Scarica Sentenza Giudice di Pace di Roma n. 7242-2026
Quando, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto non promuove la mediazione, la conseguenza prevista dall’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010 è l’improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto. Una recente decisione del Giudice di pace di Roma dispone correttamente la revoca e condanna la creditrice alle spese, ma dichiara improcedibile l’«opposizione». La formula, ripetuta anche nel dispositivo, non è coerente con il risultato raggiunto e offre l’occasione per distinguere con precisione le due domande che convivono nel giudizio di opposizione.
Il caso
Una società, dichiarandosi titolare di un credito acquisito attraverso una serie di cessioni, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 2.546,73 euro. Le debitrici proponevano opposizione contestando la pretesa.
Dopo avere negato la provvisoria esecuzione del decreto, il Giudice di pace disponeva che la parte opposta promuovesse la mediazione, ritenendo la controversia relativa a contratti finanziari. La società creditrice non presentava la domanda di mediazione.
Nelle note depositate per l’udienza conclusiva, secondo la sintetica ricostruzione contenuta nella sentenza, entrambe le parti chiedevano la revoca del decreto e una pronuncia di improcedibilità. Il giudice revocava il titolo monitorio, dichiarava improcedibile l’opposizione e condannava la società opposta a rimborsare le spese sostenute dalle opponenti.
La corretta individuazione della parte onerata
La sentenza individua correttamente il soggetto tenuto ad attivare il procedimento. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurata l’opposizione e decise le istanze relative alla concessione o alla sospensione della provvisoria esecuzione, l’onere grava sulla parte che ha proposto il ricorso monitorio.
Il principio, affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19596/2020, è oggi espressamente previsto dall’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010. La scelta legislativa riflette la struttura sostanziale del giudizio: il debitore opponente è attore soltanto in senso formale, mentre il creditore opposto rimane il soggetto che ha proposto la pretesa e che deve assicurarne la procedibilità.
Nel caso romano, dunque, il giudice aveva correttamente posto l’onere sulla società opposta. L’inerzia della creditrice non poteva essere imputata alle debitrici e doveva incidere sulla domanda proposta con il ricorso per ingiunzione.
La domanda che diviene improcedibile
Il punto critico riguarda l’identificazione della domanda colpita dall’omesso esperimento della mediazione. L’art. 5-bis non lascia spazio a dubbi: il giudice dichiara improcedibile la domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto e provvede sulle spese.
Non è quindi improcedibile l’opposizione. Quest’ultima rappresenta la reazione del debitore al provvedimento ottenuto dal creditore e introduce il giudizio a cognizione piena sul rapporto controverso. Se l’onere non viene assolto dal creditore opposto, è la sua pretesa monitoria a perdere la possibilità di essere esaminata in quel processo.
La distinzione non è soltanto terminologica. Indica quale parte sopporta l’effetto sfavorevole della mancata mediazione e determina la sorte del decreto ingiuntivo.
L’incompatibilità tra improcedibilità dell’opposizione e revoca del decreto
La sentenza dichiara improcedibile l’opposizione e, nello stesso tempo, revoca il decreto ingiuntivo. Le due statuizioni appartengono a ricostruzioni processuali incompatibili.
Qualora fosse realmente l’opposizione a essere improcedibile, verrebbe meno l’iniziativa con cui il debitore ha contestato il titolo. La conseguenza tipica sarebbe la stabilizzazione del decreto, non la sua revoca. È precisamente questa la soluzione che una parte della giurisprudenza aveva sostenuto prima dell’intervento delle Sezioni Unite.
Se, invece, è improcedibile la domanda del creditore, il decreto deve essere revocato. È questa la soluzione ora imposta dall’art. 5-bis e concretamente applicata dal Giudice di pace di Roma attraverso la revoca del titolo e la condanna della società alle spese.
Il dispositivo combina, pertanto, la formula propria della prima impostazione con gli effetti appartenenti alla seconda.
Il contenuto sostanziale della decisione
Nonostante l’imprecisione, la direzione effettiva della pronuncia è riconoscibile considerando congiuntamente motivazione e dispositivo.
Il giudice aveva ordinato alla parte opposta di promuovere la mediazione; accerta che la creditrice non vi ha provveduto; revoca il decreto; condanna la stessa società al pagamento delle spese in favore delle opponenti. Tutti questi elementi sono coerenti con l’improcedibilità della domanda monitoria.
