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Canna fumaria e immissioni moleste: i fatti della causa

Con la sentenza n. 575/2026, pubblicata il 20 maggio 2026, il Tribunale di Teramo si è pronunciato su una causa di vicinato originata dall’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio del centro storico cittadino, in comunione tra la proprietaria di un appartamento al piano terra e la società proprietaria di un immobile commerciale al piano seminterrato, quest’ultimo condotto in locazione dal gestore di un pubblico esercizio (bar/ristorante).

L’attrice aveva agito in giudizio nel 2021 chiedendo che fosse dichiarata l’illegittima installazione dell’impianto sulla facciata comune e l’intollerabilità delle immissioni di fumi, odori e rumori provenienti dal locale, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in via prudenziale in 5.100 euro. Entrambi i convenuti si erano costituiti eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda.

Perché la materia è soggetta a mediazione obbligatoria (e non a negoziazione assistita)

Sin dalla prima udienza, il giudice istruttore ha ritenuto che la controversia, vertendo su diritti reali (la legittimità dell’installazione sul muro perimetrale comune e l’intollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c.), rientrasse tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, assegnando alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il conduttore del locale aveva eccepito anche il mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, ma la sentenza definitiva non torna sul punto: la materia, incidendo su diritti reali immobiliari, ricade nell’alveo della mediazione obbligatoria, mentre la negoziazione assistita resta riservata ad altre categorie di controversie. Una volta incardinato il percorso conciliativo disposto dal giudice, la causa è proseguita nel merito senza che l’eccezione relativa alla negoziazione assistita trovasse più ragion d’essere.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla rimozione della canna fumaria e alla cessazione delle immissioni di fumi e odori, poiché nelle more del giudizio, a seguito di un procedimento cautelare che aveva accertato tramite CTU fonometrica il superamento dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, il conduttore aveva provveduto a proprie spese allo spostamento e alla coibentazione dell’impianto, poi definitivamente rimosso dalla facciata. È rimasta invece attuale la domanda sul profilo acustico: la consulenza tecnica, condotta sia a finestra aperta che chiusa, ha confermato il mancato rispetto del limite differenziale notturno e della soglia di tollerabilità di 3 dB elaborata dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 844 c.c., portando alla condanna del solo conduttore, e non della società proprietaria dell’immobile ritenuta estranea alla gestione dell’attività, all’adozione di ogni accorgimento tecnico necessario a ricondurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità.

Sul danno, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di 5.000 euro per la lesione della qualità della vita e della tranquillità domestica dell’attrice, danno non patrimoniale che, pur non integrando una vera lesione biologica, incide indirettamente sul diritto alla salute inteso come benessere psicofisico. La motivazione valorizza, tra gli elementi di fatto, l’età molto avanzata della danneggiata, che ha superato i cento anni, circostanza ritenuta idonea ad accentuare la fragilità fisica ed emotiva e, di conseguenza, l’incidenza delle immissioni sull’equilibrio psicofisico della persona.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori in cause di vicinato

La pronuncia offre alcuni spunti operativi. Per gli avvocati, conferma che le controversie di vicinato che coinvolgono la titolarità o l’esercizio di diritti reali su beni immobili, come l’uso della facciata comune e le immissioni ex art. 844 c.c., rientrano stabilmente tra le materie di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del tentativo. L’eventuale, concorrente eccezione di mancata negoziazione assistita va valutata con attenzione, perché la sovrapposizione tra i due istituti non è automatica e, quando la materia è già assoggettata a mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita perde di norma rilievo autonomo.

Per i mediatori, la vicenda dimostra come l’esperimento della mediazione, disposto su impulso del giudice istruttore, non escluda affatto un successivo accertamento tecnico rigoroso in sede giudiziale: la mediazione costituisce una condizione di procedibilità, non un accertamento di merito, e le parti che non trovano un accordo restano libere di proseguire la causa fino alla decisione, come accaduto in questo caso. Infine, la sentenza ricorda che il danno da immissioni intollerabili è risarcibile anche in assenza di lesione biologica, quando incide sulla qualità della vita e sulla tranquillità domestica: un tema che nella prassi conciliativa può favorire soluzioni transattive rapide, evitando i tempi e i costi di una CTU fonometrica e di un giudizio che, come in questo caso, si è protratto per diversi anni.

