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Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra in una delle materie indicate dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi esclude l’obbligatorietà in una controversia relativa a servizi di assistenza tecnica, qualificata come appalto. La decisione offre l’occasione per chiarire che il riferimento normativo all’“opera” riguarda il contratto d’opera e non comprende automaticamente l’appalto di servizi. La soluzione è condivisibile, ma la qualificazione del singolo rapporto deve dipendere dalle sue caratteristiche concrete, non soltanto dalla denominazione utilizzata o dalla forma societaria delle parti.

Il caso

Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 3.696,43 euro, oltre interessi e spese, a titolo di saldo di due fatture relative a prestazioni di assistenza tecnica. La società debitrice proponeva opposizione contestando sia la procedibilità della domanda sia l’esistenza e la quantificazione del credito.

Secondo l’opponente, il decreto avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché il creditore non aveva preventivamente esperito la mediazione. Nel merito, sosteneva che le fatture, formate unilateralmente, non fossero sufficienti a dimostrare la pretesa, che alcune prestazioni fossero state valorizzate a tariffe superiori a quelle concordate e che non fossero stati considerati gli sconti collegati al volume degli interventi. Richiamava inoltre un successivo piano di rientro, attribuendogli efficacia novativa.

La creditrice replicava che il procedimento monitorio non deve essere preceduto dalla mediazione e che, in ogni caso, la controversia non apparteneva a una materia soggetta alla condizione di procedibilità. Produceva inoltre e-mail, una PEC, consuntivi degli interventi e il tariffario approvato dalla controparte, sostenendo che la debitrice avesse riconosciuto il debito e proposto di pagarlo ratealmente.

Il Giudice di pace rigetta l’opposizione e conferma il decreto. La parte più interessante della pronuncia riguarda la mediazione: il rapporto viene qualificato come appalto di servizi di assistenza tecnica e, proprio per questa ragione, escluso dall’ambito dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

Il decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione

Il primo argomento utilizzato dal giudice è corretto. L’art. 5, comma 6, del d.lgs. 28/2010 esclude l’applicazione della condizione di procedibilità ai procedimenti per ingiunzione, compresa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione.

Il creditore può quindi depositare il ricorso monitorio senza avere prima attivato un organismo di mediazione, anche quando il rapporto sostanziale appartenga a una delle materie indicate dall’art. 5. La scelta risponde alla funzione del procedimento monitorio, diretto a consentire una tutela rapida sulla base di una cognizione sommaria e senza preventivo contraddittorio.

Non è dunque corretto chiedere l’improcedibilità del decreto per il solo fatto che la mediazione non sia stata esperita prima del ricorso. Il decreto viene legittimamente richiesto ed emesso; la questione della condizione di procedibilità può sorgere soltanto dopo l’instaurazione dell’opposizione e nel momento stabilito dalla legge.

L’esenzione è soltanto temporanea

L’esclusione prevista dall’art. 5, comma 6, non risolve però da sola il problema. Essa opera soltanto fino alla decisione sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione. Dopo quella pronuncia, se la controversia rientra in una materia obbligatoria, trova applicazione l’art. 5-bis e l’onere di presentare la domanda grava sul creditore opposto.

Nel caso esaminato l’istanza di sospensione era stata rigettata con ordinanza del 19 luglio 2025. Da quel momento il giudice avrebbe dovuto disporre la mediazione se il rapporto sostanziale fosse stato riconducibile a una delle categorie dell’art. 5.

La vera ragione per la quale la causa ha potuto proseguire direttamente verso la decisione non è quindi la sola natura monitoria del procedimento, ma la successiva qualificazione del contratto come appalto di servizi, materia ritenuta estranea all’elenco legislativo.

Il nuovo riferimento alle controversie in materia di “opera”

La riforma Cartabia ha ampliato la mediazione obbligatoria includendo, tra le altre, le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

La parola “opera”, isolata nel testo dell’art. 5, può generare equivoci. Nel linguaggio comune, infatti, anche l’appalto può avere a oggetto il compimento di un’opera o la prestazione di un servizio. Una lettura meramente lessicale potrebbe quindi indurre a ricomprendere nell’obbligo qualsiasi contratto diretto alla realizzazione di un risultato.

Il contesto normativo porta però in un’altra direzione. L’elenco introdotto dalla riforma è formato da tipi contrattuali determinati e la legge delega parlava espressamente di “contratti di opera”. Il riferimento deve pertanto essere inteso, in linea generale, come richiamo al contratto d’opera disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti c.c., non come categoria descrittiva capace di assorbire ogni rapporto avente a oggetto un’attività o un servizio.

