Nella mediazione tributaria non esiste un soggetto terzo ed imparziale che favorisca il buon esito della procedura, come invece accade nella mediazione civile
Mediazione tributaria, quali differenze da quella civile
Anche nel settore tributario, la recente normativa ha introdotto il procedimento di mediazione, nel tentativo di ridurre il carico di lavoro delle Commissioni tributarie che ricevono i ricorsi dei contribuenti contro le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate.
La mediazione tributaria, però, si differenzia nettamente dalla mediazione civile per la mancanza della figura del mediatore, un soggetto terzo imparziale ed equidistante dalle parti, cui è demandato il compito di favorire il raggiungimento di un accordo tra le stesse.
Proprio questa differenza è alla base degli scarsi risultati finora raggiunti dalla mediazione tributaria ed evidenzia, per contro, l’efficacia della mediazione civile, che si è ormai attestata come valida soluzione alternativa al giudizio ordinario civile, garantendo alle parti un notevole risparmio in termini di costi e tempi.
Mediazione tributaria e mediazione civile: differenze e caratteri
La mediazione tributaria, quindi, non prevede l’intervento di un soggetto neutrale come il mediatore.
Infatti, il raggiungimento di un accordo stragiudiziale è demandato completamente all’iniziativa delle parti, cioè al contribuente e all’ente accertatore, senza che questi possano avvalersi dell’assistenza professionale di un mediatore esperto nella composizione delle controversie, come invece avviene nel settore civile.
Nel dettaglio, la disciplina della mediazione tributaria prevede che il contribuente, nel momento stesso in cui decida di proporre ricorso giustiziale contro un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (cartella esattoriale, irrogazione di sanzioni, etc.) debba, contestualmente, proporre al Fisco una proposta di mediazione, ad esempio dichiarandosi disposto a pagare un importo minore di quello indicato dall’ente impositore.
È evidente, già sotto questo aspetto, la differenza tra mediazione tributaria e mediazione civile: in quella tributaria, infatti, al contribuente viene affidato un compito che certamente esula dalle sue competenze, cioè quello di individuare una soluzione della controversia che possa soddisfare anche la controparte (cioè il Fisco).
Nella mediazione civile, invece, interviene il mediatore, che, oltre ad essere imparziale, è un soggetto appositamente formato e preparato in modo professionale, che possiede le competenze necessarie a favorire l’incontro delle volontà delle parti coinvolte e a individuare una possibile soluzione della controversia che accontenti ognuno dei partecipanti.
Nella mediazione tributaria non c’è il mediatore imparziale
Nella mediazione tributaria, il buon esito della procedura è rimesso alla volontà discrezionale dell’Agenzia delle Entrate, che è libera di respingere la proposta di mediazione del contribuente e non è obbligata a formulare alcuna controproposta.
Come si vede, si tratta di una soluzione molto meno efficace rispetto alla mediazione civile; anzi, appare persino una forzatura chiamare “mediazione” quella tributaria, trattandosi di una procedura in cui uno dei soggetti (il Fisco) non è tenuto nemmeno a “fare uno sforzo” in direzione delle ragioni dell’altra parte (il contribuente).
Nella mediazione civile, invece, uno dei compiti principali del mediatore, soggetto terzo ed equidistante dalle parti, è proprio quello di prospettare ad ognuna delle parti una possibile soluzione che, pur comportando un determinato sacrificio (ad esempio, la rinuncia ad una parte della prestazione a cui si ha diritto) risulti comunque conveniente, anche nel senso di evitare le lungaggini e i costi di un giudizio ordinario in un Tribunale civile.
Mediazione civile, i vantaggi rispetto a quella tributaria
Da ultimo, è possibile notare come, proprio per ovviare alla scarsa efficacia che fio ad oggi ha avuto la mediazione tributaria, una nuova legge abbia previsto che, qualora l’Amministrazione rifiuti la proposta del contribuente, la stessa sarà obbligata a rimborsargli le spese di giudizio, laddove quest’ultimo dovesse concludersi in senso conforme alla proposta inizialmente formulata dal contribuente.
In definitiva, proprio dalle differenze tra mediazione civile e mediazione tributaria è possibile comprendere meglio quali siano i pregi della mediazione civile e i vantaggi che essa assicura alle parti che la scelgono in luogo dell’ordinario giudizio di cognizione civile.