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La decisione mostra in modo molto concreto che la mediazione non può essere utilizzata come una semplice eccezione tattica. Chi ne invoca la necessità non può poi sottrarsi senza conseguenze al procedimento che è stato attivato proprio per rimediare all’iniziale mancanza della condizione di procedibilità.

Nel caso esaminato, la mancata partecipazione ha prodotto effetti su più piani. Il Tribunale ha applicato la sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, condannando la parte assente a versare allo Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato. Ha inoltre considerato quella condotta come uno degli elementi sintomatici del carattere abusivo e dilatorio dell’opposizione, pronunciando anche le condanne previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La parte è stata quindi condannata a pagare 1.500 euro alla controparte, altri 1.500 euro alla Cassa delle ammende e, separatamente, la sanzione collegata all’assenza ingiustificata in mediazione.

Il caso: l’opposizione a decreto ingiuntivo per un prestito personale

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito originariamente derivante da un contratto di prestito personale. Il debitore veniva ingiunto di pagare la somma di 21.854,89 euro, oltre interessi e spese.

Con l’atto di opposizione venivano formulate diverse contestazioni. L’opponente eccepiva la mancata prova della cessione del credito, la presunta applicazione di interessi anatocistici mediante il piano di ammortamento alla francese, l’erronea indicazione del TAEG e l’usurarietà degli interessi. In via preliminare, sollevava inoltre l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari e finanziari.

Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la mediazione veniva successivamente attivata dalla società opposta. Al primo incontro, tuttavia, l’opponente non partecipava.

La causa proseguiva quindi nel merito e si concludeva con il rigetto integrale dell’opposizione. Il decreto ingiuntivo veniva confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

La particolarità della decisione non risiede soltanto nell’esito del giudizio, ma soprattutto nella valutazione complessiva della condotta tenuta dall’opponente: dopo aver invocato il mancato esperimento della mediazione come ragione di improcedibilità, la stessa parte non aveva partecipato alla procedura che era stata attivata in conseguenza della sua eccezione.

La mediazione non può essere invocata soltanto per ritardare la causa

Il passaggio più efficace della sentenza è quello nel quale il Tribunale collega la condotta tenuta nella mediazione al carattere manifestamente dilatorio dell’opposizione.

Il giudice osserva che le contestazioni formulate dall’opponente erano generiche, astratte e non adeguatamente riferite al concreto rapporto contrattuale. La parte aveva richiamato formule ricorrenti nel contenzioso bancario — usura, anatocismo, erroneità del TAEG e illegittimità dell’ammortamento alla francese — senza tuttavia assolvere il necessario onere di allegazione.

In questo contesto, l’avere eccepito il mancato esperimento della mediazione per poi non partecipare al procedimento successivamente attivato viene indicato come un ulteriore e significativo elemento rivelatore della finalità dilatoria dell’opposizione.

La mediazione, in altri termini, non può essere ridotta a una casella processuale da utilizzare per ottenere un rinvio o per ostacolare temporaneamente la domanda avversaria. La parte che ne lamenta la mancanza manifesta, almeno formalmente, l’esigenza che la controversia venga preventivamente affrontata in una sede conciliativa. Proprio per questo, il successivo rifiuto immotivato di partecipare al primo incontro appare difficilmente conciliabile con la precedente eccezione.

Il Tribunale non afferma che chi solleva l’eccezione di improcedibilità debba necessariamente raggiungere un accordo o proseguire oltre il primo incontro. Pretende però coerenza: una volta attivata la procedura, la parte deve partecipare oppure indicare un giustificato motivo per la propria assenza.

La sanzione del doppio contributo unificato

La prima conseguenza deriva direttamente dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.

La disposizione prevede che, quando una parte costituita in giudizio non abbia partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, il giudice la condanni al versamento in favore dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il Tribunale di Lodi applica espressamente questa norma e condanna l’opponente al relativo pagamento.

