
Leasing: no all’improcedibilità del giudizio senza mediazione
In caso di controversie relative ai contratti di leasing la mediazione non è condizione di procedibilità per la domanda in giudizio
Mediazione nel leasing non è condizione di procedibilità
Il contratto di leasing, come chiarito dalla Cassazione n. 15200/2018, non rientra tra i contratti finanziari o bancari richiamati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
Per cui, se sorge una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione finanziaria, la mediazione obbligatoria non è una condizione di procedibilità del giudizio.
Lo ha ribadito la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 544/2023 (sotto allegata).
Decreto ingiuntivo e contratto di leasing
Una S.p.a. ottiene un decreto nei confronti di una S.r.l. per la consegna immediata di una imbarcazione da diporto a motore, concessa in virtù di un contratto di locazione finanziaria.
La società ingiunta si oppone, ma il Tribunale rigetta l’opposizione.
A questo punto la società appella la sentenza, ma in giudizio di appello la S.p.a. eccepisce la fondatezza del gravame.
Omesso esperimento della mediazione
Tra i motivi di appello la S.r.l. lamenta la erronea valutazione del Giudice sulla condizione di procedibilità. La stessa si è vista infatti rigettare l’eccezione di omesso esperimento del tentativo di conciliazione.
La Corte d’Appello rigetta però il suddetto motivo di gravame.
Il giudice di seconda istanza ritiene erronea la tesi dell’appellante, per il quale i contratti di leasing rientrano nella categoria dei contratti finanziari o bancari, contemplati dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.
L’appellante fonda la sua doglianza sul fatto che il contratto finanziario non è definito dal codice civile e neppure dal TUF di cui al decreto legislativo n. 58/1998. Questo testo di legge si limita a definire gli strumenti finanziari, per cui, l’inclusione o meno in questa categoria contrattuale di vari schemi di accordo dovrebbe desumersi dalle caratteristiche tipiche del negozio.
L’obbligo della mediazione non sussiste per il contratto di leasing
La Corte territoriale però ritiene inammissibile il motivo di appello perché illustrato in termini troppo generici.
L’appellante non specifica quali elementi della fattispecie contrattuale in questione consentono di ricondurlo a quella dei contratti bancari o finanziari.
Questa teoria non è idonea a mettere in dubbio la decisione e le motivazioni del Giudice di primo grado.
L’Autorità giudicante ha spiegato, infatti, che, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, la mediazione civile e commerciale rappresenta una condizione di procedibilità della domanda solo per i contratti bancari, finanziari e assicurativi, tra i quali non rientra il contratto di leasing, come già sancito dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 15200/2018.
Gli Ermellini infatti, nella pronuncia appena richiamata, precisano che il riferimento dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 ai “contratti bancari e finanziari” non può che fare richiamo alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel Testo Unico Bancario di cui al decreto legislativo n. 385/1993 e ai contratti finanziari contemplati dal Testo Unico sulla Finanza.
Categorie contrattuali nelle quali non si può ricondurre il contratto di leasing, anche se lo stesso, quando stipulato in forme particolari, presenta in effetti finalità di finanziamento, senza trascurare tuttavia le finalità prioritarie dello stesso, ossia l’utilizzazione e l’acquisto del bene.
Non è sufficiente difatti, per definire un accordo come contratto “finanziario”, che lo stesso sia stato stipulato con un istituto finanziario o bancario o che lo stesso abbia anche una sottesa finalità di finanziamento.
Per la Cassazione, affinché un contratto sia assoggettabile alla disciplina della mediazione obbligatoria deve possedere requisiti tali da poterlo ricondurre agli schemi contrattuali previsti dal Testo Unico bancario e dal Testo Unico della Finanza.
Scarica Sentenza Corte d’Appello di Milano 16 02 23