Scarica Sentenza Corte d’Appello di Milano 28 08 2023
Condizione di procedibilità avverata anche se la parte non partecipa personalmente alla mediazione, ma tramite l’avvocato munito di procura sostanziale
Mediazione utile anche se le parti delegano un avvocato con procura sostanziale
In materia di mediazione obbligatoria, affinché la procedura abbia un esito utile, non è necessario che le parti compaiano personalmente. Le stesse possono infatti farsi sostituire da un rappresentante, il più delle volte coincidente con il difensore in giudizio, munito di idonea procura sostanziale.
Lo ha ribadito la Corte di Appello di Milano nella sentenza n. 2561/2023.
Domanda improcedibile per il mancato esperimento della mediazione
Una banca ottiene un decreto ingiuntivo per recuperare il pagamento di due saldi negativi di conto corrente da una S.r.l e dal suo legale rappresentante fideiussore.
Il fideiussore si oppone al decreto ingiuntivo e l’istituto di credito si costituisce in giudizio sollevando diverse eccezioni.
Il giudice di primo grado rileva il corretto espletamento della procedura di mediazione avviata dalla banca e l’impossibilità di giungere a un accordo; nel merito ritiene provato il diritto di credito azionato dall’istituto di credito.
Gli opponenti appellano la decisione e nell’atto di impugnazione denunciano anche la violazione degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo n. 28/2010. L’autorità giudicante non avrebbe accertato l’improcedibilità della domanda causata dal mancato esperimento della mediazione delegata obbligatoria.
L’esito della mediazione è utile anche se compaiono gli avvocati delegati dalle parti
La Corte d’Appello, nell’esaminare i vari motivi di impugnazione, rileva la contestazione degli opponenti sulla procedibilità della domanda in giudizio a causa del mancato svolgimento della procedura di mediazione. La banca infatti non ha partecipato personalmente all’incontro, ma ha inviato all’incontro di mediazione il proprio difensore.
Da questa condotta gli appellanti desumono la scarsa propensione dell’istituto di credito a conciliare, requisito da cui non si può prescindere per ritenere avverata la condizione di procedibilità.
L’autorità giudicante però non condivide questa tesi, per questo ritiene infondato il motivo di appello. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito in diverse occasioni che quando la mediazione è delegata ai sensi dell’articolo 5 commi 2 e 2 bis del decreto legislativo n. 28/2010 non è necessario che le parti compaiano personalmente alla procedura affinché la stessa abbia un esito utile. Le parti possono farsi sostituire da un soggetto appositamente delegato a rappresentarle, che spesso coincide con l’avvocato che le assiste e le rappresenta nel giudizio.
Nella vicenda esaminata l’istituto bancario ha avviato la mediazione, ma al primo incontro la stessa vi ha presenziato tramite il suo difensore munito di procura allegata alla domanda di mediazione, l’altra parte invece è comparsa personalmente, assistita dal suo legale.
Corretta quindi la decisione con cui il tribunale ha ritenuto avverata la condizione di procedibilità per il corretto svolgimento del tentativo di conciliazione, che si può avviare presentando domanda presso una delle sedi di ADR Center.
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