Contratto d’opera e appalto sono figure distinte

Il codice civile disciplina separatamente il contratto d’opera e l’appalto. Nel contratto d’opera una persona si obbliga a compiere, verso corrispettivo, un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Nell’appalto, invece, l’appaltatore assume il compimento dell’opera o del servizio mediante l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Il confine non dipende quindi dall’oggetto materiale della prestazione. Entrambi i contratti possono riguardare un’opera o un servizio. Ciò che li distingue è soprattutto il modo in cui l’attività viene organizzata: prevalenza del lavoro proprio nel contratto d’opera; organizzazione imprenditoriale di mezzi, personale e rischio nell’appalto.

Questa diversità tipologica impedisce di ritenere che la semplice presenza della parola “opera” nell’art. 5 comprenda automaticamente anche l’appalto. Se il legislatore avesse voluto assoggettare alla condizione di procedibilità le controversie in materia di appalto, avrebbe potuto indicarlo espressamente.

La tassatività delle materie e il divieto di estensione automatica

L’elenco dell’art. 5 individua i casi nei quali l’accesso al giudice è subordinato a un adempimento preliminare. Pur dovendo essere interpretate in modo sostanziale, le categorie previste non possono essere ampliate fino a includere tipi contrattuali distinti soltanto perché economicamente affini.

Interpretare “opera” come sinonimo di qualsiasi prestazione diretta a un risultato trasformerebbe una voce specifica in una clausola generale. Finirebbero per rientrarvi, senza un chiaro limite, appalti di lavori, appalti di servizi, prestazioni professionali, manutenzioni e numerosi altri rapporti che il legislatore non ha nominato.

La soluzione accolta dal Giudice di pace è quindi, sul piano generale, condivisibile: l’appalto non diventa materia di mediazione obbligatoria per il solo fatto di avere a oggetto un’opera o un servizio.

Anche l’appalto di servizi resta distinto dal contratto d’opera

La distinzione conserva valore quando l’appalto abbia a oggetto servizi anziché la realizzazione materiale di un bene. L’art. 1655 c.c. contempla entrambe le ipotesi e attribuisce rilievo all’organizzazione dei mezzi e all’assunzione del rischio.

Nel caso di Jesi le fatture riguardavano interventi di assistenza tecnica. La sentenza, considerando la descrizione delle prestazioni, la documentazione prodotta e la natura delle parti, qualifica il rapporto come appalto di servizi. Ne deriva l’esclusione dalla mediazione obbligatoria.

Il principio è utile: una prestazione tecnica non rientra automaticamente nel contratto d’opera e, quindi, nell’art. 5. Occorre stabilire se il servizio sia stato reso mediante il lavoro prevalentemente personale del prestatore oppure attraverso una struttura imprenditoriale organizzata.

La qualificazione concreta è motivata in modo troppo sintetico

La conclusione del giudice appare plausibile, ma la motivazione sul punto è essenziale. La pronuncia richiama le fatture, l’ulteriore documentazione e la natura giuridica delle parti, senza descrivere il contenuto del contratto, la struttura della prestatrice o le modalità con cui gli interventi venivano eseguiti.

La forma societaria costituisce certamente un indizio della presenza di un’organizzazione imprenditoriale, ma non è un criterio assoluto. La qualificazione deve dipendere dall’effettivo assetto del rapporto: disponibilità di mezzi e personale, autonomia organizzativa, assunzione del rischio, complessità dell’attività e prevalenza o meno del lavoro personale.

Non sarebbe corretto trasformare la sentenza nella regola secondo cui ogni contratto tra società è un appalto e, quindi, resta fuori dalla mediazione. Il principio ricavabile è più limitato: quando il rapporto è effettivamente qualificabile come appalto di servizi, non può essere ricondotto alla materia dell’opera soltanto per l’oggetto della prestazione.

La denominazione del contratto non è decisiva

Per individuare la materia rilevante ai fini dell’art. 5 non basta il nome attribuito dalle parti al rapporto, né la descrizione inserita in fattura. Il giudice deve esaminare la causa concreta e le modalità di esecuzione della prestazione.

Un contratto denominato “appalto di servizi” potrebbe in realtà presentare i caratteri del contratto d’opera, qualora l’attività sia svolta prevalentemente con il lavoro personale del prestatore e senza una significativa organizzazione di mezzi. Allo stesso modo, una prestazione genericamente indicata come “opera” potrebbe essere eseguita mediante una struttura imprenditoriale tale da integrarne l’appalto.

