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Procura mediazione: non serve autentica della firma del delegante se non richiesta dalla legge per l’atto finale, è sufficiente una delega semplice purché sostanziale e specifica per la mediazione

Rappresentanza in mediazione: autentica firma se l’accordo riguarda atti da trascrivere
Secondo il D.Lgs. 28/2010 (ratione temporis), per conferire validamente la rappresentanza in mediazione, l’autenticazione della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale non è richiesta. È sufficiente la scrittura privata, a meno che l’accordo conciliativo finale non riguardi atti che, per legge (es. trascrizione), ne necessiterebbero. Lo ha precisato la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2634/2025.

Polizza fideiussoria a garanzia, escussione AGEA e rivalsa della compagnia di assicurazione
Un soggetto chiede e ottiene contributi per la riconversione di vigneti, stipulando contestualmente una polizza fideiussoria con una compagnia di assicurazione come garanzia. I contributi vengono erogati, ma il richiedente apprende successivamente che il fondo è soggetto a procedura espropriativa immobiliare dal 2011, precedente quindi alla richiesta di contributo. AGEA chiede quindi la restituzione dei contributi erogati, avviando una controversia amministrativa/civile. Nonostante la diffida del richiedente AGEA escute la garanzia a prima richiesta e la compagnia di assicurazione versa la somma richiesta. Quest’ultima ottiene poi dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme pagate. Si svolge quindi il procedimento di mediazione obbligatoria e la compagnia assicuratrice partecipa tramite un legale delegato. Il soggetto contraente la polizza propone opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo nel corso della causa anche l’improcedibilità del giudizio per il non corretto espletamento della mediazione. Il Tribunale di Milano rigetta l’opposizione, conferma il decreto ingiuntivo e, in rito, respinge l’eccezione di improcedibilità, ritenendo valida la procura conferita dalla compagnia per la mediazione.  Parte soccombente però propone appello contro la sentenza di primo grado, incentrando due motivi sull’improcedibilità. Dopo l’udienza di trattazione e discussione ex art. 350 bis c.p.c., la Corte d’Appello di Milano decide la causa in camera di consiglio.

Procura in mediazione: valida quella separata per il procedimento di mediazione
La Corte respinge l’appello, concentrandosi sull’eccezione relativa alla mediazione, ritenendola infondata. In sentenza ricorda che l’appellante ha contestato in giudizio la validità della partecipazione della compagnia alla mediazione per due ragioni connesse alla procura:

  1. il legale presente in mediazione era un sostituto del delegato, a sua volta non munito di procura speciale sostanziale idonea;
  2. la procura rilasciata al delegato è stata autenticata solo dal difensore, anziché da un Pubblico Ufficiale.

Aderendo ai principi stabiliti dalla Cassazione (Ord. n. 8473/2019, applicabile ratione temporis alla mediazione del 2020, la Corte ricorda che:

  • la parte può farsi sostituire in mediazione;
  • è necessario conferire una procura speciale sostanziale, separata dalla procura alle liti, con ampi poteri conciliativi.

Nel caso di specie, la Compagnia ha conferito una “procura per il procedimento di mediazione” separata, ritenuta dal giudicante sostanziale e idonea a legittimare la rappresentanza, inclusa la facoltà di farsi sostituire.

Procura per la mediazione: nel caso di specie l’autentica del pubblico ufficiale non occorre
Per quanto riguarda la lamentata mancanza di autentica della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale la Corte:

  • riconosce che l’autentica della sottoscrizione, avvenuta solo da parte del difensore, è inefficace secondo i principi di diritto. L’art. 83 c.p.c, che consente al difensore di autenticare la procura alle liti, non è applicabile alla procura sostanziale per la mediazione;
  • osserva tuttavia come la procura non autenticata sia comunque sufficiente e idonea;
  • ricorda che la procura sostanziale richiede la stessa forma dell’atto che il rappresentante è chiamato a compiere (ex art. 1392 c.c.). Poiché la legge, nella formulazione del 2020, non prevedeva alcuna forma vincolata per gli atti del procedimento di mediazione (ex art. 3, comma 3, D.Lgs. 28/2010), la sola scrittura privata non autenticata deve ritenersi sufficiente;
  • l’autenticazione, infatti, si rende necessaria solo se l’accordo conciliativo finale richiede la trascrizione (ex art. 2643 c.c.), evenienza non riscontrabile nel caso di specie.

