Arbitrato: la clausola compromissoria nella riforma Cartabia

Nell’arbitrato la clausola compromissoria sancisce la volontà della parti di demandare la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto ad un arbitro

L’arbitrato come forma di risoluzione alternativa delle controversie

L’arbitrato è uno degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie messi a disposizione dei cittadini dal legislatore, nel tentativo di rendere più leggero il carico di lavoro dei Tribunali.

Al contempo, le parti di una controversia, scegliendo di far decidere la lite da un arbitro, anziché da un giudice ordinario, godono di una maggiore libertà nella scelta delle regole del procedimento da adottare, nonché nella scelta degli arbitri stessi.

L’arbitrato, però, è una scelta consentita solo laddove si disputi di diritti disponibili (ad esempio, non può riguardare questioni come il riconoscimento di un determinato status familiare).

La decisione di rivolgersi ad un arbitro può essere contenuta in un’apposita convenzione stipulata dalle parti oppure viene indicata in una specifica clausola di un contratto, chiamata clausola compromissoria, con la quale si decide di demandare ad un arbitro (o ad un collegio arbitrale) la risoluzione di ogni controversia derivante da quel contratto.

Clausola compromissoria e oggetto della controversia

La clausola compromissoria, pertanto, deve avere forma scritta a pena di nullità e deve indicare l’oggetto della controversia: solitamente si tratta, in via generale, delle controversie nascenti dall’esecuzione del contratto in cui la stessa è contenuta.

Va da sé che nell’arbitrato la clausola compromissoria deve essere sottoscritta dalle stesse parti che hanno stipulato il contratto cui si riferisce. Si ritiene, però, che tra contratto e clausola compromissoria non intercorra un rapporto accessorio, ma piuttosto la clausola compromissoria in sé viene considerata come un autonomo contratto (in tal senso si è espressa, anche con pronunce recenti, la Corte di Cassazione: v. Cass. 29346/2021).

È opportuno ricordare che, laddove la clausola compromissoria dell’arbitrato sia contenuta in un contratto di adesione, cioè uno di quei contratti standard che vengono stipulati tra una società proponente ed una massa di consumatori, la stessa viene considerata quale clausola vessatoria e deve, pertanto, ricevere specifica sottoscrizione da parte del consumatore (c.d. doppia sottoscrizione).

Clausola compromissoria: nomina e numero degli arbitri

La clausola compromissoria deve riportare quali sono gli arbitri nominati o, in alternativa, indicare le modalità di nomina degli stessi.

Le parti sono solitamente libere di scegliere gli arbitri e, qualora li abbiano nominati in numero pari o se manchi tale nomina, la stessa è demandata al Tribunale. In mancanza di specifica indicazione sul numero, gli arbitri sono tre.

Parimenti, le parti sono anche libere di stabilire la sede dell’arbitrato.

L’arbitrato nella Riforma Cartabia

L’arbitrato e la clausola compromissoria sono stati oggetto di riordino normativo e di alcune innovazioni nell’ambito della recente Riforma Cartabia relativa al processo civile.

Al riguardo, va evidenziato che la riforma ha interessato esclusivamente il c.d. arbitrato rituale, cioè quello che si conclude con un provvedimento, il lodo, che ha la stessa efficacia di una sentenza (diverso è l’arbitrato irrituale, che ha natura convenzionale, cioè negoziale tra le parti). Tra le principali novità, ad esempio, è prevista la possibilità per l’arbitro di adottare provvedimenti cautelari, sulla scorta di quanto previsto riguardo all’arbitrato societario.

Riguardo a quest’ultimo tipo di arbitrato la clausola compromissoria deve avere ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ed è vincolante per la società e per ogni socio, come disposto dal nuovo art. 838-bis del codice civile, introdotto dalla suddetta riforma nell’ambito di un più ampio intervento di riordino normativo.

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