Nell’ambito del processo tributario il legislatore ha contemplato due tipi di conciliazione a cui la riforma del 2022 ne aggiunge una terza
Processo tributario e modalità di conciliazione
Il processo tributario, sottoposto negli anni a continue revisioni e modifiche, l’ultima delle quali contenuta nella legge delega n. 130/2022 pubblicata sulla G.U. del 1° settembre 2022, è disciplinato dal decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, che aveva attuato, a suo tempo, la delega che era stata conferita al governo dalla legge n. 413 del 30 dicembre 1991.
Una delle caratteristiche del processo tributario disciplinato dalla normativa risalente al 1992 è la previsione di due meccanismi conciliativi della controversia in materia tributaria, a cui l’ultima legge delega del 2022 ne ha aggiunto una terza.
Esaminiamoli uno per uno.
La conciliazione fuori udienza (art. 48)
La conciliazione fuori udienza, così come l’intero processo tributario, è stata sottoposta, come anticipato, a numerosi interventi di modifica, l’ultimo dei quali, è avvenuto ad opera del decreto legislativo n. 156/2015.
Dalla formulazione attuale della norma vigente emerge che la conciliazione fuori udienza, che si verifica quando il processo tributario è già in corso, è seguita da un’istanza che può essere sottoscritta dai difensori o dalle parti con la quale, stante il raggiungimento di un accordo conciliativo, si chiede che la controversia sia definita totalmente o in parte.
L’istanza può essere accolta, con conseguente pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere, se sussistono le condizioni per la sua ammissibilità e se la data della trattazione è già fissata.
Se però l’accordo di conciliazione è solo parziale la cessazione della materia del contendere viene dichiarata con ordinanza e si procede poi per la trattazione della parte residua della causa.
Attenzione, se la data di trattazione non è fissata, a questo incombente provvede il Presidente della Sezione con decreto.
La conciliazione si intende perfezionata quando le parti sottoscrivono l’accordo in cui devono essere indicate le somme dovute, le scadenze dei pagamenti e le modalità degli stessi.
L’accordo, una volta formato, costituisce titolo esecutivo sulla base del quale l’ente impositore può ottenere il pagamento di quanto dovuto dal contribuente.
La conciliazione in udienza (art. 48 bis)
La conciliazione che si realizza invece in udienza e che è disciplinata dall’articolo successivo, può essere presentata da entrambe le parti in causa fino a 10 giorni liberi che precedono la data della trattazione, presentando una apposita istanza al fine di conciliare in tutto o in parte la controversia.
All’udienza, se la commissione rileva la sussistenza delle condizioni necessarie per procedere, invita le parti a conciliare e, se lo ritiene, rinvia la causa ad una successiva udienza per perfezionare l’accordo conciliativo.
Poiché l’accordo si realizza all’interno del processo tributario lo stesso si perfeziona con la redazione del processo verbale che lo contiene e nel quale vengono specificate le somme dovute, le scadenze e le modalità di pagamento delle stesse.
In questo caso sarà quindi il processo verbale e non l’accordo come nel caso precedente della conciliazione fuori udienza, a rappresentare il titolo esecutivo che consentirà all’ente impositore di procedere alla riscossione per ottenere il pagamento delle somme dovute dal contribuente.
Una volta raggiunto l’accordo, anche in questo caso, verrà emessa sentenza per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Conciliazione proposta dal giudice
La terza forma di conciliazione del processo tributario prevista dalla legge delega n. 130/2022 a cui si è fatto cenno all’inizio è quella proposta dall’autorità giudiziaria.
La legge prevede l’introduzione, dopo l’art. 48 bis, dell’art. 48 bis.1, che prevede la conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria, a cui viene attribuito il potere di formulare una proposta conciliativa nelle controversie soggette a reclamo di cui all’art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992.
Proposta che la Commissione può avanzare in udienza o fuori udienza e che, se va a buon fine, si perfeziona con la redazione di un processo verbale, che costituisce titolo esecutivo.
La conciliazione riuscita comporta, anche in questa ipotesi, la pronuncia da parte del giudice della sentenza di estinzione del processo per l’intervenuta cessazione della materia del contendere.