L’interpretazione che richiede sempre l’autenticazione della procura sostanziale non era prevista dalla legge vigente nel 2020 e non è conforme alla disciplina codicistica sulla procura. Pertanto, la condizione di procedibilità deve ritenersi avverata. Appello respinto e sentenza di primo grado confermata.

Leggi anche: Correttivo Cartabia: delega per la mediazione senza firma autenticata

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Corte d'Appello di Milano

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Delega con firma autenticata in mediazione: quando è necessaria?

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2634/2025, ha stabilito che per la rappresentanza in mediazione non sia necessaria l'autentica della firma del delegante da parte di un pubblico ufficiale, essendo sufficiente una scrittura privata. Tale requisito formale è richiesto solo se l'accordo finale riguarda atti che per legge necessitano di trascrizione. Nel caso specifico, è stata confermata la validità di una procura speciale sostanziale e separata da quella alle liti, respingendo l'eccezione di improcedibilità.

Data sentenza: 25/09/2025
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Manuela Cortelloni +1
Argomento/i: Procura mediazione
Materia/e: Autentica firma delega in mediazione

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Procura sostanziale in mediazione e poteri decisionali

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2584/2025, ha stabilito che per la validità della mediazione obbligatoria non è necessaria una procura in forma solenne o autenticata. È sufficiente una procura sostanziale che conferisca al delegato poteri decisionali ampi e l'autonomia di transigere i diritti in controversia. Tale orientamento ha permesso di riformare una sentenza di primo grado che aveva invece dichiarato l'improcedibilità del giudizio per vizi formali nella rappresentanza della banca.

Data sentenza: 25/06/2025
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Marianna Galioto +1
Argomento/i: Rappresentanza della parte in mediazione
Materia/e: procura sostanziale

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Procura speciale sostanziale all’avvocato in mediazione

La sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 566/2025 chiarisce che la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è soddisfatta anche in assenza della parte, purché quest'ultima sia sostituita da un rappresentante sostanziale. Tale ruolo può essere assunto dal difensore, a patto che sia munito di una procura speciale sostanziale, distinta dalla mera procura alle liti, che gli conferisca poteri specifici per conciliare la controversia e sottoscrivere l'eventuale accordo transattivo.

Data sentenza: 14/01/2025
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Giuseppe Ondei
Argomento/i: Delega in mediazione
Materia/e: procura speciale sostanziale

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Spese compensate se c’è contrasto tra mediazione o negoziazione

La Corte d'Appello di Milano (sent. 660/2024) ha confermato la legittimità della compensazione delle spese in un giudizio dichiarato improcedibile per mancata negoziazione assistita. Tale decisione si giustifica poiché la parte aveva esperito la mediazione, procedura coesistente in caso di controversie condominiali. L'incertezza e il contrasto giurisprudenziale sul rapporto tra mediazione e negoziazione configurano le "gravi ragioni" ex art. 92 c.p.c., giustificando l'equo riparto dei costi processuali.

Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Carlo Maddaloni +2
Materia/e: Compensazione spese

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Mediazione: basta la procura ad hoc del difensore

La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 2561/2023, ha stabilito che la condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria è soddisfatta anche se le parti non compaiono personalmente. È infatti sufficiente che siano rappresentate da un delegato, tipicamente l'avvocato, munito di idonea procura sostanziale. Tale orientamento ha portato al rigetto di un appello volto a dichiarare l'improcedibilità della domanda, confermando che la delega non pregiudica l'utilità del tentativo conciliativo.

Data sentenza: 28/08/2023
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Domenico Bonaretti; +2
Argomento/i: Procedibilità della domanda
Materia/e: Mediazione

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Mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo: il giudice non può compensare

La Corte d'Appello di Milano ha stabilito che la mancata partecipazione a un procedimento di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, non giustifica la compensazione delle spese di lite. Nel caso di un'impugnazione di delibera condominiale, il giudice ha ribadito che il D.Lgs. 28/2010 prevede sanzioni processuali e pecuniarie a favore dello Stato, ma non misure risarcitorie tra le parti. Pertanto, tale condotta non può costituire fondamento giuridico per derogare alla condanna alle spese.

