Scarica Sentenza Corte d’Appello di Milano N.2634-2025
Procura mediazione: non serve autentica della firma del delegante se non richiesta dalla legge per l’atto finale, è sufficiente una delega semplice purché sostanziale e specifica per la mediazione
Rappresentanza in mediazione: autentica firma se l’accordo riguarda atti da trascrivere
Secondo il D.Lgs. 28/2010 (ratione temporis), per conferire validamente la rappresentanza in mediazione, l’autenticazione della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale non è richiesta. È sufficiente la scrittura privata, a meno che l’accordo conciliativo finale non riguardi atti che, per legge (es. trascrizione), ne necessiterebbero. Lo ha precisato la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2634/2025.
Polizza fideiussoria a garanzia, escussione AGEA e rivalsa della compagnia di assicurazione
Un soggetto chiede e ottiene contributi per la riconversione di vigneti, stipulando contestualmente una polizza fideiussoria con una compagnia di assicurazione come garanzia. I contributi vengono erogati, ma il richiedente apprende successivamente che il fondo è soggetto a procedura espropriativa immobiliare dal 2011, precedente quindi alla richiesta di contributo. AGEA chiede quindi la restituzione dei contributi erogati, avviando una controversia amministrativa/civile. Nonostante la diffida del richiedente AGEA escute la garanzia a prima richiesta e la compagnia di assicurazione versa la somma richiesta. Quest’ultima ottiene poi dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme pagate. Si svolge quindi il procedimento di mediazione obbligatoria e la compagnia assicuratrice partecipa tramite un legale delegato. Il soggetto contraente la polizza propone opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo nel corso della causa anche l’improcedibilità del giudizio per il non corretto espletamento della mediazione. Il Tribunale di Milano rigetta l’opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e, in rito, respinge l’eccezione di improcedibilità, ritenendo valida la procura conferita dalla compagnia per la mediazione. Parte soccombente però propone appello contro la sentenza di primo grado, incentrando due motivi sull’improcedibilità. Dopo l’udienza di trattazione e discussione ex art. 350 bis c.p.c., la Corte d’Appello di Milano decide la causa in camera di consiglio.
Procura in mediazione: valida quella separata per il procedimento di mediazione
La Corte respinge l’appello, concentrandosi sull’eccezione relativa alla mediazione, ritenendola infondata. In sentenza ricorda che l’appellante ha contestato in giudizio la validità della partecipazione della compagnia alla mediazione per due ragioni connesse alla procura:
- il legale presente in mediazione era un sostituto del delegato, a sua volta non munito di procura speciale sostanziale idonea;
- la procura rilasciata al delegato è stata autenticata solo dal difensore, anziché da un Pubblico Ufficiale.
Aderendo ai principi stabiliti dalla Cassazione (Ord. n. 8473/2019, applicabile ratione temporis alla mediazione del 2020, la Corte ricorda che:
- la parte può farsi sostituire in mediazione;
- è necessario conferire una procura speciale sostanziale, separata dalla procura alle liti, con ampi poteri conciliativi.
Nel caso di specie, la Compagnia ha conferito una “procura per il procedimento di mediazione” separata, ritenuta dal giudicante sostanziale e idonea a legittimare la rappresentanza, inclusa la facoltà di farsi sostituire.
Procura per la mediazione: nel caso di specie l’autentica del pubblico ufficiale non occorre
Per quanto riguarda la lamentata mancanza di autentica della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale la Corte:
- riconosce che l’autentica della sottoscrizione, avvenuta solo da parte del difensore, è inefficace secondo i principi di diritto. L’art. 83 c.p.c, che consente al difensore di autenticare la procura alle liti, non è applicabile alla procura sostanziale per la mediazione;
- osserva tuttavia come la procura non autenticata sia comunque sufficiente e idonea;
- ricorda che la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto che il rappresentante è chiamato a compiere (ex art. 1392 c.c.). Poiché la legge, nella formulazione del 2020, non prevedeva alcuna forma vincolata per gli atti del procedimento di mediazione (ex art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010), la sola scrittura privata non autenticata deve ritenersi sufficiente;
- l’autenticazione, infatti, si rende necessaria solo se l’accordo conciliativo finale richiede la trascrizione (ex art. 2643 c.c.), evenienza non riscontrabile nel caso di specie.
L’interpretazione che richiede sempre l’autenticazione della procura sostanziale non era prevista dalla legge vigente nel 2020 e non è conforme alla disciplina codicistica sulla procura. Pertanto, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata. Appello respinto e sentenza di primo grado confermata.
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