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La causa nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma molto rilevante, richiesta dalla società opposta in relazione a un presunto prelievo abusivo di energia elettrica. L’opponente contestava, tra l’altro, di non avere mai stipulato con la società opposta alcun contratto di fornitura e sosteneva che la pretesa azionata non avesse natura contrattuale, ma fosse semmai ricondotta dalla controparte a un fatto illecito. La società opposta, dal canto suo, eccepiva preliminarmente l’improponibilità o improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia di energia elettrica e gas.

È proprio su questo punto che la sentenza offre lo spunto più utile. Il Tribunale muove dal dato normativo di settore e chiarisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda le controversie relative ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, cioè le liti tra operatore e cliente finale nell’ambito di un rapporto negoziale di somministrazione o comunque di fornitura per uso proprio. Per verificare se tale condizione operi nel caso concreto, il giudice ritiene necessario accertare preliminarmente se l’opponente possa davvero essere qualificato come cliente o utente finale rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio.

La risposta del Tribunale è negativa. La sentenza osserva che l’opponente aveva sin dall’inizio sostenuto di non avere mai stipulato alcun contratto di fornitura con la società opposta e di essere invece titolare di una diversa fornitura con altro gestore, circostanza corroborata dalla documentazione prodotta. Inoltre, la stessa società opposta non aveva in realtà allegato né prodotto un contratto di fornitura intercorso con l’opponente, fondando la propria pretesa non su un inadempimento contrattuale, ma sull’assunto verificarsi di un illecito, cioè un furto di energia elettrica. Da ciò il Tribunale ricava la conclusione decisiva: la controversia non rientra nell’ambito dei contratti di fornitura di energia e, quindi, non è soggetta al previo tentativo obbligatorio di conciliazione di settore.

Il passaggio è importante perché evita una lettura eccessivamente estensiva della condizione di procedibilità. La sentenza, in sostanza, ricorda che non ogni controversia che abbia un qualche collegamento materiale con l’energia elettrica ricade automaticamente nel perimetro della conciliazione obbligatoria. Ciò che conta è il titolo della pretesa azionata. Se il credito deriva da un rapporto di fornitura con il cliente finale, la condizione di procedibilità trova il suo spazio naturale. Se invece la domanda è costruita come pretesa risarcitoria da illecito extracontrattuale, quel meccanismo preliminare non può essere applicato in via automatica solo perché la vicenda riguarda, in fatto, energia elettrica.

È questo, a ben vedere, il valore della decisione in chiave ADR. Il Tribunale non sminuisce la funzione della conciliazione obbligatoria, ma ne delimita con precisione l’ambito di operatività. E proprio questa delimitazione è utile, perché impedisce che uno strumento pensato per favorire la composizione preventiva delle liti contrattuali tra utente finale e operatore venga esteso oltre il suo perimetro tipico, fino a ricomprendere pretese che si fondano invece su un illecito aquiliano.

Naturalmente, il commento va mantenuto prudente. Il cuore complessivo della sentenza non è la conciliazione, ma il merito della pretesa monitoria. Il Tribunale, infatti, revoca il decreto ingiuntivo perché ritiene che la società opposta non abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all’opponente: secondo la ricostruzione della sentenza, la documentazione prodotta dimostrava l’esistenza di un danno patrimoniale derivante da sottrazione di energia, ma non consentiva di attribuire con sufficiente certezza tale condotta al soggetto nei cui confronti era stata emessa la fattura e poi chiesto il decreto.

Proprio per questo, la sentenza non va presentata come una pronuncia “forte” sulla conciliazione in materia energetica, né come un arresto di sistema. Il suo rilievo è più circoscritto e, forse per questo, anche più utile: chiarisce che la condizione di procedibilità va ancorata alla natura della controversia effettivamente dedotta in giudizio e non può essere invocata in modo indifferenziato in tutte le vicende che abbiano a che fare con energia elettrica o gas.

Il principio che si può ricavare dalla decisione è quindi questo: nelle controversie in materia di energia, il previo tentativo obbligatorio di conciliazione non opera quando la pretesa azionata non deriva da un contratto di fornitura con il cliente finale, ma da un fatto illecito, come l’asserito furto di energia elettrica. È una conclusione condivisibile, perché mantiene la conciliazione obbligatoria dentro il suo corretto perimetro applicativo, evitando estensioni improprie e meramente formalistiche.