La formula «improcedibilità dell’opposizione» appare dunque estranea alla logica complessiva della decisione. Ciò non consente, tuttavia, di trattarla come una semplice espressione priva di effetti: la dichiarazione è contenuta anche nel dispositivo, che individua formalmente l’oggetto e la portata della pronuncia.
Senza disporre degli atti integrali del giudizio e delle conclusioni delle parti, non è prudente affermare con certezza se il contrasto possa essere eliminato attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale o richieda un rimedio impugnatorio. La correzione è ammissibile quando si limita a rendere il testo conforme a una decisione già chiaramente assunta e non ne modifica il contenuto sostanziale; in questo caso la complessiva volontà decisoria appare leggibile, ma la formula riguarda pur sempre l’individuazione della domanda dichiarata improcedibile.
Il richiamo a una disciplina non più vigente
Un secondo profilo problematico è il riferimento normativo utilizzato. La sentenza afferma che il procedimento sarebbe stato disposto ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, nella formulazione introdotta nel 2013.
Il giudizio era però iscritto nel 2024. Era quindi applicabile la disciplina risultante dalla riforma Cartabia, che dedica una disposizione specifica al procedimento monitorio: l’art. 5-bis. La mediazione demandata dal giudice è oggi regolata dall’art. 5-quater, mentre nel caso esaminato la condizione derivava, secondo la stessa sentenza, dalla natura finanziaria del rapporto.
Il riferimento al vecchio art. 5, comma 2, sembra quindi provenire da una formula non aggiornata. Anche sotto questo aspetto, il risultato pratico resta coerente con la legge vigente, perché il giudice ha atteso la decisione sulla provvisoria esecuzione e ha posto l’onere sul creditore opposto. La motivazione avrebbe però dovuto richiamare direttamente l’art. 5-bis e distinguere la mediazione obbligatoria per materia dalla mediazione demandata.
Mediazione obbligatoria per materia o mediazione demandata?
La pronuncia presenta una sovrapposizione tra due diversi titoli di procedibilità. Da un lato afferma che si trattava di contratti finanziari, materia per la quale la mediazione è obbligatoria per legge. Dall’altro richiama la disposizione che, nella disciplina precedente, regolava la mediazione disposta dal giudice.
Se la controversia rientrava effettivamente tra quelle relative a contratti finanziari, la mediazione era obbligatoria ai sensi dell’art. 5 e il giudice, dopo avere deciso sulla provvisoria esecuzione, doveva applicare l’art. 5-bis. Non occorreva una valutazione discrezionale sulla opportunità di demandare le parti in mediazione.
La mediazione demandata risponde invece a presupposti differenti: il giudice valuta la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, indicando le ragioni della scelta. La procedura diviene in tal caso condizione di procedibilità per effetto del provvedimento giudiziale.
La distinzione è importante anche quando le conseguenze dell’inerzia possono apparire simili, perché cambia il fondamento dell’obbligo e cambia la norma che disciplina il procedimento.
La qualificazione del rapporto come finanziario
La sentenza definisce la lite come relativa a contratti finanziari, ma fornisce pochissime informazioni sul rapporto originario. Il provvedimento riferisce soltanto che il credito era stato oggetto di successive cessioni e che la società opposta lo aveva infine acquistato.
La cessione non modifica, di regola, la natura del rapporto da cui il credito deriva. Per stabilire se la mediazione fosse obbligatoria occorreva quindi considerare il contratto originario e non la sola circostanza che il credito fosse stato trasferito a un diverso soggetto.
Dal testo non è possibile verificare quale fosse il contratto stipulato dalle debitrici, né quali contestazioni fossero state formulate nell’opposizione. Non vi sono elementi sufficienti per ritenere errata la qualificazione adottata dal giudice, ma la motivazione non consente di controllarne pienamente il fondamento.
Nel commentare la decisione è quindi necessario mantenere distinta la questione principale — la sorte della domanda monitoria dopo l’omessa mediazione — dalla qualificazione sostanziale del rapporto, che la copia disponibile non permette di approfondire.
Le conclusioni attribuite alle parti
La sentenza afferma che entrambe le parti avrebbero chiesto la revoca del decreto e la dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione. La ricostruzione desta qualche perplessità.
La società creditrice non avrebbe normalmente interesse a ottenere la revoca del proprio decreto; le debitrici, a loro volta, non avrebbero interesse a far dichiarare improcedibile la propria opposizione. È possibile che le conclusioni fossero articolate diversamente e siano state riassunte in modo eccessivamente sintetico, oppure che anche negli atti fosse stata utilizzata una terminologia non precisa.