La distinzione incide direttamente sulla procedibilità. Una qualificazione superficiale può condurre a omettere una mediazione necessaria oppure, al contrario, a imporre una condizione non prevista dalla legge.

Il possibile confine con la somministrazione

L’art. 5 comprende espressamente anche le controversie in materia di somministrazione. Il dato merita attenzione nei rapporti di assistenza tecnica che prevedano prestazioni continuative o periodiche.

La somministrazione presuppone l’obbligo di eseguire prestazioni periodiche o continuative di cose; la disciplina può estendersi, nei limiti della compatibilità, anche ad alcune forme di servizi continuativi. L’appalto di servizi, invece, è normalmente diretto al compimento di un risultato unitario, anche se articolato in più attività.

La sentenza parla di singoli interventi tecnici, relativi consuntivi e fatture, e non descrive un obbligo continuativo riconducibile alla somministrazione. Non vi sono quindi elementi per mettere in discussione la qualificazione sotto questo diverso profilo. Il caso ricorda però che la verifica della materia non può arrestarsi alla contrapposizione tra appalto e contratto d’opera: occorre considerare tutte le possibili qualificazioni sostenute dai fatti allegati.

La parte sulla mediazione costituisce una vera ratio decidendi

Il passaggio non è un riferimento incidentale. L’opponente aveva formulato una specifica eccezione di improcedibilità e, dopo il rigetto della sospensione, il giudice doveva stabilire se assegnare al creditore il compito di avviare la mediazione oppure procedere alla decisione.

La qualificazione del rapporto come appalto di servizi consente al giudice di escludere la condizione e di esaminare immediatamente il merito. La statuizione sulla mediazione costituisce quindi una vera ragione preliminare della decisione, anche se il rigetto dell’opposizione si fonda poi sulla prova del credito.

Il credito non è stato provato soltanto con le fatture

Nel merito, il Giudice di pace non attribuisce alle sole fatture valore decisivo nel giudizio di opposizione. Valorizza soprattutto le comunicazioni provenienti dalla società debitrice, che in più occasioni aveva riconosciuto l’esistenza del debito e promesso di pagarlo mediante un piano di rientro.

La creditrice aveva inoltre prodotto i consuntivi degli interventi e il tariffario approvato. Le contestazioni formulate nell’opposizione vengono quindi ritenute generiche e smentite dal comportamento precedente della debitrice.

La rateizzazione non è considerata una novazione: la modifica delle modalità e delle scadenze di pagamento non estingue l’obbligazione originaria se non emerge in modo inequivoco la volontà di sostituirla con una nuova. Il decreto ingiuntivo viene pertanto confermato.

Le indicazioni operative

Chi propone un ricorso per decreto ingiuntivo non deve avviare preventivamente la mediazione, anche quando ritenga che il rapporto possa appartenere a una materia obbligatoria. In caso di opposizione, però, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione occorre verificare immediatamente la qualificazione sostanziale del contratto.

Nei rapporti aventi a oggetto attività tecniche o servizi, il difensore non dovrebbe limitarsi alla denominazione utilizzata dalle parti. È opportuno ricostruire l’organizzazione del prestatore, l’impiego di mezzi e personale, l’assunzione del rischio, la continuità delle prestazioni e la prevalenza del lavoro personale.

Se emerge un contratto d’opera, il creditore opposto dovrà attivare la mediazione ai sensi dell’art. 5-bis. Se il rapporto è un appalto, la condizione non deriva dalla voce “opera”; potrà tuttavia sussistere per un diverso titolo, qualora la controversia ricada in un’altra materia espressamente prevista o sia presente una valida clausola di mediazione.

L’eccezione di improcedibilità deve indicare con precisione la materia invocata e le ragioni della qualificazione. Un richiamo generico alla natura dell’attività svolta o al fatto che sia stato realizzato un servizio non è sufficiente per ricondurre il rapporto al contratto d’opera.

Conclusioni

La sentenza del Giudice di pace di Jesi affronta una questione destinata a presentarsi frequentemente dopo l’ampliamento della mediazione obbligatoria: il significato della parola “opera” nell’art. 5 del d.lgs. 28/2010.

La soluzione accolta è condivisibile nella sua impostazione generale. Il riferimento deve essere collegato al contratto d’opera e non può essere esteso automaticamente all’appalto, compreso l’appalto di servizi. L’esenzione del procedimento monitorio opera soltanto fino alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione; dopo tale momento è la qualificazione del rapporto a stabilire se il creditore debba avviare la mediazione.

