Organismo mediazione forense, come funziona e quali sono i requisiti

Cos’è l’Organismo di mediazione forense, quali sono le sue funzioni e chi può farne parte

Mediazione civile e Organismo forense

L’ Organismo di mediazione forense è un ente, creato in seno all’Ordine degli avvocati di un Tribunale, che può svolgere attività di mediazione in materia civile e societaria, ai sensi del d.lgs. 28/2010.

Come noto, la mediazione è lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie che permette alle parti di evitare i costi e le lungaggini di un giudizio ordinario, attraverso il raggiungimento di un accordo condiviso, il cui contenuto viene dalle stesse liberamente stabilito con l’aiuto di un mediatore.

Ebbene, l’art. 18 del citato decreto dispone che i consigli degli ordini degli avvocati possono istituire organismi di mediazione presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali messi a loro disposizione dal presidente del tribunale.

Tali organismi, istituiti presso i tribunali, sono iscritti al registro a semplice domanda, sempre che rispondano ai requisiti previsti dalla legge e, in particolare, da quelli prescritti dall’art. 4, comma quarto, del D.M. 180 del 18 ottobre 2010 del Ministero della Giustizia (di cui parleremo tra poco).

Come funziona l’Organismo di mediazione forense

Trattandosi di una materia particolarmente delicata, in cui c’è in ballo il libero esercizio e la tutela dei diritti dei cittadini, era ovvio che il legislatore permettesse di svolgere il ruolo di Organismo di mediazione solo a soggetti (pubblici o privati) che assicurassero determinate garanzie di serietà ed efficienza.

Ovviamente, tali caratteristiche sono connaturate all’esistenza stessa di un Ordine professionale, ed è per questo che gli Ordini degli Avvocati delle varie province italiane non hanno necessità di richiedere al Ministero il riconoscimento quale organismo di mediazione qualificato, bensì vengono automaticamente considerati tali dalla legge, in virtù dell’art. 18 sopra citato.

Ma non è tutto. Come noto, in seno a ciascun Organismo di mediazione (e quindi anche a ciascun Organismo di mediazione forense istituto nell’ambito dell’Ordine degli Avvocati), deve operare un determinato numero di mediatori qualificati. Con tale termine si fa riferimento alle singole persone fisiche cui viene demandata, in concreto la gestione di ciascuna procedura di mediazione di cui viene incaricato l’Organismo.

Ebbene, solitamente, i mediatori di un Organismo di mediazione forense sono tutti avvocati regolarmente iscritti all’albo e, proprio per questa ragione, essi possiedono di diritto la qualifica di mediatore, come dispone il comma 4-bis dell’art. 16 del citato d.lgs. 28/10.

Pertanto, analogamente a quanto previsto per l’Organismo-Ordine professionale, anche i singoli mediatori che operano all’interno di esso non hanno necessità di richiedere alcuna ulteriore abilitazione al Ministero, poiché la qualifica di avvocato è già di per sé considerata dalla legge sufficiente ad offrire le necessarie garanzie di professionalità, competenza e serietà per lo svolgimento della funzione di mediatore.

Avvocati mediatori civili in seno all’Organismo

Nello specifico, quindi, a ciascun Ordine degli Avvocati è consentito svolgere le funzioni di Organismo di mediazione forense, purché possieda, ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. b) del D.M. 18/2010 sopra citato, una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità, a qualunque titolo, derivante dallo svolgimento dell’attività di mediazione.

Per i mediatori che operano al loro interno, vale quanto appena detto: trattandosi, in genere, di avvocati, sono considerati automaticamente mediatori; in ogni caso, per svolgere concretamente le funzioni derivanti da tale qualifica, gli avvocati-mediatori devono ricevere adeguata formazione in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione attraverso la frequenza di appositi percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, sempre nel rispetto degli obblighi di trasparenza e imparzialità dettati dal codice deontologico forense.

Va ricordato, infine, che, a norma dell’art. 19 del d.lgs. 28/10 e previa autorizzazione ministeriale, i consigli degli ordini professionali possono istituire degli organismi speciali per le materie riservate alla loro competenza, avvalendosi di proprio personale e dei locali che sono nella propria disponibilità.

In alternativa agli Organismi di mediazione forense, gli avvocati e parti possono rivolgersi agli Organismi di mediazione privati come ADR Center iscritto al nr. 1 del Registro tenuto dal Ministero della giustizia.

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