La sanzione ha natura autonoma. Non dipende dalla circostanza che la parte assente abbia perso la causa e non presuppone la dimostrazione che, se avesse partecipato, sarebbe stato raggiunto un accordo. Il fatto sanzionato è la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro.

Ne consegue che la parte convocata non può limitarsi a rimanere assente confidando nel fatto che la mediazione avrebbe comunque avuto esito negativo. Il legislatore non impone di conciliare, ma pretende che venga almeno garantita una partecipazione effettiva alla prima fase del procedimento.

La norma consente naturalmente alla parte di dimostrare la presenza di un giustificato motivo. La sentenza, però, non riferisce di alcuna giustificazione offerta dall’opponente. È proprio l’assenza di una ragione idonea a spiegare la mancata comparizione a rendere applicabile la sanzione.

La mancata partecipazione può incidere anche sulla valutazione del merito

Il Tribunale richiama anche il comma 1 dell’art. 12-bis, secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

La pronuncia osserva che la condotta dell’opponente avrebbe potuto essere valutata negativamente anche sul piano del merito.

Questo passaggio deve essere letto con precisione. La mancata partecipazione non equivale a una confessione e non determina automaticamente la fondatezza della domanda avversaria. Non introduce neppure una presunzione legale secondo cui la parte assente avrebbe torto.

La norma attribuisce al giudice un potere valutativo: l’assenza ingiustificata può concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti, alla formazione del convincimento. Gli argomenti di prova hanno infatti valore indiziario e non sostituiscono l’onere della parte di allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda.

Nel caso deciso dal Tribunale di Lodi, il rigetto dell’opposizione non dipende direttamente dall’assenza in mediazione. Il giudice esamina le singole contestazioni e le respinge per ragioni autonome: la titolarità del credito risultava non specificamente contestata e comunque documentata; le deduzioni sull’usura e sul TAEG erano generiche; le critiche al piano di ammortamento alla francese erano formulate in termini astratti e contrastavano con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione.

L’assenza in mediazione assume quindi un ruolo ulteriore: non sostituisce la decisione di merito, ma rafforza la valutazione negativa del comportamento complessivo della parte.

Non ogni mancata partecipazione comporta una condanna per lite temeraria

La sentenza applica anche l’art. 96 c.p.c., ma è essenziale evitare un’automatica sovrapposizione tra l’assenza in mediazione e la responsabilità aggravata.

Il Tribunale ritiene che l’opposizione fosse irrimediabilmente generica, manifestamente infondata e proposta con finalità dilatorie. La mancata partecipazione alla mediazione viene utilizzata come uno degli indici rivelatori di tale abuso, soprattutto perché proveniente dalla stessa parte che aveva inizialmente eccepito il mancato esperimento del procedimento.

Su questa base, l’opponente viene condannata a pagare:

  • 1.500 euro alla società opposta, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
  • 1.500 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

La condanna per abuso del processo, dunque, non deriva dalla sola assenza al primo incontro. È il risultato di una valutazione complessiva nella quale confluiscono la manifesta infondatezza dell’opposizione, la genericità delle allegazioni, l’apparente finalità di rinviare il pagamento e la contraddizione tra l’eccezione iniziale sulla mediazione e il successivo rifiuto di parteciparvi.

Il principio non può quindi essere generalizzato affermando che ogni parte assente in mediazione risponda automaticamente per lite temeraria. La soluzione corretta è più circoscritta: la mancata partecipazione ingiustificata può concorrere, insieme agli altri elementi del caso, a dimostrare un uso abusivo o dilatorio del processo.

Tre conseguenze economiche distinte

La sentenza è particolarmente significativa perché applica, nello stesso giudizio, tre conseguenze economiche diverse, ciascuna con un proprio fondamento.

La prima è la condanna ordinaria alle spese di lite, conseguente alla soccombenza.

La seconda è la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., collegata all’abuso del processo.

La terza è la sanzione specifica ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, collegata alla mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione.

