Il tribunale di Civitavecchia aderisce all’orientamento secondo cui è improcedibile il giudizio se la domanda di mediazione è presentata unilateralmente innanzi a un organismo non avente competenza territoriale
Mediazione presso organismo non competente
La domanda di mediazione presentata unilateralmente innanzi a un organismo non avente competenza territoriale, ex art. 4 Dlgs. n. 28/2010, non producendo effetti, determina l’improcedibilità del giudizio. Così il tribunale di Civitavecchia, sentenza n. 245/2023, aderendo all’orientamento di parte della giurisprudenza di merito.
La vicenda
Nella vicenda, i debitori di un prestito si opponevano al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società finanziaria, contestando, tra l’altro, il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
La Spa, dal canto suo, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudice, assegnava termine per lo svolgimento della mediazione ad opera della parte opposta, quale attore sostanziale, e rimetteva la causa sul ruolo.
La mediazione veniva svolta dalla parte opposta, tuttavia, l’opponente contestava che alcuna sede (principale o secondaria) l’organismo di mediazione prescelto aveva nel circondario del Tribunale di Civitavecchia e depositava documento ripreso dalla pagina web dell’organismo stesso, contenente l’elenco delle sedi, tra le quali appunto non vi era Civitavecchia.
L’opposto non deduceva nulla in relazione all’eccezione di incompetenza territoriale dell’organismo di mediazione prescelto, limitandosi a depositare solo tardivamente un documento ormai inutilizzabile.
Per cui, il giudice, sulla scorta di quanto rilevato dall’opponente, rilevava l’incompetenza territoriale dell’organismo prescelto.
Organismo di mediazione incompetente: domanda improcedibile
Ai sensi dell’art. 4 co. 1 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ricorda, infatti, il tribunale, “la domanda di mediazione va presentata davanti ad uno degli organismi che si trova nel circondario dell’ufficio giudiziario competente per la controversia”. Inoltre, “secondo condivisibile orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito la domanda di mediazione presentata unilateralmente dinanzi all’organismo che non ha competenza territoriale non produce effetti e pertanto la stessa deve essere considerata come non espletata con le conseguenze previste dalla legge”.
Di conseguenza, essendo precluso al giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione presso un organismo competente, avendo il Tribunale già disposto l’espletamento del procedimento di mediazione, in quanto non esperito antecedentemente al giudizio, e non prevedendo la legge la possibilità di concedere alla parte un nuovo termine ai sensi degli artt. 5-bis e 6 co. 2 D.Lgs. n. 28 del 2010, ovvero di disporre la riassunzione del procedimento davanti all’organismo competente, la domanda della SPA è dichiarata improcedibile.
Per cui opposizione accolta e decreto ingiuntivo revocato.
Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia 06 03 2023