Cos’è l’Organismo di mediazione forense, quali sono le sue funzioni e chi può farne parte

Mediazione civile e Organismo forense

L’ Organismo di mediazione forense è un ente, creato in seno all’Ordine degli avvocati di un Tribunale, che può svolgere attività di mediazione in materia civile e societaria, ai sensi del d.lgs. 28/2010.

Come noto, la mediazione è lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie che permette alle parti di evitare i costi e le lungaggini di un giudizio ordinario, attraverso il raggiungimento di un accordo condiviso, il cui contenuto viene dalle stesse liberamente stabilito con l’aiuto di un mediatore.

Ebbene, l’art. 18 del citato decreto dispone che i consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi a loro disposizione dal presidente del tribunale.

Tali organismi, istituiti presso i tribunali, sono iscritti al registro a semplice domanda, sempre che rispondano ai requisiti previsti dalla legge e, in particolare, da quelli prescritti dall’art. 4, comma quarto, del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 del Ministero della Giustizia (di cui parleremo tra poco).

Come funziona l’Organismo di mediazione forense

Trattandosi di una materia particolarmente delicata, in cui c’è in ballo il libero esercizio e la tutela dei diritti dei cittadini, era ovvio che il legislatore permettesse di svolgere il ruolo di Organismo di mediazione solo a soggetti (pubblici o privati) che assicurassero determinate garanzie di serietà ed efficienza.

Ovviamente, tali caratteristiche sono connaturate all’esistenza stessa di un Ordine professionale, ed è per questo che gli Ordini degli Avvocati delle varie province italiane non hanno necessità di richiedere al Ministero il riconoscimento quale organismo di mediazione qualificato, bensì vengono automaticamente considerati tali dalla legge, in virtù dell’art. 18 sopra citato.

Ma non è tutto. Come noto, in seno a ciascun Organismo di mediazione (e quindi anche a ciascun Organismo di mediazione forense istituto nell’ambito dell’Ordine degli Avvocati), deve operare un determinato numero di mediatori qualificati. Con tale termine si fa riferimento alle singole persone fisiche cui viene demandata, in concreto la gestione di ciascuna procedura di mediazione di cui viene incaricato l’Organismo.

Ebbene, solitamente, i mediatori di un Organismo di mediazione forense sono tutti avvocati regolarmente iscritti all’albo e, proprio per questa ragione, essi possiedono di diritto la qualifica di mediatore, come dispone il comma 4-bis dell’art. 16 del citato d.lgs. 28/10.

Pertanto, analogamente a quanto previsto per l’Organismo-Ordine professionale, anche i singoli mediatori che operano all’interno di esso non hanno necessità di richiedere alcuna ulteriore abilitazione al Ministero, poiché la qualifica di avvocato è già di per sé considerata dalla legge sufficiente ad offrire le necessarie garanzie di professionalità, competenza e serietà per lo svolgimento della funzione di mediatore.

Avvocati mediatori civili in seno all’Organismo

Nello specifico, quindi, a ciascun Ordine degli Avvocati è consentito svolgere le funzioni di Organismo di mediazione forense, purché possieda, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. b) del D.M. 18/2010 sopra citato, una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità, a qualunque titolo, derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione.

Per i mediatori che operano al loro interno, vale quanto appena detto: trattandosi, in genere, di avvocati, sono considerati automaticamente mediatori; in ogni caso, per svolgere concretamente le funzioni derivanti da tale qualifica, gli avvocati-mediatori devono ricevere adeguata formazione in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione attraverso la frequenza di appositi percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, sempre nel rispetto degli obblighi di trasparenza e imparzialità dettati dal codice deontologico forense.

Va ricordato, infine, che, a norma dell’art. 19 del d.lgs. 28/10 e previa autorizzazione ministeriale, i consigli degli ordini professionali possono istituire degli organismi speciali per le materie riservate alla loro competenza, avvalendosi di proprio personale e dei locali che sono nella propria disponibilità.

In alternativa agli Organismi di mediazione forense, gli avvocati e parti possono rivolgersi agli Organismi di mediazione privati come ADR Center iscritto al nr. 1 del Registro tenuto dal Ministero della giustizia.

mediazione tributaria

Organismo mediazione forense, come funziona e quali sono i requisiti

L'Organismo di mediazione forense, istituito dagli Ordini degli avvocati presso i tribunali ai sensi del d.lgs. 28/2010, gestisce la risoluzione alternativa di controversie civili e societarie per evitare i costi del giudizio ordinario. Tali enti sono automaticamente qualificati dalla legge, purché dotati di apposita polizza assicurativa. Anche gli avvocati iscritti all'albo possiedono di diritto la qualifica di mediatore, fermo restando l'obbligo di formazione specifica, aggiornamento e rispetto del codice deontologico.

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Mediazione familiare

La mediazione familiare è un percorso collaborativo che permette ai coniugi di definire autonomamente accordi su mantenimento e affidamento dei figli, evitando l'approccio conflittuale della separazione giudiziale. Grazie a professionisti qualificati e iscritti negli elenchi dei tribunali, le parti possono ridurre tempi e costi, raggiungendo soluzioni condivise in pochi mesi. Tale processo, supportato dalle recenti riforme, può precedere o accompagnare il giudizio, spesso su suggerimento del magistrato.

