Scarica Sentenza Corte D’Appello di Milano N.566-2025
Le parti possono delegare il proprio difensore a prendere parte e a rappresentarle in mediazione conferendo una procura speciale sostanziale
In mediazione avvocato munito di procura speciale sostanziale
La sentenza della Corte di Appello di Milano n. 566/2025 conferma che, sebbene sia necessaria la comparizione personale delle parti alla mediazione obbligatoria, queste possano farsi sostituire nella procedura da un loro rappresentante sostanziale, che può essere anche lo stesso difensore che le assiste, purché munito di un’idonea procura speciale sostanziale distinta dalla procura alle liti.
Opposizione a decreto ingiuntivo: temine per la mediazione
Il contenzioso trae origine da un decreto ingiuntivo che condanna il debitore al pagamento di € 832.428,99 in favore della controparte. Il debitore si oppone al decreto, sollevando diverse eccezioni. Con ordinanza il Giudice non sospende la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, fissa il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione, specificando che la partecipazione personale delle parti è necessaria per soddisfare la condizione di procedibilità.
Domanda improcedibile: mancata partecipazione del legale rappresentante dell’opposta
Alla successiva udienza del 15 giugno 2022, il Tribunale rileva d’ufficio l’improcedibilità della domanda monitoria a causa della mancata partecipazione personale del legale rappresentante della parte opposta alla procedura di mediazione. Il Giudice concede un termine alle parti per dedurre sul punto ai sensi dell’art. 101 c.p.c. All’esito, il Tribunale dichiara l’improcedibilità della domanda e revoca il decreto ingiuntivo . La motivazione si basa sulla necessità della presenza personale delle parti, assistite dai rispettivi difensori, a tutti gli incontri di mediazione. Nel caso specifico, il creditore è stato rappresentato unicamente dal proprio difensore, senza la presenza del legale rappresentante della società o di altro soggetto dell’organizzazione aziendale in grado di conoscere la controversia e le opportunità transattive. Per il Tribunale la banca, nel caso di specie, non poteva essere sostituita dal difensore in mediazione e, in caso di assenza personale della parte istante la condizione di procedibilità non può considerarsi soddisfatta.
Rappresentanza in mediazione: occorre una procura speciale sostanziale
La sentenza del Tribunale viene appellata e la Corte, per ragioni logico-giuridiche, ritiene necessario esaminare preliminarmente l’appello incidentale della società creditrice per verificare la procedibilità dell’azione. La Corte nella motivazione argomenta che la condizione di procedibilità, ai sensi dell’art. 5, co. 2-bis, D.Lgs. n. 28/2010 (nella versione applicabile ratione temporis), risulta soddisfatta nel caso di specie, nonostante l’assenza personale della creditrice al primo e unico incontro di mediazione. Manca in effetti una disposizione di legge che deroghi esplicitamente alla generale possibilità di conferire un mandato con rappresentanza in materia di diritti disponibili e atti non personalissimi. La Corte richiama a questo proposito l’art. 8, comma 4, del D.Lgs. 28/2010, modificato dal D.Lgs. 149/2022, il quale prescrive che le parti debbano partecipare personalmente. Vero però che le stesse possono delegare un rappresentante “a conoscenza dei fatti e munito dei necessari poteri per la composizione della controversia” in presenza di giustificati motivi. Sebbene la formulazione applicabile al caso non includa espressamente questa previsione, la Corte di Cassazione, con diverse pronunce, aveva già affermato il principio secondo cui nel procedimento di mediazione obbligatoria è necessaria la comparizione personale delle parti, anche se le stesse possono farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, che può coincidere con il difensore. Si è escluso però che la procura per la mediazione possa coincidere con la mera procura alle liti (art. 83 c.p.c.), richiedendosi invece una “procura sostanziale”. Facendo riferimento all’art. 1392 c.c., che stabilisce che la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, la Corte ha verificato che, in data 7 luglio 2022, la banca aveva conferito una procura speciale all’avvocato, specificamente per la mediazione. Questa procura conferiva all’avvocato “ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandolo espressamente ad avviare o aderire alla procedure, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica, a conciliare la suddetta controversia nel modo che riterrà più opportuno, a sottoscrivere l’accordo conciliativo, nonché a farsi sostituire delegando i propri poteri a terzi, dando sin d’ora per rato e valido il suo operato”. L’ampio contenuto di tale procura, distinta dalla procura alle liti, porta a concludere che la banca fosse in realtà adeguatamente rappresentata nella procedura di mediazione. Per la Corte quindi il motivo d’appello incidentale, relativo alla dichiarazione di improcedibilità, deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento.
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