Il tribunale di Civitavecchia ribadisce che nella mediazione obbligatoria, la parte può farsi sostituire dal difensore, purchè munito di apposita procura sostanziale

Mediazione obbligatoria e rappresentante sostanziale

Nella mediazione obbligatoria la parte può farsi validamente sostituire da un rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste, purchè sia munito di apposita procura sostanziale. È quanto ha ribadito il tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 8/2023 riportandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia. 

La vicenda

Nella vicenda, il socio e rappresentante pro tempore di una Srl trascinava in giudizio la propria banca in quanto aveva scoperto di essere stato iscritto al CRIF come cattivo pagatore, proprio a causa di una segnalazione giunta dalla Spa stessa, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la propria società, ugualmente iscritta nel CRIF. 

Inoltre, l’uomo aveva ricevuto dalla banca la comunicazione ai presunti fideiussori solidali del pagamento di quanto richiesto quale debitore principale, in forza di paventate garanzie fideiussorie, sostenendo di non avere mai rilasciato alcuna fideiussione. 

Tra l’altro, contestava, che la segnalazione al CRIf non poteva mai essere il frutto di un mero ritardo ma solo di conclamata insolvenza, nella specie insussistente, non essendovi nemmeno stato il preavviso della segnalazione come prescritto dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari all’art. 4 comma 7. 

Lamentava quindi, i gravi danni di immagine, morale e materiale, oltre che patrimoniali in virtù dell’impedimento della propria società a diversi appalti. 

La banca, dal canto suo, si costituiva in giudizio contestando l’infondatezza della domanda e depositando documentazione che dimostrava debito contratto e fideiussione. 

Alla prima udienza, il giudice assegnava termine per l’introduzione della mediazione obbligatoria e alla successiva udienza veniva eccepita l’improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore, essendo presente solo il difensore sfornito però di procura speciale.  

Improcedibilità domanda riconvenzionale

Preliminarmente, per ciò che in questa sede interessa, il giudice dichiara la domanda riconvenzionale improcedibile essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della procura alle liti e in difetto di apposita procura speciale. 

Ciò premesso, afferma il tribunale, “l’orientamento della Suprema Corte è nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l’improcedibilità della domanda di riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (cfr. Cass. n. 8473/2019,  n. 18068/2019, n. 13029/2022). 

Per cui, il tribunale dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale della banca. 

La decisione

Nel merito, invece, ritenute provate da parte della banca sia la sussistenza della fideiussione che la situazione debitoria, oltre che legittima la segnalazione nella centrale rischi, il giudice dichiara infondata la domanda dell’attore e, data l’improcedibilità della domanda della banca, compensa le spese. 

Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia 05.01.2023

Mediazione obbligatoria: sì al difensore ma con procura sostanziale

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 8/2023, ha ribadito che nella mediazione obbligatoria la parte può essere sostituita da un rappresentante sostanziale, inclusi il difensore, purché munito di apposita procura speciale. Nel caso in esame, una banca ha visto dichiarata l’improcedibilità della domanda riconvenzionale poiché il difensore, sprovvisto di tale procura, era comparso solo in forza di quella alle liti. Nel merito, l’azione principale è stata respinta per la legittimità della segnalazione al CRIF.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Improcedibilità della domanda, Mediazione obbligatoria
Materia/e: improcedibilità della domanda, Mediazione obbligatoria

Il tribunale di Civitavecchia ribadisce che nella mediazione obbligatoria, la parte può farsi sostituire dal difensore, purchè munito di apposita procura sostanziale

Mediazione obbligatoria e rappresentante sostanziale

Nella mediazione obbligatoria la parte può farsi validamente sostituire da un rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste, purchè sia munito di apposita procura sostanziale. È quanto ha ribadito il tribunale di Civitavecchia con sentenza n. 8/2023 riportandosi alla giurisprudenza di legittimità in materia. 

La vicenda

Nella vicenda, il socio e rappresentante pro tempore di una Srl trascinava in giudizio la propria banca in quanto aveva scoperto di essere stato iscritto al CRIF come cattivo pagatore, proprio a causa di una segnalazione giunta dalla Spa stessa, con conseguenti difficoltà ad ottenere ulteriori finanziamenti per se stesso e per la propria società, ugualmente iscritta nel CRIF. 

Inoltre, l’uomo aveva ricevuto dalla banca la comunicazione ai presunti fideiussori solidali del pagamento di quanto richiesto quale debitore principale, in forza di paventate garanzie fideiussorie, sostenendo di non avere mai rilasciato alcuna fideiussione. 

Tra l’altro, contestava, che la segnalazione al CRIf non poteva mai essere il frutto di un mero ritardo ma solo di conclamata insolvenza, nella specie insussistente, non essendovi nemmeno stato il preavviso della segnalazione come prescritto dal codice di deontologia e buona condotta dei sistemi finanziari all’art. 4 comma 7. 

Lamentava quindi, i gravi danni di immagine, morale e materiale, oltre che patrimoniali in virtù dell’impedimento della propria società a diversi appalti. 

La banca, dal canto suo, si costituiva in giudizio contestando l’infondatezza della domanda e depositando documentazione che dimostrava debito contratto e fideiussione. 

Alla prima udienza, il giudice assegnava termine per l’introduzione della mediazione obbligatoria e alla successiva udienza veniva eccepita l’improcedibilità della domanda riconvenzionale, per non essere la banca, attrice in riconvenzionale, comparsa personalmente dinanzi al mediatore, essendo presente solo il difensore sfornito però di procura speciale.  

Improcedibilità domanda riconvenzionale

Preliminarmente, per ciò che in questa sede interessa, il giudice dichiara la domanda riconvenzionale improcedibile essendo pacifico che dinanzi al mediatore è comparso il solo difensore della banca in forza della procura alle liti e in difetto di apposita procura speciale. 

Ciò premesso, afferma il tribunale, “l’orientamento della Suprema Corte è nel senso che nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal Dlgs 28/2010 e successive modifiche, è necessaria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore, assistite dal difensore; nella comparizione obbligatoria davanti al mediatore la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, eventualmente nella persona dello stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purchè dotato di apposita procura sostanziale. La condizione di procedibilità può ritenersi realizzata al termine del primo incontro davanti al mediatore, qualora una o entrambe le parti, richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità di procedere oltre; la mancanza della parte e della procura speciale rilasciata in favore del difensore comporta l’improcedibilità della domanda di riconvenzionale per la quale la banca era onerata in veste di attrice (cfr. Cass. n. 8473/2019,  n. 18068/2019, n. 13029/2022). 

Per cui, il tribunale dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale della banca. 

La decisione

Nel merito, invece, ritenute provate da parte della banca sia la sussistenza della fideiussione che la situazione debitoria, oltre che legittima la segnalazione nella centrale rischi, il giudice dichiara infondata la domanda dell’attore e, data l’improcedibilità della domanda della banca, compensa le spese. 

Scarica Sentenza Tribunale di Civitavecchia 05.01.2023

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