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Arbitrato: la clausola compromissoria nella riforma Cartabia

L'arbitrato è uno strumento di risoluzione alternativa delle liti per diritti disponibili, volto a decongestionare i tribunali e offrire maggiore libertà procedurale. Si attiva tramite convenzione o clausola compromissoria, quest'ultima considerata un contratto autonomo che richiede forma scritta e, nei contratti di adesione, doppia sottoscrizione. La clausola deve definire l'oggetto della lite e le modalità di nomina degli arbitri. La Riforma Cartabia ha innovato l'arbitrato rituale, permettendo l'adozione di provvedimenti cautelari e regolamentando l'arbitrato societario.

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Il mediatore familiare nella Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia valorizza la mediazione familiare per deflazionare il carico giudiziario e tutelare i figli minori. Il mediatore, professionista qualificato, non decide ma favorisce un dialogo collaborativo tra i coniugi affinché raggiungano accordi volontari su affido, mantenimento e casa. Il giudice può ora invitare le parti a questo percorso, prendendo atto degli accordi raggiunti se non contrari agli interessi dei figli. Tale strumento è però precluso in caso di sentenze per violenza familiare o di genere.

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Le tecniche dell’oratoria per comunicare con efficacia in mediazione

Giovedì 2 febbraio, dalle 13.30 alle 16.30, si terrà via Zoom un modulo di aggiornamento per mediatori tenuto da Stefano Cera. L'esperto di apprendimento esperienziale illustrerà le tecniche di oratoria per comunicare con efficacia, focalizzandosi sulla divulgazione professionale. Il percorso si articolerà in tre fasi: l'analisi della comunicazione verbale tramite la regola del 3, l'uso di para-verbale e non verbale come strumenti di persuasione e l'applicazione strategica dello storytelling.

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La conciliazione nel processo tributario (artt. 48 e 48-bis D.Lgs. n. 546/1992)

Il processo tributario, disciplinato dal D.Lgs. 546/1992 e aggiornato dalla legge 130/2022, prevede tre modalità di conciliazione. La prima, fuori udienza, avviene tramite istanza delle parti e si perfeziona con un accordo che funge da titolo esecutivo. La seconda, in udienza, si richiede entro dieci giorni dalla trattazione e si formalizza in un verbale. Infine, la riforma del 2022 introduce la conciliazione proposta dal giudice, applicabile ai reclami, che si conclude anch'essa con un verbale esecutivo.

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Quale tipo di controversia è materia di mediazione obbligatoria?

Il d.lgs. 28/2010 introduce la mediazione obbligatoria per diverse materie civili, tra cui condominio, successioni, locazioni e responsabilità medica. Tale procedura opera come condizione di procedibilità: per accedere al giudice è necessario tentare prima una conciliazione stragiudiziale. L'obiettivo è deflazionare i tribunali e preservare i rapporti tra le parti. Sebbene l'accordo non sia obbligatorio, l'esperimento del tentativo è indispensabile per evitare la sospensione d'ufficio del processo civile.

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Mediazione obbligatoria

La mediazione obbligatoria è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che funge da condizione di procedibilità per l'accesso al giudice civile. Prevista dal D.lgs. 28/2010 per materie specifiche, come diritti reali, locazioni e responsabilità medica, impegna le parti a tentare un accordo stragiudiziale tramite un mediatore. Tale strumento riduce i tempi, i costi e il carico dei tribunali; l'eventuale insuccesso permette di procedere in giudizio, previa prova del tentativo esperito.

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Novità sull’arbitrato societario nella Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia introduce nel codice di procedura civile l'arbitrato societario (artt. 838 bis-quinquies). Gli atti costitutivi possono prevedere clausole compromissorie per dirimere liti su diritti disponibili tra soci e società, inclusi amministratori e sindaci, purché la nomina degli arbitri sia affidata a terzi. Il procedimento, di natura inderogabile, culmina in un lodo vincolante. Infine, la norma consente di affidare a terzi la risoluzione di contrasti gestionali tra gli amministratori.

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Presentare un ricorso all’Arbitro bancario finanziario

L'ABF è un organismo nato nel 2009 per risolvere in via stragiudiziale, in modo rapido ed economico, le liti tra clienti e intermediari finanziari. La procedura inizia con la registrazione al portale tramite l'Area Riservata, inserendo i dati anagrafici e validando l'email. Successivamente, si compila il ricorso specificando il soggetto ricorrente, i dettagli del reclamo e i motivi della controversia, allegando i documenti e la ricevuta del contributo di 20 euro. L'invio finale, dopo un riepilogo, è definitivo.

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Differenza tra mediazione tributaria e mediazione civile

La mediazione tributaria mira a ridurre il carico delle Commissioni tributarie, ma si distingue nettamente da quella civile per l'assenza di un mediatore terzo e imparziale. Mentre nel civile un professionista facilita l'accordo riducendo tempi e costi, nel tributario l'iniziativa spetta al contribuente, che deve proporre una soluzione al Fisco. Quest'ultimo può rifiutare senza controproporre, rendendo il processo meno efficace e basato sulla discrezionalità dell'ente accertatore.

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