Il rifiuto di proseguire la procedura di mediazione legittima il giudice a irrogare la sanzione art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 e a desumere argomenti di prova

Mancato proseguimento mediazione senza un valido motivo

Il rifiuto senza un giustificato motivo di proseguire il procedimento di mediazione civile obbligatoria, dopo il primo incontro delle parti, costituisce il presupposto per comminare, nel corso del successivo giudizio, la sanzione pecuniaria contemplata dall’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 e, altresì, condotta da cui il giudice può trarre argomenti di prova come previsto dal comma 2 dell’art. 116 c.p.c. 

Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 4020/2022.

Servitù di passaggio su fondo altrui

Nella vicenda, due coniugi intraprendono una causa civile per far accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà a favore del vicino con conseguente richiesta di condanna alla chiusura della porta affacciata sul fondo in questione.  

Il convenuto, nel costituirsi, si oppone sostenendo di aver acquistato l’immobile nel 2017 e che i precedenti proprietari da sempre utilizzavano la porta affacciata sul fondo dei vicini per il passaggio.  

Il Tribunale accoglie la domanda dei coniugi attori e nega, al termine dell’istruzione della causa, l’esistenza della servitù di passaggio sostenuta dal convenuto, disponendo la chiusura della porta affacciata sul fondo.

Erronea la valutazione sulla mancata partecipazione alla mediazione

Parte soccombente nel proporre appello solleva 5 motivi di doglianza, l’ultimo dei quali contesta la decisione del giudice in relazione alle scorrettezze processuali riconducibili alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

La Corte d’Appello adita, dopo l’esaustiva trattazione delle questioni giuridiche sollevate nei primi quattro motivi di merito, passa quindi all’esame del motivo con cui parte appellante contesta la decisione del giudice di primo grado sulla liquidazione delle spese.

Il Giudicante avrebbe infatti valutato in modo erroneo la mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione, considerato che lo stesso sostiene di avervi preso parte con diligenza.

Assenza di un giustificato motivo per rifiutare la mediazione

Doglianza che però la Corte non accoglie, sostenendo che in materia di mediazione, se dopo il primo incontro, si rifiuta di proseguire nel tentativo di conciliare la controversia, senza un motivo giustificato, tale comportamento costituisce il presupposto per consentire al giudice, non solo di irrogare la sanzione contemplata dall’art. 8 comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010, ma anche di desumere da questa condotta argomenti di prova.

L’art. 116 del codice di procedura civile, infatti, dedicato alla valutazione delle prove da parte dell’Autorità giudiziaria, dispone che: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

Alla luce delle prove raccolte la Corte d’Appello non ravvisa errori nella pronuncia del Giudice di primo grado stante la mancanza di volontà, da parte del convenuto, di prendere parte alla procedura di mediazione.

Corretta anche la pronuncia sulle spese visto che il Tribunale non ha fatto che applicare il criterio della soccombenza.

 Scarica Sentenza Corte App-Milano 20.12.2022

Rifiuto mediazione dopo il primo incontro: presupposto per sanzione e argomenti di prova

Il rifiuto ingiustificato di proseguire la mediazione civile obbligatoria dopo il primo incontro legittima il giudice a irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 8 D.Lgs. 28/2010. Tale condotta, come ribadito dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza 4020/2022, può inoltre essere utilizzata dal magistrato per desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. Ciò è emerso in una causa su una servitù di passaggio, dove la mancata volontà di conciliare ha confermato la correttezza delle sanzioni.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/12/2022
Curia: Corte d'Appello di Milano
Giudice: Carlo Maddaloni, Maria Caterina Chiulli, Maria Elena Catalano
Argomento/i: Mancata partecipazione senza giustificato motivo, rifiuto mediazione
Materia/e: mancata partecipazione, rifiuto mediazione

Il rifiuto di proseguire la procedura di mediazione legittima il giudice a irrogare la sanzione art. 8 D.Lgs. n. 28/2010 e a desumere argomenti di prova

Mancato proseguimento mediazione senza un valido motivo

Il rifiuto senza un giustificato motivo di proseguire il procedimento di mediazione civile obbligatoria, dopo il primo incontro delle parti, costituisce il presupposto per comminare, nel corso del successivo giudizio, la sanzione pecuniaria contemplata dall’art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010 e, altresì, condotta da cui il giudice può trarre argomenti di prova come previsto dal comma 2 dell’art. 116 c.p.c. 

Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 4020/2022.

Servitù di passaggio su fondo altrui

Nella vicenda, due coniugi intraprendono una causa civile per far accertare l’inesistenza di una servitù di passaggio sul fondo di loro proprietà a favore del vicino con conseguente richiesta di condanna alla chiusura della porta affacciata sul fondo in questione.  

Il convenuto, nel costituirsi, si oppone sostenendo di aver acquistato l’immobile nel 2017 e che i precedenti proprietari da sempre utilizzavano la porta affacciata sul fondo dei vicini per il passaggio.  

Il Tribunale accoglie la domanda dei coniugi attori e nega, al termine dell’istruzione della causa, l’esistenza della servitù di passaggio sostenuta dal convenuto, disponendo la chiusura della porta affacciata sul fondo.

Erronea la valutazione sulla mancata partecipazione alla mediazione

Parte soccombente nel proporre appello solleva 5 motivi di doglianza, l’ultimo dei quali contesta la decisione del giudice in relazione alle scorrettezze processuali riconducibili alla mancata partecipazione alla procedura di mediazione.

La Corte d’Appello adita, dopo l’esaustiva trattazione delle questioni giuridiche sollevate nei primi quattro motivi di merito, passa quindi all’esame del motivo con cui parte appellante contesta la decisione del giudice di primo grado sulla liquidazione delle spese.

Il Giudicante avrebbe infatti valutato in modo erroneo la mancata partecipazione della parte alla procedura di mediazione, considerato che lo stesso sostiene di avervi preso parte con diligenza.

Assenza di un giustificato motivo per rifiutare la mediazione

Doglianza che però la Corte non accoglie, sostenendo che in materia di mediazione, se dopo il primo incontro, si rifiuta di proseguire nel tentativo di conciliare la controversia, senza un motivo giustificato, tale comportamento costituisce il presupposto per consentire al giudice, non solo di irrogare la sanzione contemplata dall’art. 8 comma 4 bis del decreto legislativo n. 28/2010, ma anche di desumere da questa condotta argomenti di prova.

L’art. 116 del codice di procedura civile, infatti, dedicato alla valutazione delle prove da parte dell’Autorità giudiziaria, dispone che: “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. Il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell’articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”.

Alla luce delle prove raccolte la Corte d’Appello non ravvisa errori nella pronuncia del Giudice di primo grado stante la mancanza di volontà, da parte del convenuto, di prendere parte alla procedura di mediazione.

Corretta anche la pronuncia sulle spese visto che il Tribunale non ha fatto che applicare il criterio della soccombenza.

 Scarica Sentenza Corte App-Milano 20.12.2022

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