Le conseguenze non si sovrappongono completamente. La condanna alle spese serve a rimborsare la parte vittoriosa dei costi del giudizio. La responsabilità aggravata sanziona l’abuso dello strumento processuale. Il doppio contributo unificato tutela invece l’effettività del procedimento di mediazione e colpisce specificamente l’assenza ingiustificata.

Il risultato è economicamente rilevante: oltre a dover pagare il credito ingiunto e le spese processuali, l’opponente viene condannata a versare due somme da 1.500 euro e l’importo corrispondente al doppio del contributo unificato.

La pronuncia dimostra così che l’atteggiamento assunto nella mediazione può produrre effetti autonomi e cumulabili con quelli derivanti dalla soccombenza processuale.

Anche l’attività difensiva svolta nella mediazione entra nella liquidazione delle spese

Un ulteriore passaggio merita attenzione. Nel liquidare i compensi dovuti alla parte vittoriosa, il Tribunale considera espressamente anche l’attività relativa all’attivazione della mediazione, applicando per essa i valori medi.

La fase mediativa non viene quindi trattata come un’attività estranea al costo complessivo della tutela. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è collegata al giudizio successivamente deciso, l’attività professionale svolta in quella sede può essere valorizzata nella liquidazione delle spese poste a carico della parte soccombente.

Il dato assume un significato particolare nel caso concreto: la società opposta ha dovuto attivare il procedimento a seguito dell’eccezione dell’opponente, ma quest’ultima non ha poi partecipato. Oltre alla sanzione per l’assenza, la parte è stata quindi chiamata a sostenere anche il costo dell’attività difensiva resa necessaria dalla procedura.

La partecipazione non significa obbligo di raggiungere l’accordo

La severità delle conseguenze non deve indurre a un equivoco.

Il d.lgs. 28/2010 non impone alla parte di conciliare e neppure di formulare necessariamente una proposta economica. Il diritto di non raggiungere un accordo resta pienamente fermo.

Ciò che l’ordinamento richiede è la partecipazione al primo incontro, personalmente o mediante un rappresentante legittimamente munito dei necessari poteri, salva la presenza di un giustificato motivo.

La differenza è essenziale. Una parte può presentarsi, ascoltare le informazioni del mediatore, confrontarsi con la controparte e concludere che non esistano le condizioni per proseguire o per raggiungere un’intesa. Questo comportamento è perfettamente legittimo.

Diversa è la scelta di non comparire affatto, senza spiegazioni, soprattutto dopo avere utilizzato il mancato esperimento della mediazione come eccezione preliminare nel processo. È questa seconda condotta che la sentenza considera incoerente e meritevole di conseguenze.

La funzione della mediazione viene presa sul serio

La pronuncia del Tribunale di Lodi è favorevole alla mediazione in un senso molto concreto. Non si limita a ripetere formule generali sulla funzione deflattiva dell’istituto, ma attribuisce conseguenze effettive al comportamento delle parti.

La mediazione non viene trattata come una parentesi formale posta tra una fase e l’altra del giudizio. La partecipazione, o la mancata partecipazione, entra nella valutazione del giudice:

  • come presupposto della sanzione specifica;
  • come possibile argomento di prova;
  • come indice della correttezza o dell’abusività della condotta processuale;
  • come attività professionale rilevante nella liquidazione delle spese.

La decisione conferma quindi che la riforma della mediazione ha rafforzato non soltanto gli obblighi procedurali, ma anche la responsabilità delle parti rispetto al modo in cui affrontano il primo incontro.

La cautela necessaria nell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.

Il passaggio sulla responsabilità aggravata è quello che richiede maggiore attenzione.

Nel commentare la sentenza non sarebbe corretto affermare che l’art. 12-bis e l’art. 96 operino sempre insieme. La sanzione del doppio contributo unificato consegue alla mancata partecipazione ingiustificata, quando ne ricorrono i presupposti. La condanna per abuso del processo richiede invece un accertamento ulteriore sul comportamento complessivo della parte e sul carattere manifestamente infondato o strumentale dell’azione o della difesa.