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La conciliazione obbligatoria non si estende alle pretese risarcitorie da furto di energia

Con la sentenza n. 369 del 7 maggio 2026, il Tribunale di Trapani affronta un profilo preliminare interessante, pur all’interno di una vicenda che ha il proprio baricentro soprattutto sul tema dell’onere della prova: stabilire se, in una controversia collegata al settore dell’energia elettrica, operi sempre il previo tentativo obbligatorio di conciliazione oppure se tale condizione di procedibilità debba essere limitata alle liti che traggono effettivamente origine da un contratto di fornitura tra operatore e cliente finale. La risposta del Tribunale è netta nel secondo senso.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 07/05/2026
N° sentenza: 369
Curia: Tribunale di Trapani
Argomento/i: Mediazione obbligatoria
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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La causa nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di una somma molto rilevante, richiesta dalla società opposta in relazione a un presunto prelievo abusivo di energia elettrica. L’opponente contestava, tra l’altro, di non avere mai stipulato con la società opposta alcun contratto di fornitura e sosteneva che la pretesa azionata non avesse natura contrattuale, ma fosse semmai ricondotta dalla controparte a un fatto illecito. La società opposta, dal canto suo, eccepiva preliminarmente l’improponibilità o improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie in materia di energia elettrica e gas.

È proprio su questo punto che la sentenza offre lo spunto più utile. Il Tribunale muove dal dato normativo di settore e chiarisce che il tentativo obbligatorio di conciliazione riguarda le controversie relative ai contratti di fornitura di energia elettrica e gas, cioè le liti tra operatore e cliente finale nell’ambito di un rapporto negoziale di somministrazione o comunque di fornitura per uso proprio. Per verificare se tale condizione operi nel caso concreto, il giudice ritiene necessario accertare preliminarmente se l’opponente possa davvero essere qualificato come cliente o utente finale rispetto alla pretesa fatta valere in giudizio.

La risposta del Tribunale è negativa. La sentenza osserva che l’opponente aveva sin dall’inizio sostenuto di non avere mai stipulato alcun contratto di fornitura con la società opposta e di essere invece titolare di una diversa fornitura con altro gestore, circostanza corroborata dalla documentazione prodotta. Inoltre, la stessa società opposta non aveva in realtà allegato né prodotto un contratto di fornitura intercorso con l’opponente, fondando la propria pretesa non su un inadempimento contrattuale, ma sull’assunto verificarsi di un illecito, cioè un furto di energia elettrica. Da ciò il Tribunale ricava la conclusione decisiva: la controversia non rientra nell’ambito dei contratti di fornitura di energia e, quindi, non è soggetta al previo tentativo obbligatorio di conciliazione di settore.

Il passaggio è importante perché evita una lettura eccessivamente estensiva della condizione di procedibilità. La sentenza, in sostanza, ricorda che non ogni controversia che abbia un qualche collegamento materiale con l’energia elettrica ricade automaticamente nel perimetro della conciliazione obbligatoria. Ciò che conta è il titolo della pretesa azionata. Se il credito deriva da un rapporto di fornitura con il cliente finale, la condizione di procedibilità trova il suo spazio naturale. Se invece la domanda è costruita come pretesa risarcitoria da illecito extracontrattuale, quel meccanismo preliminare non può essere applicato in via automatica solo perché la vicenda riguarda, in fatto, energia elettrica.

È questo, a ben vedere, il valore della decisione in chiave ADR. Il Tribunale non sminuisce la funzione della conciliazione obbligatoria, ma ne delimita con precisione l’ambito di operatività. E proprio questa delimitazione è utile, perché impedisce che uno strumento pensato per favorire la composizione preventiva delle liti contrattuali tra utente finale e operatore venga esteso oltre il suo perimetro tipico, fino a ricomprendere pretese che si fondano invece su un illecito aquiliano.

Naturalmente, il commento va mantenuto prudente. Il cuore complessivo della sentenza non è la conciliazione, ma il merito della pretesa monitoria. Il Tribunale, infatti, revoca il decreto ingiuntivo perché ritiene che la società opposta non abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all’opponente: secondo la ricostruzione della sentenza, la documentazione prodotta dimostrava l’esistenza di un danno patrimoniale derivante da sottrazione di energia, ma non consentiva di attribuire con sufficiente certezza tale condotta al soggetto nei cui confronti era stata emessa la fattura e poi chiesto il decreto.

Proprio per questo, la sentenza non va presentata come una pronuncia “forte” sulla conciliazione in materia energetica, né come un arresto di sistema. Il suo rilievo è più circoscritto e, forse per questo, anche più utile: chiarisce che la condizione di procedibilità va ancorata alla natura della controversia effettivamente dedotta in giudizio e non può essere invocata in modo indifferenziato in tutte le vicende che abbiano a che fare con energia elettrica o gas.

Il principio che si può ricavare dalla decisione è quindi questo: nelle controversie in materia di energia, il previo tentativo obbligatorio di conciliazione non opera quando la pretesa azionata non deriva da un contratto di fornitura con il cliente finale, ma da un fatto illecito, come l’asserito furto di energia elettrica. È una conclusione condivisibile, perché mantiene la conciliazione obbligatoria dentro il suo corretto perimetro applicativo, evitando estensioni improprie e meramente formalistiche.

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