilità sollevata dal fideiussore, confermando il decreto ingiuntivo poiché la mediazione era stata regolarmente esperita dall’opponente.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 10/09/2024
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Fausto Cerasoli
Argomento/i: opposizione a decreto ingiuntivo

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 In una controversia avente ad oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo la procedibilità è soddisfatta anche se la mediazione è avviata dall’opponente

Condizione di procedibilità soddisfatta se la mediazione è esperita dall’opponente
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità è soddisfatta anche quando il tentativo viene esperito per iniziativa dell’opponente. Lo ha stabilito il Tribunale di Civitavecchia nella sentenza n. 1192/2024.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Il fideiussore di una ditta individuale si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per ottenere il pagamento dell’importo residuo di un mutuo. L’opponente fideiussore eccepisce in rito l’improcedibilità del decreto ingiuntivo a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. L’opposta, nel costituirsi in giudizio, solleva diverse eccezioni e chiede che il decreto ingiuntivo venga confermato. In corso di causa il giudice concede l’esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo e viene esperita la procedura di mediazione obbligatoria. La causa prosegue, viene istruita e infine viene trattenuta in decisione con concessione dei termini per la precisazione delle conclusioni.

L’art. 5 non prevede l’improcedibilità se la mediazione è avviata dall’opponente
Il giudice in via preliminare rigetta l’eccezione di improcedibilità del giudizio formulata dall’opponente a causa del mancato avvio della mediazione da parte della banca opposta. Il giudice precisa che l’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 sancisce l’improcedibilità della domanda in giudizio proposta con ricorso per decreto ingiuntivo con revoca dello stesso per il mancato esperimento della mediazione. La norma però non stabilisce conseguenze particolari nel caso in cui, come nel caso di specie, la mediazione venga avviata dall’opponente e non dall’opposto. Il Tribunale con ordinanza aveva concesso a entrambe le parti il termine per avviare la mediazione  e la procedura era stata esperita dall’opponente. L’eccezione di improcedibilità quindi va rigettata e il decreto deve essere confermato anche alla luce della infondatezza delle doglianze che l’opponente ha sollevato nel merito.

Leggi anche:  “Opposizione a decreto ingiuntivo: onere mediazione al creditore” e “Opposizione a decreto ingiuntivo e onere mediazione

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