La Riforma Cartabia inserisce la disciplina dell’arbitrato societario all’interno del Codice di procedura civile dedicandogli 4 nuovi articoli
L’arbitrato societario
L’arbitrato societario viene introdotto dalla Riforma Cartabia all’interno del codice di procedura civile.
Dopo il capo VI del libro IV, del titolo VIII viene inserito il capo VI bis dedicato all’arbitrato societario, disciplinato dai nuovi artt. 838 bis, 838 ter, 838 quater e 838 quinquies.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta.
Clausole compromissorie statutarie: oggetto ed effetti
La prima norma prevede in pratica che gli atti costitutivi delle società, tranne quelle che ricorrono a capitale di rischio, possono stabilire che la soluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i soci e tra questi e la società e aventi ad oggetto diritti disponibili, sia affidata a degli arbitri.
La clausola deve però indicare il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Essa deve prevedere, a pena di nullità, che il potere di nomina sia conferito a un soggetto esterno, la cui decisione, se non vi provvede, sarà richiesta al presidente del Tribunale in cui la società ha la propria sede legale.
La clausola, precisa la norma, vincola sia la società che i soci e l’atto costitutivo può stabilire che la stessa abbia ad oggetto anche controversie promosse da e contro amministratori, liquidatori e sindaci. In questo caso però la clausola diventa vincolante per questi soggetti solo dopo l’accettazione dell’incarico.
Non possono tuttavia essere rimesse alla decisione arbitrale, attraverso le clausole compromissorie, le controversie in relazione alle quali il legislatore prevede l’intervento obbligatorio del PM.
Nel caso in cui infine, modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto comportino anche l’introduzione o la soppressione di clausole compromissorie, occorre l’approvazione di tanti soci che rappresentino i 2/3 del capitale sociale. In ogni caso viene data la possibilità ai soci dissenzienti di poter recedere dalla società entro i 90 giorni successivi.
Disciplina del procedimento arbitrale
Per quanto riguarda la disciplina del procedimento arbitrale il nuovo art. 838 ter c.p.c. lo definisce inderogabile.
La domanda per avviare la procedura ed avanzata dalla società o nei suoi confronti va depositata presso il registro delle imprese e alla stessa possono avere accesso i soci.
Al procedimento possono prendere parte terzi e altri soci fino alla prima udienza di trattazione.
Se in sede arbitrale vengono portate questioni relative alla validità delle delibere assembleari i soci possono sospenderne l’efficacia con ordinanza.
Concluso il procedimento il lodo è vincolante per la società.
Decisione secondo diritto
Gli arbitri devono prendere la decisione secondo diritto (anche se la clausola li autorizza a decidere secondo equità) se ai fini della decisione sono venuti a conoscenza di questioni non compromettibili e se l’oggetto del giudizio è rappresentato dalla validità delle delibere assembleari.
Risoluzione dei contrasti sulla gestione delle società
L’ultima norma ex novo che va a innovare la disciplina dell’arbitrato societario riguarda la risoluzione dei contrasti sulla gestione societaria.
Essa prevede che gli atti costitutivi delle società di persone e di capitali possano contenere clausole con le quali si attribuiscono a terzi quei contrasti che possono sorgere tra gli amministratori ai fini della gestione societaria.
E’ anche possibile prevedere, sempre all’interno degli atti costitutivi societari, che le decisioni possano essere reclamate davanti a un collegio e che il soggetto o il collegio arbitrale possano dare indicazioni vincolanti su questioni che risultano collegate con quelle che sono state loro deferite espressamente.