Per il tribunale di Civitavecchia la domanda è improcedibile se dal sito dell’organismo di mediazione risulta che lo stesso non ha una sede presso il circondario del tribunale adito
Incompetenza territoriale e improcedibilità
Incompetenza territoriale risultante dal sito dell’organismo di mediazione? Domanda improcedibile. È quanto deciso dal tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 245/2023, in una opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai debitori di una banca per mancato pagamento di un prestito.
La vicenda
I ricorrenti contestavano, tra le altre cose, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e l’inefficacia del decreto ingiuntivo per mancato rispetto dei ter mini di cui all’art. 644 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la S.p.A., contestando l’infondatezza dell’opposizione sia in fatto che in diritto e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. Successivamente rimessa sul ruolo per l’esperimento della mediazione, con concessione di 15 giorni all’opposta per l’introduzione del procedimento, la causa veniva trattenuta per la decisione.
La mediazione veniva svolta dalla parte opposta, quale attrice sostanziale, tuttavia, con nota di trattazione scritta l’opponente contestava che alcuna sede (principale o secondaria) l’organismo di mediazione prescelto aveva nel circondario del Tribunale di Civitavecchia e depositava documento ripreso dalla pagina web contenente l’elenco delle sedi in base all’accordo dell’art. 7 comma 2 lett. c del DM n. 180/2010, tra le quali appunto non vi era il Tribunale di Civitavecchia.
L’opposta in merito all’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione prescelto, non deduceva né depositava nulla, limitandosi soltanto con la comparsa conclusionale a sostenere la presenza della sede di Civitavecchia tra quelle dell’organismo e depositando documento che però risultava inutilizzabile in quanto depositato in seguito alla precisazione delle conclusioni.
Sulla scorta, invece, del documento depositato tempestivamente dall’opponente, tratto dal sito web dell’organismo stesso, la sede di Civitavecchia non risultava esservi con conseguente incompetenza territoriale.
Organismo incompetente territorialmente: la decisione
Ai sensi dell’art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha ricordato, quindi, il tribunale, “la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia”.
Secondo “condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito – ha aggiunto il giudicante – la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge”.
Inoltre, ha osservato il tribunale, avendo già disposto l’espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, “è precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all’organismo competente”.
Per cui alla luce di quanto esposto, la domanda proposta dalla Spa non può che essere dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato.