L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010 individua i vari tipi di controversia che costituiscono materia di mediazione obbligatoria in ambito civile
Mediazione obbligatoria quali materie
La mediazione civile è stata introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010. L’articolo 5 comma 1 di tale provvedimento normativo, in particolare, individua i casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è obbligatorio.
Ciò significa che, nelle ipotesi contemplate da tale norma, la parte che voglia far valere le proprie ragioni in un giudizio ordinario deve prima, necessariamente, depositare una domanda presso un organismo di mediazione, per cercare di trovare una soluzione stragiudiziale alla controversia insieme alla controparte.
Nel successivo paragrafo riportiamo tutti gli argomenti individuati dall’art. 5 comma 1, al fine di consentire ai nostri lettori di conoscere quale tipo di controversia sia materia di mediazione obbligatoria.
Le ipotesi in cui la mediazione è obbligatoria
Secondo il dettato della norma appena citata, sono oggetto di mediazione obbligatoria le controversie che riguardano le seguenti materie:
- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Tali materie non sono state scelte casualmente dal legislatore, ma sono state selezionate in base a precisi criteri, con il fine ultimo di deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali italiani.
Per questo motivo, come si può agevolmente notare, sono state scelte materie che, nella gran parte dei casi concreti, danno luogo a cause civili molto lunghe, come quelle relative al risarcimento danni derivanti da responsabilità medica o sanitaria o da diffamazione a mezzo stampa.
L’obiettivo del legislatore, in questo caso, è quello di indurre le parti a prediligere la risoluzione in sede stragiudiziale (e quindi a compiere uno sforzo in più nel trovare un accordo di mediazione con la controparte), pur di evitare le lungaggini e l’onerosità della tradizionale causa davanti al giudice.
Per altri argomenti, invece, si è deciso di renderli materia di mediazione obbligatoria in virtù delle relazioni durature tra le parti da essi sottese: rispondono a questo requisito, ad esempio, le controversie condominiali o quelle relative ai diritti reali (in primis i diritti di proprietà). Si è pensato, in sostanza, che in controversie di questo tipo le parti potessero guardare con maggior favore alla mediazione obbligatoria, piuttosto che alla causa davanti al giudice, che di solito tende maggiormente ad inasprire gli animi.
La tua causa è materia di mediazione obbligatoria?
L’elenco sopra riportato è utile, quindi, per capire se la controversia che ci coinvolge è materia di mediazione obbligatoria. Ma cosa significa tutto ciò e come bisogna comportarsi in tal caso?
Significa che, per far valere le proprie ragioni davanti al giudice in una delle ipotesi sopra riportate, è obbligatorio, prima, rivolgersi a un organismo di mediazione, per provare a raggiungere in tale sede un’intesa con la controparte.
La mediazione obbligatoria, in sostanza, opera come condizione di procedibilità rispetto al giudizio ordinario. Il giudice non può andare avanti, se prima non viene esperito il tentativo di conciliazione davanti ad un mediatore professionista.
E se mi rivolgo comunque al giudice senza aver prima inoltrato la domanda di mediazione? In tal caso, il giudice sospenderà d’ufficio (cioè di sua iniziativa) il processo e ordinerà alle parti di rivolgersi a un organismo di mediazione.
È importante sottolineare che non è certo obbligatorio trovare un accordo in sede di mediazione. L’importante è provarci, dimostrando al giudice che è stata inoltrata domanda all’organismo di mediazione e che il mediatore ha convocato tutte le parti per un incontro.
Tutti i vantaggi della mediazione civile
Ricapitolando: se la tua controversia rientra in una materia di mediazione obbligatoria, devi prima rivolgerti ad un organismo di mediazione, come ADR Center; quest’ultimo nominerà un mediatore che provvederà a convocare la tua controparte per un incontro.
Se questa non si presenterà al primo incontro, il giudice potrà trarre da questa condotta argomenti di prova a lei sfavorevoli. Se invece l’incontro avviene e l’accordo viene raggiunto, non avrai più bisogno di affrontare una costosa causa civile davanti al giudice.
Se, infine, l’incontro ha luogo ma l’accordo tra le parti non viene raggiunto, potrai rivolgerti ad un giudice come tuo diritto, depositando in Tribunale copia della domanda a suo tempo inoltrata all’organismo di mediazione, per dimostrare di aver regolarmente compiuto il tentativo di mediazione obbligatoria.
Come ogni procedimento di mediazione, anche la mediazione obbligatoria è caratterizzata da tempi brevi, costi contenuti e altri vantaggi di aspetto fiscale: scopri costi e condizioni della mediazione civile per organizzare il tuo primo incontro con ADR Center.
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