Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia n.1032-2025

 La domanda in giudizio è procedibile se in una controversia soggetta alla negoziazione assistita viene avviata la mediazione 

Domanda procedibile se si avvia la mediazione al posto della negoziazione
Quando una controversia è obbligatoriamente soggetta a negoziazione assistita (ad esempio, risarcimento danni da circolazione stradale), ma non alla mediazione, l’esperimento del tentativo di mediazione al suo posto è ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questo perché la mediazione, grazie alla presenza di un terzo imparziale (il mediatore), offre maggiori garanzie, realizzando pienamente la ratio deflattiva comune a entrambi gli istituti. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 1032/2025.

 Terza trasportata: risarcimento danni sinistro stradale
Una donna cita in giudizio la Compagnia assicurativa del veicolo su cui è stata trasportata, per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di un violento incidente stradale. Parte attrice promuove l’azione ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, che riconosce al trasportato il diritto di agire direttamente contro l’assicuratore del vettore, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. L’attrice lamenta in giudizio gravi lesioni e chiede un risarcimento complessivo di  37.304,00 euro, detratti 2.177,00 euro, ricevuti a titolo di acconto.

Domanda improcedibile art. 142, 145 e 148 Codice Assicurazioni
La Compagnia assicurativa si costituisce in giudizio, contestando l’eccessività del quantum richiesto e sollevando l’eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 142, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni. In via subordinata, chiede di contenere l’eventuale risarcimento nei limiti della giustizia, scomputando l’acconto già versato.

Negoziazione assistita e mediazione
In relazione all’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Compagnia assicurativa convenuta, un ampio passaggio della motivazione della sentenza è dedicato alla valutazione delle condizioni di procedibilità della domanda, in particolare in relazione all’obbligo di esperire la negoziazione assistita e il suo rapporto con la mediazione. Il Giudice affronta il tema dell’improcedibilità sollevata dalla convenuta e, dopo aver chiarito che l’omessa dichiarazione del reddito (art. 142 Cod. Ass.) non costituisce condizione di procedibilità per le richieste di danno non patrimoniale, si concentra sulla negoziazione assistita, procedura obbligatoria nelle cause di risarcimento danni da circolazione veicolare e per somme non superiori a 50.000 euro. Il Tribunale osserva al riguardo che:

  • l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita non è stata eccepita tempestivamente dalla convenuta, né rilevata d’ufficio dal Giudice entro la prima udienza, determinandone la decadenza;
  • l’attrice ha comunque esperito il tentativo di mediazione.

Mediazione: definizione stragiudiziale con modalità più stringenti
Su questo secondo punto, il Giudice valorizza la funzione deflattiva degli istituti ADR e il principio della ragionevole durata del processo. L’autorità giudicante afferma in particolare che, il procedimento di mediazione, pur non essendo espressamente obbligatorio per la materia in oggetto, è un mezzo di risoluzione stragiudiziale che il legislatore considera “addirittura prevalente” sulla negoziazione assistita per la natura della procedura e per le garanzie offerte. La negoziazione assistita, infatti, si svolge solo con l’assistenza degli avvocati, la mediazione prevede invece la presenza di un terzo imparziale, il mediatore, in aggiunta all’assistenza legale. L’esperimento del tentativo di mediazione, al posto della negoziazione assistita, risponde, quindi, alla stessa ratio della normativa, ma assicura un tentativo di definizione stragiudiziale con modalità ancora più stringenti, grazie alla presenza del terzo neutrale. Pertanto, avendo l’attrice promosso la mediazione, l’ulteriore esperimento della negoziazione assistita non era necessario e la domanda risulta procedibile.