Nel caso concreto, il Tribunale individua numerosi elementi convergenti:

  • contestazioni formulate con mere formule di stile;
  • mancata specificazione dei dati necessari per sostenere l’usura;
  • rinvio a una consulenza di parte non idoneo a colmare le carenze delle allegazioni;
  • infondatezza delle critiche all’ammortamento alla francese;
  • eccezione sulla mancata mediazione seguita dall’assenza al primo incontro.

È l’insieme di questi fattori a giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. La mancata partecipazione rappresenta un elemento importante, ma non l’unico.

Conclusione

Il principio che emerge dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: la parte che eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e poi, senza giustificato motivo, non partecipa al primo incontro della procedura successivamente attivata è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, pari al doppio del contributo unificato. La mancata partecipazione può inoltre essere valutata come argomento di prova e può concorrere, insieme alla manifesta infondatezza e al carattere dilatorio dell’azione, a fondare una condanna per abuso del processo ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Lodi trasmette un messaggio netto: la mediazione non può essere invocata come un espediente processuale e poi disertata. Chi ne pretende l’esperimento deve partecipare seriamente al procedimento o spiegare le ragioni che rendono impossibile la comparizione. In caso contrario, l’assenza può produrre conseguenze economiche autonome, sommarsi alla soccombenza e contribuire alla valutazione negativa dell’intera condotta processuale.

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Chi eccepisce la mancata mediazione può poi disertare il primo incontro?

Con la sentenza n. 255/2026, pronunciata il 12 giugno 2026, il Tribunale di Lodi affronta una situazione processuale particolarmente significativa: la parte opponente eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, inducendo così l’altra parte ad attivare il procedimento, ma successivamente non partecipa al primo incontro e non allega alcun giustificato motivo per la propria assenza.
Autore: Luca Tantalo
Data sentenza: 12/06/2026
N° sentenza: 255
Curia: Tribunale di Lodi
Giudice: Massimo Capobianco
Argomento/i: Mancata partecipazione, Mediazione obbligatoria
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La decisione mostra in modo molto concreto che la mediazione non può essere utilizzata come una semplice eccezione tattica. Chi ne invoca la necessità non può poi sottrarsi senza conseguenze al procedimento che è stato attivato proprio per rimediare all’iniziale mancanza della condizione di procedibilità.

Nel caso esaminato, la mancata partecipazione ha prodotto effetti su più piani. Il Tribunale ha applicato la sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, condannando la parte assente a versare allo Stato una somma corrispondente al doppio del contributo unificato. Ha inoltre considerato quella condotta come uno degli elementi sintomatici del carattere abusivo e dilatorio dell’opposizione, pronunciando anche le condanne previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. La parte è stata quindi condannata a pagare 1.500 euro alla controparte, altri 1.500 euro alla Cassa delle ammende e, separatamente, la sanzione collegata all’assenza ingiustificata in mediazione.

Il caso: l’opposizione a decreto ingiuntivo per un prestito personale

La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria di un credito originariamente derivante da un contratto di prestito personale. Il debitore veniva ingiunto di pagare la somma di 21.854,89 euro, oltre interessi e spese.

Con l’atto di opposizione venivano formulate diverse contestazioni. L’opponente eccepiva la mancata prova della cessione del credito, la presunta applicazione di interessi anatocistici mediante il piano di ammortamento alla francese, l’erronea indicazione del TAEG e l’usurarietà degli interessi. In via preliminare, sollevava inoltre l’eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, vertendosi in materia di contratti bancari e finanziari.

Il Tribunale concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e la mediazione veniva successivamente attivata dalla società opposta. Al primo incontro, tuttavia, l’opponente non partecipava.

La causa proseguiva quindi nel merito e si concludeva con il rigetto integrale dell’opposizione. Il decreto ingiuntivo veniva confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

La particolarità della decisione non risiede soltanto nell’esito del giudizio, ma soprattutto nella valutazione complessiva della condotta tenuta dall’opponente: dopo aver invocato il mancato esperimento della mediazione come ragione di improcedibilità, la stessa parte non aveva partecipato alla procedura che era stata attivata in conseguenza della sua eccezione.

