Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 3535-26

Il caso: royalties non pagate e ricorso al Tribunale di Brescia

Una società per azioni, titolare di un marchio concesso in licenza d’uso esclusiva, adisce il Tribunale di Brescia per ottenere il pagamento delle royalties non versate dalla licenziataria per gli anni 2023 e 2024. L’importo complessivo richiesto ammonta a 134.200 euro, corrispondente al corrispettivo annuo pattuito di 55.000 euro più gli arretrati maturati. La ricorrente aveva già dichiarato la risoluzione del contratto di licenza, dopo aver intimato invano l’adempimento, e si rivolgeva al Tribunale sia per il recupero del credito sia per gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

La parte resistente si costituiva sollevando una serie di eccezioni preliminari: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, l’inammissibilità del ricorso e, in particolare, l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, sosteneva che l’invio di una nuova proposta contrattuale da parte della ricorrente costituisse rinuncia implicita al credito pregresso. Il Tribunale rigetta tutte le eccezioni e accoglie integralmente la domanda.

Quando la mediazione è obbligatoria: il perimetro dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010

L’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è una delle più frequenti nel contenzioso civile e merita un’analisi attenta, perché le sue conseguenze possono essere dirompenti: se accolta, la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile e il processo si blocca.

L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dalle successive riforme) elenca in modo tassativo le materie per le quali il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità. Si tratta di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Si tratta di un elenco chiuso: al di fuori di queste ipotesi, la mediazione non è obbligatoria come condizione di procedibilità e la sua mancanza non può fondare l’eccezione di improcedibilità.

La licenza d’uso del marchio non rientra nelle materie soggette a mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Brescia rigetta l’eccezione in modo netto: il contratto di licenza d’uso del marchio non compare nell’elenco dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010. La controversia riguarda il mancato pagamento di royalties derivanti da un contratto di licenza, una fattispecie che non è riconducibile ad alcuna delle categorie normativamente previste come soggette a mediazione obbligatoria. L’eccezione è, nelle parole del Giudice, “pertanto infondata”.

Il ragionamento è lineare ma ha un valore applicativo importante: in presenza di contratti atipici o di figure contrattuali non espressamente nominate nell’elenco, l’interprete deve verificare se la fattispecie concreta sia effettivamente riconducibile a una delle categorie previste, senza forzature analogiche. La licenza d’uso del marchio, pur avendo affinità con figure contrattuali tipiche (come il contratto d’opera o la somministrazione), rimane una fattispecie autonoma e non assimilabile a quelle elencate.

Le implicazioni pratiche per  avvocati e mediatori

La sentenza offre due indicazioni operative di immediato interesse per i professionisti del settore.

La prima riguarda la difesa: quando si riceve o si propone un’azione in materia di contratti di licenza (su marchi, brevetti, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale), non è necessario attivare preventivamente la mediazione come condizione di procedibilità. L’avvocato che intende proporre una simile eccezione come tattica difensiva deve avere consapevolezza che, in assenza di una norma specifica o di una clausola contrattuale di mediazione, l’eccezione è destinata a essere rigettata.

La seconda riguarda la promozione della mediazione come strumento volontario: la sentenza conferma che, al di fuori delle materie obbligatorie, le parti sono libere di ricorrere alla mediazione in qualsiasi momento, ma nessuna di esse può essere costretta a farlo come presupposto processuale. Inserire clausole di mediazione nei contratti di licenza, prima ancora che sorga la controversia, rimane la strada più efficace per garantirsi uno strumento di risoluzione alternativa della disputa.

Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 3535-26

Licenza d’uso del marchio esclusa dalla mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3535/2026, rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte resistente per mancata attivazione della mediazione obbligatoria. Il contratto di licenza d’uso del marchio non rientra tra le materie indicate dall’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 come condizione di procedibilità: il mancato esperimento del tentativo di mediazione non determina pertanto l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 03/04/2026
N° sentenza: 3535
Curia: Tribunale di Brescia
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità, Mediazione obbligatoria
Materia/e: Risarcimento danni

Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 3535-26

Il caso: royalties non pagate e ricorso al Tribunale di Brescia

Una società per azioni, titolare di un marchio concesso in licenza d’uso esclusiva, adisce il Tribunale di Brescia per ottenere il pagamento delle royalties non versate dalla licenziataria per gli anni 2023 e 2024. L’importo complessivo richiesto ammonta a 134.200 euro, corrispondente al corrispettivo annuo pattuito di 55.000 euro più gli arretrati maturati. La ricorrente aveva già dichiarato la risoluzione del contratto di licenza, dopo aver intimato invano l’adempimento, e si rivolgeva al Tribunale sia per il recupero del credito sia per gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

La parte resistente si costituiva sollevando una serie di eccezioni preliminari: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, l’inammissibilità del ricorso e, in particolare, l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, sosteneva che l’invio di una nuova proposta contrattuale da parte della ricorrente costituisse rinuncia implicita al credito pregresso. Il Tribunale rigetta tutte le eccezioni e accoglie integralmente la domanda.

Quando la mediazione è obbligatoria: il perimetro dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010

L’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è una delle più frequenti nel contenzioso civile e merita un’analisi attenta, perché le sue conseguenze possono essere dirompenti: se accolta, la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile e il processo si blocca.

L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dalle successive riforme) elenca in modo tassativo le materie per le quali il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità. Si tratta di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

Si tratta di un elenco chiuso: al di fuori di queste ipotesi, la mediazione non è obbligatoria come condizione di procedibilità e la sua mancanza non può fondare l’eccezione di improcedibilità.

La licenza d’uso del marchio non rientra nelle materie soggette a mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Brescia rigetta l’eccezione in modo netto: il contratto di licenza d’uso del marchio non compare nell’elenco dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010. La controversia riguarda il mancato pagamento di royalties derivanti da un contratto di licenza, una fattispecie che non è riconducibile ad alcuna delle categorie normativamente previste come soggette a mediazione obbligatoria. L’eccezione è, nelle parole del Giudice, “pertanto infondata”.

Il ragionamento è lineare ma ha un valore applicativo importante: in presenza di contratti atipici o di figure contrattuali non espressamente nominate nell’elenco, l’interprete deve verificare se la fattispecie concreta sia effettivamente riconducibile a una delle categorie previste, senza forzature analogiche. La licenza d’uso del marchio, pur avendo affinità con figure contrattuali tipiche (come il contratto d’opera o la somministrazione), rimane una fattispecie autonoma e non assimilabile a quelle elencate.

Le implicazioni pratiche per  avvocati e mediatori

La sentenza offre due indicazioni operative di immediato interesse per i professionisti del settore.

La prima riguarda la difesa: quando si riceve o si propone un’azione in materia di contratti di licenza (su marchi, brevetti, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale), non è necessario attivare preventivamente la mediazione come condizione di procedibilità. L’avvocato che intende proporre una simile eccezione come tattica difensiva deve avere consapevolezza che, in assenza di una norma specifica o di una clausola contrattuale di mediazione, l’eccezione è destinata a essere rigettata.

La seconda riguarda la promozione della mediazione come strumento volontario: la sentenza conferma che, al di fuori delle materie obbligatorie, le parti sono libere di ricorrere alla mediazione in qualsiasi momento, ma nessuna di esse può essere costretta a farlo come presupposto processuale. Inserire clausole di mediazione nei contratti di licenza, prima ancora che sorga la controversia, rimane la strada più efficace per garantirsi uno strumento di risoluzione alternativa della disputa.

Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 3535-26

Articoli correlati

Delibere annullate dopo quattro anni: la mediazione avrebbe consentito di rinnovarle subito, risparmiando tempo e denaro!

Il condominio non partecipa alla mediazione promossa dal condomino contro due delibere assembleari viziate per tardiva e omessa convocazione. Il Tribunale di Pescara le annulla dopo un giudizio di quattro anni, evidenziando che una tempestiva mediazione avrebbe consentito di rinnovare le decisioni con una convocazione regolare, senza pregiudicare i lavori di messa in sicurezza già avviati.

Data sentenza: 15/06/2026
N° sentenza: 724
Curia: Tribunale di Pescara
Argomento/i: impugnazione delibera condominiale +1
Materia/e: Condominio

Leggi il commento

La fideiussione non è materia obbligatoria, ma la mediazione disposta dal giudice andava comunque svolta

L'esclusione della fideiussione dall'elenco delle materie soggette a mediazione obbligatoria non esonera dal procedimento quando il giudice lo abbia già disposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. La Corte d'appello di Campobasso rigetta il motivo dei fideiussori più per la tardività dell'eccezione che per l'infondatezza della doglianza, senza chiarire se la mediazione demandata dovesse coinvolgere anche i garanti rimasti esclusi dal confronto.

Data sentenza: 29/05/2026
N° sentenza: 224
Curia: Corte d'Appello di Campobasso
Argomento/i: Mediazione demandata +1
Materia/e: contratti bancari +1

Leggi il commento

La domanda giudiziale non deve riprodurre alla lettera la richiesta conciliativa

Nelle controversie agrarie la domanda giudiziale deve essere preceduta dallo speciale tentativo di conciliazione ex art. 11 d.lgs. 150/2011, ma non è richiesta una coincidenza letterale con la successiva domanda. La Cassazione ritiene sufficiente l'identità sostanziale di parti, rapporto, fondi e bene della vita: la quantificazione dei canoni maturati fino a una data successiva non introduce una domanda nuova se resta invariato il nucleo della pretesa già comunicata.

Data sentenza: 13/03/2026
N° sentenza: 5710
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lina Rubino
Argomento/i: domanda di mediazione
Materia/e: controversie agrarie

Leggi il commento

Contratto d’opera e appalto di servizi: quando la mediazione non è obbligatoria

Il ricorso per decreto ingiuntivo non deve essere preceduto dalla mediazione, ma dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione la procedura diventa necessaria se il rapporto rientra tra le materie dell'art. 5 d.lgs. 28/2010. Il Giudice di pace di Jesi qualifica come appalto di servizi, e non contratto d'opera, un rapporto di assistenza tecnica, escludendo così l'obbligo di mediazione e confermando il decreto.

Data sentenza: 02/03/2026
N° sentenza: 31
Curia: Giudice di Pace di Jesi
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Recupero crediti

Leggi il commento

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia