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La vicenda nasce da un’offerta commerciale di car advertising promossa dalla società Vantage Group s.r.l.: al consumatore, definito “driver”, viene proposto di acquistare un’autovettura a costo praticamente nullo, impegnandosi a farla circolare per cinque anni con una pellicola pubblicitaria (il cosiddetto wrapping) applicata sulle portiere e a pubblicare periodicamente foto del veicolo sui social. In cambio, la società fornitrice si impegna a corrispondere un rimborso mensile pari, nelle intenzioni, all’importo della rata del finanziamento.

Per aderire, la consumatrice acquista un’autovettura presso una concessionaria affiliata al marchio Dacia, con finanziamento erogato da RCI Banque S.A. (operante con i marchi FinRenault, RCI Finanziaria e DaciaFin), e stipula separatamente con Vantage Group il contratto di fornitura del servizio di wrapping. Dall’agosto 2018 la società fornitrice interrompe il pagamento dei rimborsi mensili, senza fornire alcuna giustificazione. La consumatrice avvia quindi un tentativo di mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari, che si conclude con verbale di mancato accordo per l’assenza della società fornitrice, e successivamente instaura il giudizio chiedendo, in via principale, la nullità di tutti i contratti collegati (fornitura, compravendita e finanziamento) e, in subordine, la loro risoluzione o il loro annullamento.

Il collegamento negoziale nel credito al consumo: gli artt. 121 e 125 quinquies T.U.B.

Il fulcro della decisione riguarda l’istituto del collegamento negoziale nei contratti di credito al consumo. L’art. 121, comma 1, lett. d) T.U.B. definisce “contratto di credito collegato” quello finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o servizio specifico, quando il finanziatore si avvale del fornitore per promuovere o concludere il credito, oppure quando il bene o il servizio sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

In presenza di tale collegamento, l’art. 125 quinquies T.U.B. accorda al consumatore una tutela rafforzata: in caso di inadempimento del fornitore, dopo l’infruttuosa costituzione in mora, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto di credito, con obbligo del finanziatore di restituire le rate già pagate, senza che il consumatore debba a sua volta rimborsare al finanziatore quanto già versato al fornitore (il finanziatore potrà poi ripetere tale importo direttamente nei confronti del fornitore).

Perché il Tribunale esclude il collegamento tra finanziamento e servizio di wrapping

Il Tribunale accerta che il finanziamento erogato da RCI era certamente collegato al contratto di compravendita dell’autovettura (il veicolo era specificamente individuato nel contratto di credito e la banca si era avvalsa della concessionaria per la conclusione del finanziamento). Diversamente, nessuno dei due presupposti dell’art. 121 T.U.B. risulta integrato con riferimento al contratto di wrapping stipulato con Vantage Group: la banca non si è mai avvalsa di quest’ultima per promuovere il credito, e il servizio di car advertising non è mai menzionato nel contratto di finanziamento, nel quale figura soltanto il prezzo del veicolo.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’indicazione specifica del servizio sarebbe desumibile dall’importo complessivamente finanziato: la norma richiede l’esplicita indicazione del bene o servizio nel contratto di credito, requisito qui del tutto assente. Ne consegue che il finanziamento resta immune dalle vicende del contratto di car advertising, e le domande proposte nei confronti della banca vengono integralmente rigettate.

Il collegamento negoziale unilaterale tra vendita dell’auto e servizio pubblicitario

Il Tribunale individua invece un collegamento negoziale, ma di tipo unilaterale, tra il contratto di compravendita dell’autovettura e quello di fornitura del servizio di wrapping: il costo del servizio era stato inserito nel preventivo e nella fattura della concessionaria, a richiesta della cliente, proprio per essere ricompreso nell’importo finanziato. La causa stessa del contratto di wrapping si rinviene nell’acquisto del veicolo, di cui costituisce un accessorio dipendente. Per questo motivo, richiamando l’orientamento della Cassazione sul collegamento negoziale (Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 688/2018), il giudice chiarisce che solo le vicende del contratto principale (la compravendita dell’auto) si riflettono su quello accessorio (il wrapping), e non viceversa. Poiché la corretta esecuzione della compravendita del veicolo non era in discussione, la risoluzione del contratto di wrapping non produce alcun effetto sul contratto di acquisto né su quello di finanziamento.