La mediazione non può essere invocata soltanto per ritardare la causa

Il passaggio più efficace della sentenza è quello nel quale il Tribunale collega la condotta tenuta nella mediazione al carattere manifestamente dilatorio dell’opposizione.

Il giudice osserva che le contestazioni formulate dall’opponente erano generiche, astratte e non adeguatamente riferite al concreto rapporto contrattuale. La parte aveva richiamato formule ricorrenti nel contenzioso bancario — usura, anatocismo, erroneità del TAEG e illegittimità dell’ammortamento alla francese — senza tuttavia assolvere il necessario onere di allegazione.

In questo contesto, l’avere eccepito il mancato esperimento della mediazione per poi non partecipare al procedimento successivamente attivato viene indicato come un ulteriore e significativo elemento rivelatore della finalità dilatoria dell’opposizione.

La mediazione, in altri termini, non può essere ridotta a una casella processuale da utilizzare per ottenere un rinvio o per ostacolare temporaneamente la domanda avversaria. La parte che ne lamenta la mancanza manifesta, almeno formalmente, l’esigenza che la controversia venga preventivamente affrontata in una sede conciliativa. Proprio per questo, il successivo rifiuto immotivato di partecipare al primo incontro appare difficilmente conciliabile con la precedente eccezione.

Il Tribunale non afferma che chi solleva l’eccezione di improcedibilità debba necessariamente raggiungere un accordo o proseguire oltre il primo incontro. Pretende però coerenza: una volta attivata la procedura, la parte deve partecipare oppure indicare un giustificato motivo per la propria assenza.

La sanzione del doppio contributo unificato

La prima conseguenza deriva direttamente dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010.

La disposizione prevede che, quando una parte costituita in giudizio non abbia partecipato al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, il giudice la condanni al versamento in favore dello Stato di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Il Tribunale di Lodi applica espressamente questa norma e condanna l’opponente al relativo pagamento.

La sanzione ha natura autonoma. Non dipende dalla circostanza che la parte assente abbia perso la causa e non presuppone la dimostrazione che, se avesse partecipato, sarebbe stato raggiunto un accordo. Il fatto sanzionato è la mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro.

Ne consegue che la parte convocata non può limitarsi a rimanere assente confidando nel fatto che la mediazione avrebbe comunque avuto esito negativo. Il legislatore non impone di conciliare, ma pretende che venga almeno garantita una partecipazione effettiva alla prima fase del procedimento.

La norma consente naturalmente alla parte di dimostrare la presenza di un giustificato motivo. La sentenza, però, non riferisce di alcuna giustificazione offerta dall’opponente. È proprio l’assenza di una ragione idonea a spiegare la mancata comparizione a rendere applicabile la sanzione.

La mancata partecipazione può incidere anche sulla valutazione del merito

Il Tribunale richiama anche il comma 1 dell’art. 12-bis, secondo cui dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c.

La pronuncia osserva che la condotta dell’opponente avrebbe potuto essere valutata negativamente anche sul piano del merito.

Questo passaggio deve essere letto con precisione. La mancata partecipazione non equivale a una confessione e non determina automaticamente la fondatezza della domanda avversaria. Non introduce neppure una presunzione legale secondo cui la parte assente avrebbe torto.

La norma attribuisce al giudice un potere valutativo: l’assenza ingiustificata può concorrere, insieme agli altri elementi acquisiti, alla formazione del convincimento. Gli argomenti di prova hanno infatti valore indiziario e non sostituiscono l’onere della parte di allegare e provare i fatti costitutivi della propria domanda.

Nel caso deciso dal Tribunale di Lodi, il rigetto dell’opposizione non dipende direttamente dall’assenza in mediazione. Il giudice esamina le singole contestazioni e le respinge per ragioni autonome: la titolarità del credito risultava non specificamente contestata e comunque documentata; le deduzioni sull’usura e sul TAEG erano generiche; le critiche al piano di ammortamento alla francese erano formulate in termini astratti e contrastavano con gli orientamenti giurisprudenziali richiamati nella motivazione.