Leggi anche: Mediazione al posto della negoziazione: realizzata la condizione di procedibilità 

Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia n.1032-2025

 

Procedibilità: la mediazione prevale sulla negoziazione assistita

Secondo la sentenza n. 1032/2025 del Tribunale di Civitavecchia, in una causa per risarcimento danni da circolazione stradale, il tentativo di mediazione sostituisce validamente la negoziazione assistita obbligatoria. Il giudice ha stabilito che la mediazione, prevedendo l’intervento di un terzo imparziale, offre maggiori garanzie e soddisfa pienamente la ratio deflattiva del legislatore. Pertanto, l’esperimento della mediazione rende procedibile la domanda giudiziale, escludendo l’obbligo di ulteriore negoziazione.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 18/09/2025
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Mediazione

Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia n.1032-2025

 La domanda in giudizio è procedibile se in una controversia soggetta alla negoziazione assistita viene avviata la mediazione 

Domanda procedibile se si avvia la mediazione al posto della negoziazione
Quando una controversia è obbligatoriamente soggetta a negoziazione assistita (ad esempio, risarcimento danni da circolazione stradale), ma non alla mediazione, l’esperimento del tentativo di mediazione al suo posto è ritenuto idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Questo perché la mediazione, grazie alla presenza di un terzo imparziale (il mediatore), offre maggiori garanzie, realizzando pienamente la ratio deflattiva comune a entrambi gli istituti. Lo ha ribadito il Tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 1032/2025.

 Terza trasportata: risarcimento danni sinistro stradale
Una donna cita in giudizio la Compagnia assicurativa del veicolo su cui è stata trasportata, per ottenere il risarcimento dei danni fisici subiti a seguito di un violento incidente stradale. Parte attrice promuove l’azione ai sensi dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, che riconosce al trasportato il diritto di agire direttamente contro l’assicuratore del vettore, indipendentemente dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. L’attrice lamenta in giudizio gravi lesioni e chiede un risarcimento complessivo di  37.304,00 euro, detratti 2.177,00 euro, ricevuti a titolo di acconto.

Domanda improcedibile art. 142, 145 e 148 Codice Assicurazioni
La Compagnia assicurativa si costituisce in giudizio, contestando l’eccessività del quantum richiesto e sollevando l’eccezione di improcedibilità della domanda ai sensi degli artt. 142, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni. In via subordinata, chiede di contenere l’eventuale risarcimento nei limiti della giustizia, scomputando l’acconto già versato.

Negoziazione assistita e mediazione
In relazione all’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Compagnia assicurativa convenuta, un ampio passaggio della motivazione della sentenza è dedicato alla valutazione delle condizioni di procedibilità della domanda, in particolare in relazione all’obbligo di esperire la negoziazione assistita e il suo rapporto con la mediazione. Il Giudice affronta il tema dell’improcedibilità sollevata dalla convenuta e, dopo aver chiarito che l’omessa dichiarazione del reddito (art. 142 Cod. Ass.) non costituisce condizione di procedibilità per le richieste di danno non patrimoniale, si concentra sulla negoziazione assistita, procedura obbligatoria nelle cause di risarcimento danni da circolazione veicolare e per somme non superiori a 50.000 euro. Il Tribunale osserva al riguardo che:

  • l’eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita non è stata eccepita tempestivamente dalla convenuta, né rilevata d’ufficio dal Giudice entro la prima udienza, determinandone la decadenza;
  • l’attrice ha comunque esperito il tentativo di mediazione.

Mediazione: definizione stragiudiziale con modalità più stringenti
Su questo secondo punto, il Giudice valorizza la funzione deflattiva degli istituti ADR e il principio della ragionevole durata del processo. L’autorità giudicante afferma in particolare che, il procedimento di mediazione, pur non essendo espressamente obbligatorio per la materia in oggetto, è un mezzo di risoluzione stragiudiziale che il legislatore considera “addirittura prevalente” sulla negoziazione assistita per la natura della procedura e per le garanzie offerte. La negoziazione assistita, infatti, si svolge solo con l’assistenza degli avvocati, la mediazione prevede invece la presenza di un terzo imparziale, il mediatore, in aggiunta all’assistenza legale. L’esperimento del tentativo di mediazione, al posto della negoziazione assistita, risponde, quindi, alla stessa ratio della normativa, ma assicura un tentativo di definizione stragiudiziale con modalità ancora più stringenti, grazie alla presenza del terzo neutrale. Pertanto, avendo l’attrice promosso la mediazione, l’ulteriore esperimento della negoziazione assistita non era necessario e la domanda risulta procedibile.

Leggi anche: Mediazione al posto della negoziazione: realizzata la condizione di procedibilità 

Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia n.1032-2025

 

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia