Scarica Sentenza Tribunale di Brescia n. 3535-26
Il caso: royalties non pagate e ricorso al Tribunale di Brescia
Una società per azioni, titolare di un marchio concesso in licenza d’uso esclusiva, adisce il Tribunale di Brescia per ottenere il pagamento delle royalties non versate dalla licenziataria per gli anni 2023 e 2024. L’importo complessivo richiesto ammonta a 134.200 euro, corrispondente al corrispettivo annuo pattuito di 55.000 euro più gli arretrati maturati. La ricorrente aveva già dichiarato la risoluzione del contratto di licenza, dopo aver intimato invano l’adempimento, e si rivolgeva al Tribunale sia per il recupero del credito sia per gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.
La parte resistente si costituiva sollevando una serie di eccezioni preliminari: l’incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia, l’inammissibilità del ricorso e, in particolare, l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria. Nel merito, sosteneva che l’invio di una nuova proposta contrattuale da parte della ricorrente costituisse rinuncia implicita al credito pregresso. Il Tribunale rigetta tutte le eccezioni e accoglie integralmente la domanda.
Quando la mediazione è obbligatoria: il perimetro dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010
L’eccezione di improcedibilità per mancata mediazione è una delle più frequenti nel contenzioso civile e merita un’analisi attenta, perché le sue conseguenze possono essere dirompenti: se accolta, la domanda giudiziale viene dichiarata improcedibile e il processo si blocca.
L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (come modificato dal D.Lgs. 149/2022 e dalle successive riforme) elenca in modo tassativo le materie per le quali il previo esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità. Si tratta di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, contratto d’opera, contratto di rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Si tratta di un elenco chiuso: al di fuori di queste ipotesi, la mediazione non è obbligatoria come condizione di procedibilità e la sua mancanza non può fondare l’eccezione di improcedibilità.
La licenza d’uso del marchio non rientra nelle materie soggette a mediazione obbligatoria
Il Tribunale di Brescia rigetta l’eccezione in modo netto: il contratto di licenza d’uso del marchio non compare nell’elenco dell’art. 5 D.Lgs. 28/2010. La controversia riguarda il mancato pagamento di royalties derivanti da un contratto di licenza, una fattispecie che non è riconducibile ad alcuna delle categorie normativamente previste come soggette a mediazione obbligatoria. L’eccezione è, nelle parole del Giudice, “pertanto infondata”.
Il ragionamento è lineare ma ha un valore applicativo importante: in presenza di contratti atipici o di figure contrattuali non espressamente nominate nell’elenco, l’interprete deve verificare se la fattispecie concreta sia effettivamente riconducibile a una delle categorie previste, senza forzature analogiche. La licenza d’uso del marchio, pur avendo affinità con figure contrattuali tipiche (come il contratto d’opera o la somministrazione), rimane una fattispecie autonoma e non assimilabile a quelle elencate.
Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori
La sentenza offre due indicazioni operative di immediato interesse per i professionisti del settore.
La prima riguarda la difesa: quando si riceve o si propone un’azione in materia di contratti di licenza (su marchi, brevetti, know-how o altri diritti di proprietà intellettuale), non è necessario attivare preventivamente la mediazione come condizione di procedibilità. L’avvocato che intende proporre una simile eccezione come tattica difensiva deve avere consapevolezza che, in assenza di una norma specifica o di una clausola contrattuale di mediazione, l’eccezione è destinata a essere rigettata.
La seconda riguarda la promozione della mediazione come strumento volontario: la sentenza conferma che, al di fuori delle materie obbligatorie, le parti sono libere di ricorrere alla mediazione in qualsiasi momento, ma nessuna di esse può essere costretta a farlo come presupposto processuale. Inserire clausole di mediazione nei contratti di licenza, prima ancora che sorga la controversia, rimane la strada più efficace per garantirsi uno strumento di risoluzione alternativa della disputa.