La legittimità della pubblicità non luminosa sui veicoli

Il Tribunale rigetta anche la domanda di nullità del contratto per contrarietà al codice della strada. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2023 e Cass. civ., sez. 2, n. 1793/2022, il giudice ribadisce che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 285/1992 vieta soltanto le insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, mentre quelle non luminose e non rifrangenti, come le pellicole del wrapping in esame, restano pienamente lecite.

Grave inadempimento del fornitore e risoluzione del contratto

Sul piano dell’inadempimento, il Tribunale accerta che la consumatrice aveva rispettato i propri obblighi (pubblicazione periodica delle immagini del veicolo), mentre Vantage Group aveva interrotto senza giustificazione l’erogazione dei rimborsi mensili dall’agosto 2018. Tale condotta viene qualificata come grave inadempimento, idoneo a fondare la risoluzione del contratto di fornitura del servizio.

Sul piano economico, il giudice opera una compensazione atecnica tra le reciproche partite: la consumatrice ha diritto alla restituzione di 1.450 euro versati inizialmente per spese di istruttoria e polizza fideiussoria, ma deve a sua volta restituire i rimborsi già ricevuti da Vantage Group (6.112,69 euro). All’esito della compensazione, residua un credito di 4.502,92 euro in favore della società fornitrice, oltre interessi legali.

La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

L’aspetto di maggiore interesse per la materia della mediazione riguarda l’esito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari, promosso ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010. Il verbale si era chiuso con mancato accordo per la sola assenza di Vantage Group, regolarmente convocata. Il Tribunale applica quindi l’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, condannando la società a versare all’erario una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La sentenza precisa espressamente che la partecipazione della società fornitrice al tentativo di mediazione “avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese”. Il punto merita di essere sottolineato: la sanzione per la mancata partecipazione opera indipendentemente dall’esito finale della causa. Nel caso di specie, infatti, l’esito processuale è stato solo parzialmente favorevole alla consumatrice, che risulta debitrice netta verso il fornitore, ma quest’ultimo viene comunque sanzionato per non essersi presentato in mediazione senza un giustificato motivo.

Implicazioni operative per avvocati e mediatori

La decisione offre indicazioni utili sotto due profili. Sul piano sostanziale, ricorda che l’estensione delle tutele previste per il credito al consumo collegato (art. 125 quinquies T.U.B.) presuppone la rigorosa verifica dei presupposti dell’art. 121 T.U.B., e che il collegamento negoziale tra più contratti può operare in via unilaterale, limitando la propagazione delle vicende patologiche di un contratto sugli altri.

Sul piano della mediazione, la sentenza conferma la natura autonoma e oggettiva della sanzione ex art. 8, comma 4 bis: la parte che non partecipa al procedimento senza un motivo legittimo ne risponde in ogni caso, anche quando il giudizio successivo si concluda con un esito solo parzialmente favorevole alla controparte. Per i professionisti che assistono i clienti in materia di contratti finanziari collegati, la vicenda è un utile richiamo a valutare con attenzione la convenienza di partecipare al tentativo di mediazione, tenendo conto non solo dell’esito nel merito ma anche del rischio sanzionatorio autonomo legato all’assenza.

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Car advertising e credito al consumo: chi non partecipa alla mediazione viene sanzionato

In tema di credito al consumo, il collegamento negoziale di cui agli artt. 121 e 125 quinquies T.U.B. richiede che il finanziatore si sia avvalso del fornitore per promuovere o concludere il contratto di credito, oppure che il bene o il servizio siano esplicitamente individuati nel contratto di credito. In assenza di tali presupposti, l’inadempimento del fornitore di un servizio di car advertising non si estende al contratto di finanziamento né a quello di compravendita del veicolo, ma comporta la sola risoluzione del contratto di fornitura per grave inadempimento. Il fornitore assente, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione obbligatoria viene inoltre sanzionato ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 28/04/2026
N° sentenza: 1127
Curia: Tribunale di Cagliari
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Contratto di assicurazione

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La vicenda nasce da un’offerta commerciale di car advertising promossa dalla società Vantage Group s.r.l.: al consumatore, definito “driver”, viene proposto di acquistare un’autovettura a costo praticamente nullo, impegnandosi a farla circolare per cinque anni con una pellicola pubblicitaria (il cosiddetto wrapping) applicata sulle portiere e a pubblicare periodicamente foto del veicolo sui social. In cambio, la società fornitrice si impegna a corrispondere un rimborso mensile pari, nelle intenzioni, all’importo della rata del finanziamento.

Per aderire, la consumatrice acquista un’autovettura presso una concessionaria affiliata al marchio Dacia, con finanziamento erogato da RCI Banque S.A. (operante con i marchi FinRenault, RCI Finanziaria e DaciaFin), e stipula separatamente con Vantage Group il contratto di fornitura del servizio di wrapping. Dall’agosto 2018 la società fornitrice interrompe il pagamento dei rimborsi mensili, senza fornire alcuna giustificazione. La consumatrice avvia quindi un tentativo di mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari, che si conclude con verbale di mancato accordo per l’assenza della società fornitrice, e successivamente instaura il giudizio chiedendo, in via principale, la nullità di tutti i contratti collegati (fornitura, compravendita e finanziamento) e, in subordine, la loro risoluzione o il loro annullamento.

Il collegamento negoziale nel credito al consumo: gli artt. 121 e 125 quinquies T.U.B.

Il fulcro della decisione riguarda l’istituto del collegamento negoziale nei contratti di credito al consumo. L’art. 121, comma 1, lett. d) T.U.B. definisce “contratto di credito collegato” quello finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o servizio specifico, quando il finanziatore si avvale del fornitore per promuovere o concludere il credito, oppure quando il bene o il servizio sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

In presenza di tale collegamento, l’art. 125 quinquies T.U.B. accorda al consumatore una tutela rafforzata: in caso di inadempimento del fornitore, dopo l’infruttuosa costituzione in mora, il consumatore può chiedere la risoluzione del contratto di credito, con obbligo del finanziatore di restituire le rate già pagate, senza che il consumatore debba a sua volta rimborsare al finanziatore quanto già versato al fornitore (il finanziatore potrà poi ripetere tale importo direttamente nei confronti del fornitore).

Perché il Tribunale esclude il collegamento tra finanziamento e servizio di wrapping

Il Tribunale accerta che il finanziamento erogato da RCI era certamente collegato al contratto di compravendita dell’autovettura (il veicolo era specificamente individuato nel contratto di credito e la banca si era avvalsa della concessionaria per la conclusione del finanziamento). Diversamente, nessuno dei due presupposti dell’art. 121 T.U.B. risulta integrato con riferimento al contratto di wrapping stipulato con Vantage Group: la banca non si è mai avvalsa di quest’ultima per promuovere il credito, e il servizio di car advertising non è mai menzionato nel contratto di finanziamento, nel quale figura soltanto il prezzo del veicolo.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’indicazione specifica del servizio sarebbe desumibile dall’importo complessivamente finanziato: la norma richiede l’esplicita indicazione del bene o servizio nel contratto di credito, requisito qui del tutto assente. Ne consegue che il finanziamento resta immune dalle vicende del contratto di car advertising, e le domande proposte nei confronti della banca vengono integralmente rigettate.

Il collegamento negoziale unilaterale tra vendita dell’auto e servizio pubblicitario

Il Tribunale individua invece un collegamento negoziale, ma di tipo unilaterale, tra il contratto di compravendita dell’autovettura e quello di fornitura del servizio di wrapping: il costo del servizio era stato inserito nel preventivo e nella fattura della concessionaria, a richiesta della cliente, proprio per essere ricompreso nell’importo finanziato. La causa stessa del contratto di wrapping si rinviene nell’acquisto del veicolo, di cui costituisce un accessorio dipendente. Per questo motivo, richiamando l’orientamento della Cassazione sul collegamento negoziale (Cass. civ., sez. 6-2, ord. n. 688/2018), il giudice chiarisce che solo le vicende del contratto principale (la compravendita dell’auto) si riflettono su quello accessorio (il wrapping), e non viceversa. Poiché la corretta esecuzione della compravendita del veicolo non era in discussione, la risoluzione del contratto di wrapping non produce alcun effetto sul contratto di acquisto né su quello di finanziamento.

La legittimità della pubblicità non luminosa sui veicoli

Il Tribunale rigetta anche la domanda di nullità del contratto per contrarietà al codice della strada. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2023 e Cass. civ., sez. 2, n. 1793/2022, il giudice ribadisce che l’art. 23, comma 2, del d.lgs. 285/1992 vieta soltanto le insegne pubblicitarie luminose sui veicoli, mentre quelle non luminose e non rifrangenti, come le pellicole del wrapping in esame, restano pienamente lecite.

Grave inadempimento del fornitore e risoluzione del contratto

Sul piano dell’inadempimento, il Tribunale accerta che la consumatrice aveva rispettato i propri obblighi (pubblicazione periodica delle immagini del veicolo), mentre Vantage Group aveva interrotto senza giustificazione l’erogazione dei rimborsi mensili dall’agosto 2018. Tale condotta viene qualificata come grave inadempimento, idoneo a fondare la risoluzione del contratto di fornitura del servizio.

Sul piano economico, il giudice opera una compensazione atecnica tra le reciproche partite: la consumatrice ha diritto alla restituzione di 1.450 euro versati inizialmente per spese di istruttoria e polizza fideiussoria, ma deve a sua volta restituire i rimborsi già ricevuti da Vantage Group (6.112,69 euro). All’esito della compensazione, residua un credito di 4.502,92 euro in favore della società fornitrice, oltre interessi legali.

La sanzione per la mancata partecipazione alla mediazione obbligatoria

L’aspetto di maggiore interesse per la materia della mediazione riguarda l’esito del procedimento di mediazione obbligatoria in materia di contratti finanziari, promosso ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010. Il verbale si era chiuso con mancato accordo per la sola assenza di Vantage Group, regolarmente convocata. Il Tribunale applica quindi l’art. 8, comma 4 bis, D.Lgs. 28/2010, condannando la società a versare all’erario una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

La sentenza precisa espressamente che la partecipazione della società fornitrice al tentativo di mediazione “avrebbe facilmente consentito di comporre la controversia in tempi più brevi e con minori spese”. Il punto merita di essere sottolineato: la sanzione per la mancata partecipazione opera indipendentemente dall’esito finale della causa. Nel caso di specie, infatti, l’esito processuale è stato solo parzialmente favorevole alla consumatrice, che risulta debitrice netta verso il fornitore, ma quest’ultimo viene comunque sanzionato per non essersi presentato in mediazione senza un giustificato motivo.

Implicazioni operative per avvocati e mediatori

La decisione offre indicazioni utili sotto due profili. Sul piano sostanziale, ricorda che l’estensione delle tutele previste per il credito al consumo collegato (art. 125 quinquies T.U.B.) presuppone la rigorosa verifica dei presupposti dell’art. 121 T.U.B., e che il collegamento negoziale tra più contratti può operare in via unilaterale, limitando la propagazione delle vicende patologiche di un contratto sugli altri.

Sul piano della mediazione, la sentenza conferma la natura autonoma e oggettiva della sanzione ex art. 8, comma 4 bis: la parte che non partecipa al procedimento senza un motivo legittimo ne risponde in ogni caso, anche quando il giudizio successivo si concluda con un esito solo parzialmente favorevole alla controparte. Per i professionisti che assistono i clienti in materia di contratti finanziari collegati, la vicenda è un utile richiamo a valutare con attenzione la convenienza di partecipare al tentativo di mediazione, tenendo conto non solo dell’esito nel merito ma anche del rischio sanzionatorio autonomo legato all’assenza.

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