Data sentenza: 07/07/2023
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Daniela Eugenia Maria Nardozza +2
Argomento/i: Mancata partecipazione
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Mediazione: il condomino in lite col condominio non può partecipare all’assemblea

La Corte d'appello di Milano ha stabilito che un condomino in lite con il condominio non ha diritto di partecipare all'assemblea che decide l'adesione a una procedura di mediazione. Seguendo l'orientamento della Cassazione, il giudice ha confermato l'inammissibilità della domanda di annullamento della delibera per omessa convocazione. In tale scenario, la compagine condominiale si scinde per via degli interessi contrapposti, escludendo il singolo portatore di un interesse contrario dalla gestione collegiale.

Data sentenza: 15/03/2023
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Maria Carla Rossi +2
Argomento/i: partecipazione assemblea
Materia/e: Condominio

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Leasing: no all’improcedibilità del giudizio senza mediazione

La mediazione non costituisce condizione di procedibilità per le controversie relative ai contratti di leasing. Come stabilito dalla Cassazione (n. 15200/2018) e ribadito dalla Corte d'Appello di Milano (n. 544/2023), tale accordo non rientra tra i contratti bancari o finanziari citati dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010. Non è infatti sufficiente che il contratto sia stipulato con un istituto finanziario o abbia finalità di finanziamento per ricondurlo agli schemi previsti dal TUB o dal TUF.

Data sentenza: 16/02/2023
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Arnaldo Martinengo Villagana Palatino Di Villachiara Ragazzoni +2
Argomento/i: Contratto di leasing +1
Materia/e: Contratto di leasing +1

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Rifiuto mediazione dopo il primo incontro: presupposto per sanzione e argomenti di prova

Il rifiuto ingiustificato di proseguire la mediazione civile obbligatoria dopo il primo incontro legittima il giudice a irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8 D.Lgs. 28/2010. Tale condotta, come ribadito dalla Corte d'Appello di Milano nella sentenza 4020/2022, può inoltre essere utilizzata dal magistrato per desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. Ciò è emerso in una causa su una servitù di passaggio, dove la mancata volontà di conciliare ha confermato la correttezza delle sanzioni.

Data sentenza: 20/12/2022
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Carlo Maddaloni +2
Argomento/i: Mancata partecipazione senza giustificato motivo +1
Materia/e: mancata partecipazione +1

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Nella mediazione delegata, la partecipazione alla procedura di mediazione deve essere effettiva pena l’improcedibilità della domanda

La Corte d'Appello di Milano ha confermato l'improcedibilità di una domanda di manleva poiché il tentativo di mediazione, disposto dal giudice, è stato degradato a mero adempimento burocratico. Le parti non possono limitarsi a dichiarare di non voler proseguire nel merito per evitare il procedimento, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità. Al mediatore spetta inoltre il compito di verificare l'effettiva possibilità di conciliazione, non potendo limitarsi a verbalizzare un rifiuto sbrigativo.

Data sentenza: 10/05/2017
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Walter Saresella
Argomento/i: Condanna al contributo unificato +3
Materia/e: Risarcimento danni sinistro stradale

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La Corte d’Appello di Milano dispone alle parti di comparire personalmente e al mediatore di formulare una proposta e comunicare in cancelleria l’esito

La Corte d'Appello di Milano esamina il ricorso della XXX Srl contro la sentenza del Tribunale di Milano, che aveva accertato l'inadempimento di XXX in un contratto di servizi a favore di YYY SpA, dichiarandone la risoluzione e condannando la prima al risarcimento. Considerata la genericità degli oneri contrattuali e l'opportunità di una soluzione bonaria, il Collegio dispone l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità, assegnando alle parti i termini per l'avvio del procedimento e fissando l'udienza successiva.

Data sentenza: 13/09/2016
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Francesca Fiecconi
Argomento/i: Partecipazione personale +1
Materia/e: Contratto di fornitura

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Mediazione anche in appello

La Corte d'Appello di Milano, in un contenzioso riguardante la legittimazione attiva e l'efficacia di cessioni di credito tra una banca, una società fallita e un debitore, ha applicato l'art. 5 del d.lgs 28/2010. Valutata la natura commerciale della lite e l'assenza di ostacoli, il giudice ha disposto l'esperimento della mediazione, rendendola condizione di procedibilità del giudizio d'appello. Le parti sono pertanto chiamate a tentare una composizione bonaria entro i termini stabiliti.

Data sentenza: 22/03/2016
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Rosella Boiti
Argomento/i: Mediazione delegata +1
Materia/e: Contratto di trasporto merce +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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