L’assenza in mediazione assume quindi un ruolo ulteriore: non sostituisce la decisione di merito, ma rafforza la valutazione negativa del comportamento complessivo della parte.

Non ogni mancata partecipazione comporta una condanna per lite temeraria

La sentenza applica anche l’art. 96 c.p.c., ma è essenziale evitare un’automatica sovrapposizione tra l’assenza in mediazione e la responsabilità aggravata.

Il Tribunale ritiene che l’opposizione fosse irrimediabilmente generica, manifestamente infondata e proposta con finalità dilatorie. La mancata partecipazione alla mediazione viene utilizzata come uno degli indici rivelatori di tale abuso, soprattutto perché proveniente dalla stessa parte che aveva inizialmente eccepito il mancato esperimento del procedimento.

Su questa base, l’opponente viene condannata a pagare:

  • 1.500 euro alla società opposta, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
  • 1.500 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.

La condanna per abuso del processo, dunque, non deriva dalla sola assenza al primo incontro. È il risultato di una valutazione complessiva nella quale confluiscono la manifesta infondatezza dell’opposizione, la genericità delle allegazioni, l’apparente finalità di rinviare il pagamento e la contraddizione tra l’eccezione iniziale sulla mediazione e il successivo rifiuto di parteciparvi.

Il principio non può quindi essere generalizzato affermando che ogni parte assente in mediazione risponda automaticamente per lite temeraria. La soluzione corretta è più circoscritta: la mancata partecipazione ingiustificata può concorrere, insieme agli altri elementi del caso, a dimostrare un uso abusivo o dilatorio del processo.

Tre conseguenze economiche distinte

La sentenza è particolarmente significativa perché applica, nello stesso giudizio, tre conseguenze economiche diverse, ciascuna con un proprio fondamento.

La prima è la condanna ordinaria alle spese di lite, conseguente alla soccombenza.

La seconda è la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., collegata all’abuso del processo.

La terza è la sanzione specifica ex art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, collegata alla mancata partecipazione ingiustificata al primo incontro di mediazione.

Le conseguenze non si sovrappongono completamente. La condanna alle spese serve a rimborsare la parte vittoriosa dei costi del giudizio. La responsabilità aggravata sanziona l’abuso dello strumento processuale. Il doppio contributo unificato tutela invece l’effettività del procedimento di mediazione e colpisce specificamente l’assenza ingiustificata.

Il risultato è economicamente rilevante: oltre a dover pagare il credito ingiunto e le spese processuali, l’opponente viene condannata a versare due somme da 1.500 euro e l’importo corrispondente al doppio del contributo unificato.

La pronuncia dimostra così che l’atteggiamento assunto nella mediazione può produrre effetti autonomi e cumulabili con quelli derivanti dalla soccombenza processuale.

Anche l’attività difensiva svolta nella mediazione entra nella liquidazione delle spese

Un ulteriore passaggio merita attenzione. Nel liquidare i compensi dovuti alla parte vittoriosa, il Tribunale considera espressamente anche l’attività relativa all’attivazione della mediazione, applicando per essa i valori medi.

La fase mediativa non viene quindi trattata come un’attività estranea al costo complessivo della tutela. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità ed è collegata al giudizio successivamente deciso, l’attività professionale svolta in quella sede può essere valorizzata nella liquidazione delle spese poste a carico della parte soccombente.

Il dato assume un significato particolare nel caso concreto: la società opposta ha dovuto attivare il procedimento a seguito dell’eccezione dell’opponente, ma quest’ultima non ha poi partecipato. Oltre alla sanzione per l’assenza, la parte è stata quindi chiamata a sostenere anche il costo dell’attività difensiva resa necessaria dalla procedura.