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Immissioni e canna fumaria tra vicini: la mediazione obbligatoria per i diritti reali

Il Tribunale di Teramo (sent. n. 575/2026) qualifica la controversia su installazione di canna fumaria e immissioni ex art. 844 c.c. come causa in materia di diritti reali, soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010. Accertato tramite CTU fonometrica il superamento della soglia di tollerabilità acustica, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della qualità della vita domestica anche in assenza di lesione biologica.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/05/2026
N° sentenza: 575
Curia: Tribunale di Teramo
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Mediazione obbligatoria
Materia/e: Diritti reali

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Canna fumaria e immissioni moleste: i fatti della causa

Con la sentenza n. 575/2026, pubblicata il 20 maggio 2026, il Tribunale di Teramo si è pronunciato su una causa di vicinato originata dall’installazione di una canna fumaria sulla facciata di un edificio del centro storico cittadino, in comunione tra la proprietaria di un appartamento al piano terra e la società proprietaria di un immobile commerciale al piano seminterrato, quest’ultimo condotto in locazione dal gestore di un pubblico esercizio (bar/ristorante).

L’attrice aveva agito in giudizio nel 2021 chiedendo che fosse dichiarata l’illegittima installazione dell’impianto sulla facciata comune e l’intollerabilità delle immissioni di fumi, odori e rumori provenienti dal locale, con condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in via prudenziale in 5.100 euro. Entrambi i convenuti si erano costituiti eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda.

Perché la materia è soggetta a mediazione obbligatoria (e non a negoziazione assistita)

Sin dalla prima udienza, il giudice istruttore ha ritenuto che la controversia, vertendo su diritti reali (la legittimità dell’installazione sul muro perimetrale comune e l’intollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c.), rientrasse tra le materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, assegnando alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il conduttore del locale aveva eccepito anche il mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 del D.L. 132/2014, ma la sentenza definitiva non torna sul punto: la materia, incidendo su diritti reali immobiliari, ricade nell’alveo della mediazione obbligatoria, mentre la negoziazione assistita resta riservata ad altre categorie di controversie. Una volta incardinato il percorso conciliativo disposto dal giudice, la causa è proseguita nel merito senza che l’eccezione relativa alla negoziazione assistita trovasse più ragion d’essere.

Nel merito, il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla rimozione della canna fumaria e alla cessazione delle immissioni di fumi e odori, poiché nelle more del giudizio, a seguito di un procedimento cautelare che aveva accertato tramite CTU fonometrica il superamento dei limiti di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, il conduttore aveva provveduto a proprie spese allo spostamento e alla coibentazione dell’impianto, poi definitivamente rimosso dalla facciata. È rimasta invece attuale la domanda sul profilo acustico: la consulenza tecnica, condotta sia a finestra aperta che chiusa, ha confermato il mancato rispetto del limite differenziale notturno e della soglia di tollerabilità di 3 dB elaborata dalla giurisprudenza in applicazione dell’art. 844 c.c., portando alla condanna del solo conduttore, e non della società proprietaria dell’immobile ritenuta estranea alla gestione dell’attività, all’adozione di ogni accorgimento tecnico necessario a ricondurre le immissioni entro i limiti di tollerabilità.

Sul danno, il Tribunale ha riconosciuto un risarcimento di 5.000 euro per la lesione della qualità della vita e della tranquillità domestica dell’attrice, danno non patrimoniale che, pur non integrando una vera lesione biologica, incide indirettamente sul diritto alla salute inteso come benessere psicofisico. La motivazione valorizza, tra gli elementi di fatto, l’età molto avanzata della danneggiata, che ha superato i cento anni, circostanza ritenuta idonea ad accentuare la fragilità fisica ed emotiva e, di conseguenza, l’incidenza delle immissioni sull’equilibrio psicofisico della persona.

Implicazioni pratiche per avvocati e mediatori in cause di vicinato

La pronuncia offre alcuni spunti operativi. Per gli avvocati, conferma che le controversie di vicinato che coinvolgono la titolarità o l’esercizio di diritti reali su beni immobili, come l’uso della facciata comune e le immissioni ex art. 844 c.c., rientrano stabilmente tra le materie di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del tentativo. L’eventuale, concorrente eccezione di mancata negoziazione assistita va valutata con attenzione, perché la sovrapposizione tra i due istituti non è automatica e, quando la materia è già assoggettata a mediazione obbligatoria, la negoziazione assistita perde di norma rilievo autonomo.

Per i mediatori, la vicenda dimostra come l’esperimento della mediazione, disposto su impulso del giudice istruttore, non escluda affatto un successivo accertamento tecnico rigoroso in sede giudiziale: la mediazione costituisce una condizione di procedibilità, non un accertamento di merito, e le parti che non trovano un accordo restano libere di proseguire la causa fino alla decisione, come accaduto in questo caso. Infine, la sentenza ricorda che il danno da immissioni intollerabili è risarcibile anche in assenza di lesione biologica, quando incide sulla qualità della vita e sulla tranquillità domestica: un tema che nella prassi conciliativa può favorire soluzioni transattive rapide, evitando i tempi e i costi di una CTU fonometrica e di un giudizio che, come in questo caso, si è protratto per diversi anni.

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