Rimane necessario evitare semplificazioni. La distinzione tra contratto d’opera e appalto è fattuale e dipende dall’organizzazione della prestazione. La natura societaria delle parti e la denominazione del contratto possono concorrere alla valutazione, ma non sostituirla. Proprio perché dalla qualificazione discende la procedibilità della domanda, la motivazione dovrebbe sempre illustrare in modo puntuale gli elementi concretamente utilizzati.

Il principio

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, poiché l’art. 5, comma 6, del d.lgs. 28/2010 sospende l’operatività della condizione fino alla pronuncia sulle istanze relative alla provvisoria esecuzione. Dopo tale pronuncia, il creditore opposto è tenuto a presentare la domanda soltanto quando il rapporto rientri effettivamente in una delle materie indicate dall’art. 5. Il riferimento alle controversie in materia di “opera” riguarda il contratto d’opera, caratterizzato dalla prevalenza del lavoro proprio, e non si estende automaticamente al distinto contratto di appalto, anche quando questo abbia a oggetto servizi di assistenza tecnica. La qualificazione deve essere compiuta sulla base delle concrete modalità di organizzazione ed esecuzione della prestazione e non della sola denominazione del rapporto o della forma giuridica delle parti.

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Mediazione obbligatoria

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

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Il creditore non avvia la mediazione: il decreto va revocato, ma non è improcedibile l’opposizione

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa a contratti finanziari, l'omessa attivazione della mediazione da parte del creditore opposto comporta, ai sensi dell'art. 5-bis d.lgs. 28/2010, l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto. Il Giudice di pace di Roma dispone correttamente la revoca e condanna la creditrice alle spese, ma dichiara per errore improcedibile l'opposizione invece della domanda monitoria.

Data sentenza: 08/07/2026
N° sentenza: 7242
Curia: Giudice di Pace di Roma
Argomento/i: Improcedibilità per mancata mediazione +2
Materia/e: contratti bancari

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Contratti bancari e mediazione obbligatoria: il rimborso pro rata nell’estinzione anticipata del finanziamento

Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 696/2026, dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria disposta per la natura bancaria della controversia, accoglie la domanda di rimborso proposta dal consumatore che ha estinto anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto della pensione. In applicazione dell'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, il debitore ha diritto alla restituzione pro rata temporis di tutti i costi non goduti, sia up front che recurring, anche per i contratti stipulati prima della pronuncia. Le spese di mediazione, liquidate in sentenza, seguono la soccombenza della parte convenuta.

Data sentenza: 27/03/2026
N° sentenza: 696
Curia: Tribunale di Taranto
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: contratti bancari

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Immissioni e canna fumaria tra vicini: la mediazione obbligatoria per i diritti reali

Il Tribunale di Teramo (sent. n. 575/2026) qualifica la controversia su installazione di canna fumaria e immissioni ex art. 844 c.c. come causa in materia di diritti reali, soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010. Accertato tramite CTU fonometrica il superamento della soglia di tollerabilità acustica, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della qualità della vita domestica anche in assenza di lesione biologica.

Data sentenza: 20/05/2026
N° sentenza: 575
Curia: Tribunale di Teramo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Diritti reali

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Chi eccepisce la mancata mediazione può poi disertare il primo incontro?

Con la sentenza n. 255/2026, pronunciata il 12 giugno 2026, il Tribunale di Lodi affronta una situazione processuale particolarmente significativa: la parte opponente eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, inducendo così l’altra parte ad attivare il procedimento, ma successivamente non partecipa al primo incontro e non allega alcun giustificato motivo per la propria assenza.

Data sentenza: 12/06/2026
N° sentenza: 255
Curia: Tribunale di Lodi
Giudice: Massimo Capobianco
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La conciliazione obbligatoria non si estende alle pretese risarcitorie da furto di energia

Con la sentenza n. 369 del 7 maggio 2026, il Tribunale di Trapani affronta un profilo preliminare interessante, pur all’interno di una vicenda che ha il proprio baricentro soprattutto sul tema dell’onere della prova: stabilire se, in una controversia collegata al settore dell’energia elettrica, operi sempre il previo tentativo obbligatorio di conciliazione oppure se tale condizione di procedibilità debba essere limitata alle liti che traggono effettivamente origine da un contratto di fornitura tra operatore e cliente finale. La risposta del Tribunale è netta nel secondo senso.

