Scarica sentenza tribunale di Civitavecchia 24 08 23
Per il tribunale di Civitavecchia, nell’opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta contumace non può esperire il tentativo di mediazione
Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta contumace non può esperire il tentativo di mediazione, in quanto non costituita, né il giudice può fissare d’ufficio l’udienza con onere per il convenuto di esperire la procedura di mediazione. È quanto ha affermato il tribunale di Civitavecchia, nella sentenza n. 925/2023, decidendo una vicenda relativa ad una opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato richiesto il pagamento di oltre 31mila euro in virtù di un contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione.
In particolare, l’opponente lamentava difetto di legittimazione attiva della ricorrente, in quanto a suo dire non risultava provata la presunta cessione di credito da una banca all’altra.
Inoltre, eccepiva l’improcedibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per mancanza del tentativo obbligatorio di mediazione richiedendo un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Il giudice dichiarava la contumacia dell’opposto e rinviava per la precisazione delle conclusioni. Il convenuto si costituiva e contestava la fondatezza dell’opposizione, chiedendo in via preliminare, di revocare l’ordinanza nella parte in cui era stata dichiarata la contumacia di parte opposta, di ritenere procedibile la domanda per l’avvenuto esperimento del tentativo di mediazione e, nel merito, il rigetto dell’opposizione.
Mediazione e contumacia parte opponente
Nel decidere, il giudice preliminarmente ha esaminato l’eccezione sollevata da parte opponente relativamente al mancato espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione di parte opposta.
“Con riferimento al tentativo di mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori e di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 5 c. 6 del D.Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 dispone che: ‘Il comma 1 e l’articolo 5-quater non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall’ articolo 5-bis” ha affermato quindi il tribunale.
Inoltre, l’art. 5 bis c. 1 del medesimo decreto legislativo prevede che: “Quando l’azione di cui all’ articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’ articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
Nel caso di specie, ha rilevato quindi il giudicante, “l’opponente ha sollevato la eccezione relativa alla mancata condizione di procedibilità per non essere stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria allorquando il convenuto non si era costituito ed era stato dichiarato contumace e non ha richiesto alcuna pronuncia su istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Dunque, non potendo l’opposta esperire il tentativo di mediazione, in quanto non costituita, l’eccezione doveva ritenersi infondata né il giudice poteva d’ufficio fissare udienza con onere per il convenuto di esperire la procedura di mediazione nei termini fissati”.
La decisione
Tra l’altro, ha sottolineato il tribunale, con la costituzione tardiva, il convenuto ha allegato la richiesta di fissazione di udienza per la mediazione obbligatoria, che si è tenuta con esito negativo. Alla successiva udienza, ha richiesto poi concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e rigettarsi l’eccezione di controparte, ma tali questioni, non essendo state sollevate e dedotte in prima udienza non potevano essere accolte e dunque, su richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Per cui, in definitiva, l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente non può essere accolta.
È fondata, invece, nel merito l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della convenuta, in quanto, come sostenuto dall’opponente non risulta provata in sede monitoria la cessione di credito dalla banca titolare all’altra.
Da qui, l’accoglimento del motivo di opposizione che assorbe anche le ulteriori censure.
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