La mediazione obbligatoria è prevista in alcuni determinati casi come condizione di procedibilità della causa civile davanti al giudice
Mediazione civile quand’è obbligatoria
La mediazione obbligatoria è quella particolare procedura che un soggetto è tenuto ad attivare in relazione ad una determinata controversia, se intende agire successivamente in giudizio per la tutela dei propri diritti.
Tale adempimento è richiesto in relazione ad alcuni specifici casi, individuati dalla legge.
Mediazione obbligatoria cos’è e come funziona
Come noto, la mediazione, in generale, è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR, Alternative Dispute Resolution), che consente alle parti di trovare un accordo riguardo a una controversia, senza dover necessariamente richiedere un provvedimento (in genere, una sentenza) ad un soggetto terzo (cioè al giudice).
Nel procedimento di mediazione, infatti, le parti si rivolgono ad un mediatore, che ha solo il compito di guidarle verso una soluzione condivisa, eventualmente formulando una proposta di accordo, che non è mai vincolante per le parti.
Ebbene, in alcuni casi, la possibilità di scegliere la strada della mediazione in luogo del giudizio ordinario davanti al giudice non è rimessa alla discrezionalità delle parti. Vi sono delle ipotesi, infatti, in cui il cittadino è tenuto quantomeno a provare la strada della mediazione – anche se la stessa, poi, non dovesse portare alla risoluzione della controversia – per poter poi agire in giudizio presso il Tribunale.
In questi casi, si parla di mediazione obbligatoria, un adempimento che si pone come condizione di procedibilità rispetto al giudizio ordinario.
I casi di mediazione obbligatoria
I casi di mediazione obbligatoria sono puntualmente individuati dall’art. 5 comma primo del D.lgs. 28/2010.
La mediazione è, quindi, obbligatoria se la controversia verte su uno dei seguenti oggetti:
- diritti reali (ad es. se è controverso il diritto di proprietà su un bene, oppure in materia di usufrutto, usucapione etc.)
- divisione di beni
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- in materia di condominio
- in materia di contratti di locazione e comodato
- in tema di affitto d’azienda
- per il risarcimento del danno, limitatamente alle ipotesi in cui lo stesso si sia verificato per responsabilità medica o sanitaria
- per risarcimenti dei danni dovuti a diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario
- in materia di contratti bancari, finanziari o assicurativi
In tutti questi casi, pertanto, la parte che voglia far valere il proprio diritto davanti al giudice dovrà necessariamente tentare la conciliazione in sede di mediazione. Se l’esperimento di tale tentativo non dovesse risultare dagli atti depositati in giudizio, il giudice non potrà fare altro che sospendere il processo e ordinare alla parte di esperire la mediazione obbligatoria, in mancanza della quale il processo ordinario non può andare avanti.
I vantaggi della mediazione civile
In sostanza, quindi, la parte dovrà rivolgersi ad un Organismo di Mediazione, il quale nominerà uno dei mediatori professionisti che operano nel suo ambito.
Il mediatore, ricevuta la formale nomina, provvederà a convocare la controparte per organizzare un incontro tra le parti e favorire il raggiungimento di un accordo stragiudiziale che soddisfi tutti gli interessati.
Come è evidente, l’eventuale buon esito della mediazione farà venir meno la necessità di instaurare (o di proseguire) il giudizio ordinario, comportando l’alleggerimento del carico di lavoro dei Tribunali (è proprio questo lo scopo principale perseguito dall’istituto della mediazione).
Le parti, dal canto loro, risolvendo la controversia già in sede di mediazione andranno incontro a un notevole risparmio di tempi (l’accordo viene raggiunto solitamente in pochi mesi) e di costi. L’avvio di una mediazione, infatti, costa solo 40 euro per le cause di valore fino a 250.000 euro e 80 euro per le cause di valore superiore.
Inoltre, vi sono altri vantaggi anche sul piano fiscale, come l’esenzione dall’imposta di registro per il verbale di accordo (per un valore fino a 50.000 euro) e un credito d’imposta fino a 500 euro per gli onorari riconosciuti all’Organismo di mediazione.
Se la mediazione obbligatoria, invece, non va a buon fine (ad esempio, se la controparte rifiuta di presentarsi al primo incontro), la parte che ha interesse potrà proseguire il giudizio civile ordinario, dimostrando, attraverso il deposito della domanda e del verbale, che il tentativo di mediazione è stato esperito.
Va evidenziato, a tal riguardo, che la mancata partecipazione della controparte alla mediazione senza giustificato motivo può essere, poi, valutata dal giudice come argomento di prova in senso a lei sfavorevole, ex art. 116 comma secondo c.p.c.