Data sentenza: 07/05/2026
N° sentenza: 369
Curia: Tribunale di Trapani
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Non si può ostacolare la mediazione e poi invocare l’improcedibilità

Con la sentenza n. 992 del 25 febbraio 2026, la Corte d’Appello di Firenze affronta un tema molto pratico in materia di mediazione obbligatoria nelle controversie condominiali: che cosa accade quando la procedura viene attivata dal condominio, ma non si perfeziona utilmente per mancanza della necessaria autorizzazione assembleare all’amministratore, e tale situazione sia stata determinata proprio dalla condotta del condomino che poi eccepisce l’improcedibilità della domanda. La risposta della Corte è netta: una simile eccezione non può essere accolta, perché la parte non può provocare o sfruttare il mancato perfezionamento della mediazione per trarne vantaggio processuale.

Data sentenza: 25/02/2026
N° sentenza: 992
Curia: Corte d'Appello di Firenze
Giudice: Riccardo Guida +2
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Condominio

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Se le parti partecipano senza eccepire nulla, la competenza territoriale dell’organismo di mediazione può ritenersi derogata

Con la sentenza n. 34 del 13 gennaio 2026, il Tribunale di Belluno affronta un profilo molto pratico nella materia condominiale: che cosa accade quando, in una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, l’istanza viene presentata davanti a un organismo che non si trova nel circondario del tribunale territorialmente competente, ma la controparte partecipa alla procedura senza contestare la scelta del foro mediativo. La risposta del Tribunale è di notevole interesse operativo, perché valorizza la derogabilità della competenza territoriale dell’organismo e ritiene che tale deroga possa risultare anche dal comportamento concludente delle parti nella procedura.

Data sentenza: 13/01/2026
N° sentenza: 34
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale +1
Materia/e: Condominio

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Se il primo giudice sbaglia sulla mediazione, l’appello non rimette indietro la causa: assegna il termine e va avanti

Con la sentenza n. 3298 del 29 aprile 2026, la Corte d’Appello di Napoli affronta un tema processuale molto utile in materia di mediazione obbligatoria: che cosa accade quando il giudice di primo grado gestisce in modo errato la condizione di procedibilità. La risposta della Corte è chiara: il giudice di appello non può limitarsi a rilevare l’errore né può rimettere automaticamente la causa al primo giudice; deve invece dichiarare la nullità della sentenza e assegnare egli stesso il termine per la presentazione della domanda di mediazione, verificando poi se la condizione sia stata soddisfatta e proseguendo, in caso positivo, nell’esame del merito.

Data sentenza: 29/04/2026
N° sentenza: 3298
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Giudice: Elvira Bellantoni +2
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Condominio

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Responsabilità sanitaria: mediazione e ATP equivalenti per la procedibilità della domanda

In tema di responsabilità sanitaria, l'art. 8 L. 24/2017 non sanziona con l'improcedibilità il deposito del ricorso di merito oltre il termine di novanta giorni dalla conclusione del procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.: la tardiva introduzione della domanda comporta soltanto la perdita della retroazione dei suoi effetti sostanziali e processuali, non l'improcedibilità. Una diversa interpretazione creerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi abbia optato per il procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, egualmente idoneo a rendere procedibile la domanda, con conseguenti profili di illegittimità costituzionale. Nel merito, la tardiva diagnosi di un carcinoma mammario, per omesso approfondimento diagnostico a fronte di microcalcificazioni sospette, integra responsabilità sia della struttura sanitaria sia del sanitario che aveva già avuto con la paziente un rapporto privato, quest'ultimo assoggettato per questo al regime di responsabilità contrattuale.

Data sentenza: 07/04/2026
N° sentenza: 1218
Curia: Tribunale di Catanzaro
Argomento/i: ATP art. 696 bis c.p.c +1
Materia/e: Responsabilità sanitaria

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Car advertising e credito al consumo: chi non partecipa alla mediazione viene sanzionato

In tema di credito al consumo, il collegamento negoziale di cui agli artt. 121 e 125 quinquies T.U.B. richiede che il finanziatore si sia avvalso del fornitore per promuovere o concludere il contratto di credito, oppure che il bene o il servizio siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. In assenza di tali presupposti, l'inadempimento del fornitore di un servizio di car advertising non si estende al contratto di finanziamento né a quello di compravendita del veicolo, ma comporta la sola risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento. Il fornitore assente, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria viene inoltre sanzionato ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010.

Data sentenza: 28/04/2026
N° sentenza: 1127
Curia: Tribunale di Cagliari
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Contratto di assicurazione

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Licenza d’uso del marchio esclusa dalla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3535/2026, rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente per mancata attivazione della mediazione obbligatoria. Il contratto di licenza d'uso del marchio non rientra tra le materie indicate dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità: il mancato esperimento del tentativo di mediazione non determina pertanto l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 03/04/2026
N° sentenza: 3535
Curia: Tribunale di Brescia
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Risarcimento danni

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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