La partecipazione non significa obbligo di raggiungere l’accordo

La severità delle conseguenze non deve indurre a un equivoco.

Il d.lgs. 28/2010 non impone alla parte di conciliare e neppure di formulare necessariamente una proposta economica. Il diritto di non raggiungere un accordo resta pienamente fermo.

Ciò che l’ordinamento richiede è la partecipazione al primo incontro, personalmente o mediante un rappresentante legittimamente munito dei necessari poteri, salva la presenza di un giustificato motivo.

La differenza è essenziale. Una parte può presentarsi, ascoltare le informazioni del mediatore, confrontarsi con la controparte e concludere che non esistano le condizioni per proseguire o per raggiungere un’intesa. Questo comportamento è perfettamente legittimo.

Diversa è la scelta di non comparire affatto, senza spiegazioni, soprattutto dopo avere utilizzato il mancato esperimento della mediazione come eccezione preliminare nel processo. È questa seconda condotta che la sentenza considera incoerente e meritevole di conseguenze.

La funzione della mediazione viene presa sul serio

La pronuncia del Tribunale di Lodi è favorevole alla mediazione in un senso molto concreto. Non si limita a ripetere formule generali sulla funzione deflattiva dell’istituto, ma attribuisce conseguenze effettive al comportamento delle parti.

La mediazione non viene trattata come una parentesi formale posta tra una fase e l’altra del giudizio. La partecipazione, o la mancata partecipazione, entra nella valutazione del giudice:

  • come presupposto della sanzione specifica;
  • come possibile argomento di prova;
  • come indice della correttezza o dell’abusività della condotta processuale;
  • come attività professionale rilevante nella liquidazione delle spese.

La decisione conferma quindi che la riforma della mediazione ha rafforzato non soltanto gli obblighi procedurali, ma anche la responsabilità delle parti rispetto al modo in cui affrontano il primo incontro.

La cautela necessaria nell’applicazione dell’art. 96 c.p.c.

Il passaggio sulla responsabilità aggravata è quello che richiede maggiore attenzione.

Nel commentare la sentenza non sarebbe corretto affermare che l’art. 12-bis e l’art. 96 operino sempre insieme. La sanzione del doppio contributo unificato consegue alla mancata partecipazione ingiustificata, quando ne ricorrono i presupposti. La condanna per abuso del processo richiede invece un accertamento ulteriore sul comportamento complessivo della parte e sul carattere manifestamente infondato o strumentale dell’azione o della difesa.

Nel caso concreto, il Tribunale individua numerosi elementi convergenti:

  • contestazioni formulate con mere formule di stile;
  • mancata specificazione dei dati necessari per sostenere l’usura;
  • rinvio a una consulenza di parte non idoneo a colmare le carenze delle allegazioni;
  • infondatezza delle critiche all’ammortamento alla francese;
  • eccezione sulla mancata mediazione seguita dall’assenza al primo incontro.

È l’insieme di questi fattori a giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. La mancata partecipazione rappresenta un elemento importante, ma non l’unico.

Conclusione

Il principio che emerge dalla sentenza può essere formulato nei seguenti termini: la parte che eccepisce il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e poi, senza giustificato motivo, non partecipa al primo incontro della procedura successivamente attivata è soggetta alla sanzione prevista dall’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. 28/2010, pari al doppio del contributo unificato. La mancata partecipazione può inoltre essere valutata come argomento di prova e può concorrere, insieme alla manifesta infondatezza e al carattere dilatorio dell’azione, a fondare una condanna per abuso del processo ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

La decisione del Tribunale di Lodi trasmette un messaggio netto: la mediazione non può essere invocata come un espediente processuale e poi disertata. Chi ne pretende l’esperimento deve partecipare seriamente al procedimento o spiegare le ragioni che rendono impossibile la comparizione. In caso contrario, l’assenza può produrre conseguenze economiche autonome, sommarsi alla soccombenza e contribuire alla valutazione negativa dell’intera condotta processuale.

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Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

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N.1

del registro al Ministero della Giustizia