Non essendo disponibili le note di trattazione scritta, non è possibile attribuire con sicurezza alle parti una determinata posizione. Il dato conferma però quanto sia essenziale, nei procedimenti monitori, indicare sempre in modo espresso quale domanda debba essere dichiarata improcedibile.
La condanna alle spese conferma la soccombenza della creditrice
Il Giudice di pace condanna la società opposta a rimborsare alle opponenti le spese del giudizio. La statuizione è perfettamente coerente con la revoca del decreto derivante dall’omessa attivazione della mediazione da parte del creditore.
L’art. 5-bis prevede espressamente che, dichiarata l’improcedibilità della domanda monitoria e revocato il decreto, il giudice provveda sulle spese. Il creditore che non assolve l’onere posto a suo carico sopporta normalmente i costi del processo generato dalla propria iniziativa.
La condanna alle spese costituisce anche un ulteriore indice interpretativo: se il giudice avesse davvero inteso dichiarare improcedibile l’opposizione, la posizione di soccombenza sarebbe stata, in linea generale, quella delle opponenti. La scelta opposta conferma che la decisione sostanziale riguarda la domanda creditoria.
Perché la precisione terminologica è decisiva
La sentenza dimostra che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non basta affermare genericamente che «la causa» o «l’opposizione» sono improcedibili. Il processo contiene una domanda sostanziale del creditore e una iniziativa processuale del debitore, formalmente introduttiva ma funzionale alla contestazione del titolo.
L’art. 5-bis ha risolto il precedente contrasto attribuendo l’onere al ricorrente monitorio e collegando espressamente la sanzione alla sua domanda. Continuare a utilizzare formule elaborate nel periodo anteriore alle Sezioni Unite rischia di produrre dispositivi contraddittori e dubbi sulla sorte del decreto.
La formulazione corretta dovrebbe essere lineare: dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo; revoca del decreto opposto; regolazione delle spese. Non occorre dichiarare improcedibile l’opposizione.
Le indicazioni operative
Il creditore opposto deve presentare la domanda di mediazione tempestivamente dopo la pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, senza fare affidamento sull’iniziativa del debitore. Quando il giudice assegna un termine, la domanda deve essere depositata nel rispetto del provvedimento e deve identificare il rapporto e la pretesa già azionati in sede monitoria.
Il debitore opponente, pur non essendo il soggetto onerato, ha interesse a verificare che la procedura sia stata effettivamente instaurata e a sollevare tempestivamente la questione alla prima udienza successiva alla scadenza del termine.
Nelle conclusioni e nei provvedimenti è opportuno evitare formule generiche. La richiesta dovrebbe riguardare espressamente l’improcedibilità della domanda monitoria e la conseguente revoca del decreto. Una terminologia precisa riduce il rischio di contrasti tra motivazione e dispositivo e consente di individuare senza incertezze gli effetti della pronuncia.
Conclusioni
La decisione del Giudice di pace di Roma applica correttamente, nella sostanza, il principio secondo cui l’onere di attivare la mediazione grava sul creditore opposto. La revoca del decreto e la condanna della società alle spese sono coerenti con l’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010.
La dichiarazione di improcedibilità dell’opposizione è invece tecnicamente incompatibile con tali effetti. L’improcedibilità deve colpire la domanda proposta con il ricorso monitorio. La sentenza utilizza inoltre un richiamo normativo superato e non chiarisce adeguatamente se la procedura fosse obbligatoria per materia o demandata dal giudice.
Il provvedimento è quindi interessante non per un principio innovativo, ma come esempio concreto della necessità di aggiornare le formule processuali alla disciplina vigente. In materia di mediazione e decreto ingiuntivo, una parola sbagliata può alterare il significato della decisione, anche quando il risultato pratico perseguito dal giudice sia riconoscibile.
Il principio
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo relativa a una materia soggetta a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze concernenti la provvisoria esecuzione, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sul creditore opposto. La sua inerzia determina l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio, la revoca del decreto ingiuntivo e la pronuncia sulle spese. Non è coerente dichiarare improcedibile l’opposizione e, nello stesso tempo, revocare il decreto, poiché le due conseguenze si riferiscono a domande diverse e appartengono a ricostruzioni processuali incompatibili.