Per il tribunale di Milano, il condomino in lite col condominio non può partecipare all’assemblea nella quale si decide l’adesione alla procedura di mediazione
Condomino in lite col condominio e mediazione
Il condomino in lite con il condominio non ha diritto a partecipare all’assemblea condominiale nella quale si decide l’adesione alla procedura di mediazione. Così la Corte d’appello di Milano, nella sentenza n. 891/2023, aderendo all’orientamento della Cassazione in materia.
Nella vicenda, a rivolgersi al giudice del gravame era una condomina avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda di annullamento di una delibera adottata dall’assemblea condominiale.
La condomina riteneva esservi la sussistenza del diritto di essere convocata all’assemblea, pur essendo quest’ultima in una posizione di conflitto di interessi con il condominio, in quanto l’ordine del giorno dell’assemblea straordinaria riguardava la possibilità di adesione al procedimento di mediazione promosso dalla stessa.
Secondo l’appellante, inoltre, l’assemblea straordinaria non si sarebbe limitata solo al conferimento dell’incarico all’amministratore e all’avvocato alla partecipazione al procedimento di mediazione ma avrebbe discusso anche nel merito la mediazione e avrebbe introdotto rettifiche al riparto delle spese di manutenzione dell’ascensore.
Adesione procedimento di mediazione e diritto partecipazione assemblea
Per la Corte però l’appello è infondato. Intanto, premette il giudicante, non tutte le determinazioni assunte nell’assemblea hanno avuto un contenuto in decisorio e ciò in particolar modo per le parti contestate dalla condomina (come ad es. la rettifica del riparto dei millesimi tra i comproprietari).
Un vero contenuto decisorio, invece, ha certamente la delibera impugnata nella parte relativa al conferimento dell’incarico all’amministratore del condominio e al difensore di rappresentare il Condominio appellato nel procedimento di mediazione promosso dalla stessa attrice.
A tale decisione, tuttavia, sottolinea la Corte, la stessa “non ha diritto di partecipare, come ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, secondo cui in ipotesi di deliberazione assembleare volta ad approvare il promovimento o la prosecuzione di una controversia giudiziaria tra il condominio e un singolo condomino, venendosi la compagine condominiale a scindere di fronte al particolare oggetto della lite in base ai contrapposti interessi, non sussiste il diritto del singolo (in quanto portatore unicamente contrario a quello rimesso alla gestione collegiale) a partecipare all’assemblea, né, quindi, la legittimazione dello stesso a domandare l’annullamento della delibera per omessa, tardiva o incompleta convocazione” (cfr. Cass. n. 3192/2023).
Da qui la conferma della sentenza impugnata con condanna dell’appellante al pagamento delle spese processuali.
Scarica Sentenza Corte di Appello di Milano 15 03 2023