Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia n.1032-2025
La domanda in giudizio è procedibile se in una controversia soggetta alla negoziazione assistita viene avviata la mediazione
Domanda procedibile se si avvia la mediazione al posto della negoziazione
Quando una controversia è obbligatoriamente soggetta a negoziazione assistita (ad esempio, risarcimento danni da circolazione stradale), ma non alla mediazione, l’esperimento del tentativo di mediazione al suo posto è ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questo perché la mediazione, grazie alla presenza di un terzo imparziale (il mediatore), offre maggiori garanzie, realizzando pienamente la ratio deflattiva comune a entrambi gli istituti. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 1032/2025.
Terza trasportata: risarcimento danni sinistro stradale
Una donna cita in giudizio la Compagnia assicurativa del veicolo su cui è stata trasportata, per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di un violento incidente stradale. Parte attrice promuove l’azione ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, che riconosce al trasportato il diritto di agire direttamente contro l’assicuratore del vettore, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. L’attrice lamenta in giudizio gravi lesioni e chiede un risarcimento complessivo di 37.304,00 euro, detratti 2.177,00 euro, ricevuti a titolo di acconto.
Domanda improcedibile art. 142, 145 e 148 Codice Assicurazioni
La Compagnia assicurativa si costituisce in giudizio, contestando l’eccessività del quantum richiesto e sollevando l’eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 142, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni. In via subordinata, chiede di contenere l’eventuale risarcimento nei limiti della giustizia, scomputando l’acconto già versato.
Negoziazione assistita e mediazione
In relazione all’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Compagnia assicurativa convenuta, un ampio passaggio della motivazione della sentenza è dedicato alla valutazione delle condizioni di procedibilità della domanda, in particolare in relazione all’obbligo di esperire la negoziazione assistita e il suo rapporto con la mediazione. Il Giudice affronta il tema dell’improcedibilità sollevata dalla convenuta e, dopo aver chiarito che l’omessa dichiarazione del reddito (art. 142 Cod. Ass.) non costituisce condizione di procedibilità per le richieste di danno non patrimoniale, si concentra sulla negoziazione assistita, procedura obbligatoria nelle cause di risarcimento danni da circolazione veicolare e per somme non superiori a 50.000 euro. Il Tribunale osserva al riguardo che:
- l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita non è stata eccepita tempestivamente dalla convenuta, né rilevata d’ufficio dal Giudice entro la prima udienza, determinandone la decadenza;
- l’attrice ha comunque esperito il tentativo di mediazione.
Mediazione: definizione stragiudiziale con modalità più stringenti
Su questo secondo punto, il Giudice valorizza la funzione deflattiva degli istituti ADR e il principio della ragionevole durata del processo. L’autorità giudicante afferma in particolare che, il procedimento di mediazione, pur non essendo espressamente obbligatorio per la materia in oggetto, è un mezzo di risoluzione stragiudiziale che il legislatore considera “addirittura prevalente” sulla negoziazione assistita per la natura della procedura e per le garanzie offerte. La negoziazione assistita, infatti, si svolge solo con l’assistenza degli avvocati, la mediazione prevede invece la presenza di un terzo imparziale, il mediatore, in aggiunta all’assistenza legale. L’esperimento del tentativo di mediazione, al posto della negoziazione assistita, risponde, quindi, alla stessa ratio della normativa, ma assicura un tentativo di definizione stragiudiziale con modalità ancora più stringenti, grazie alla presenza del terzo neutrale. Pertanto, avendo l’attrice promosso la mediazione, l’ulteriore esperimento della negoziazione assistita non era necessario e la domanda risulta procedibile.
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