Scarica Sentenza Corte d’Appello di Milano 07 07 2023
La Corte d’Appello di Milano chiarisce che tra le conseguenze previste dalla mancata partecipazione alla mediazione non vi è la compensazione delle spese, che non ha quindi fondamento giuridico
Mancata partecipazione in mediazione e compensazione spese
La mancata partecipazione della parte alla mediazione obbligatoria, senza un giustificato motivo, non comporta come conseguenza la compensazione delle spese di lite. Questo perché il D.lgs. n. 28/2010, in tal senso, prevede delle conseguenze specifiche e non sanzioni di tipo risarcitorio. Per cui al giudice è precluso, in caso di rigetto della domanda attorea, disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, non avendo alcun fondamento giuridico. Questo quanto chiarito dalla Corte d’Appello di Milano nella sentenza n. 2242/2023, decidendo una controversia in materia di impugnazione di delibera condominiale.
La vicenda
Nella vicenda, una condomina trascinava in giudizio il condominio per sentir dichiarare la nullità e/o l’annullamento della delibera dell’assemblea, per violazione del decoro architettonico dell’edificio condominiale, realizzato all’inizio del 900 e classificato come “nucleo di antico formazione”. La donna sosteneva che il condominio aveva dato incarico per il ripristino delle facciate storiche” del complesso immobiliare, ma lo stesso veniva eseguito in modo difforme; in particolare la tinteggiatura era di un colore diverso rispetto alla parte inferiore della facciata che era stata lasciata nello stato originale. Da qui la richiesta di chiarimenti e l’assemblea straordinaria in cui si statuiva di finire le due facciate con modalità differenti.
La signora, contraria alle opere realizzate, dopo aver inutilmente esperito il procedimento di mediazione con esito negativo per la mancata partecipazione, promuoveva il giudizio.
In primo grado vedeva rigettate le proprie istanze, in quanto il giudice riteneva valida la delibera impugnata per non aver violato il decoro architettonico dell’edificio condominiale giacché non era stato previsto alcun intervento modificativo della facciata oggetto di lite, rispetto a quanto già deciso in precedenza. Inoltre, il Giudice del Tribunale riteneva l’insussistenza della lamentata “alterazione del decoro architettonico” dell’edificio, dato che le lavorazioni erano state eseguite a regola e tecnica d’arte, e non avevano leso o diminuito il valore architettonico dell’edificio stesso.
La condomina propone quindi appello insistendo sulla difformità delle opere realizzate rispetto a quelle effettivamente approvate nel corso dell’assemblea condominiale e chiedendo l’annullamento della relativa delibera.
L’appellante lamenta, altresì, l’erroneità della sentenza di primo grado anche con riguardo alla condanna alle spese di lite che sarebbe, a suo parere, in contrasto con i principi di giustizia e di equità, visto che il condominio aveva deliberato di non presenziare all’incontro del procedimento di mediazione promosso dalla stessa, ponendosi così in contrasto con la ratio del D.Lgs. 28/2010. Pertanto, il giudice avrebbe dovuto, a suo dire, a fronte di ciò, almeno compensate tra le parti le spese del giudizio.
No alla compensazione delle spese di lite
Per il giudice del gravame, tuttavia, la donna ha torto. In conformità con quanto stabilito in primo grado, infatti, la corte ritiene che i lavori erano stati effettuati in base a quanto già deciso con delibera precedente e che non si era in presenza di alcuna alterazione e/o modifica del decoro architettonico.
Quanto alla compensazione delle spese di lite, la Corte preliminarmente osserva “che il D. Lgs. n. 28/2010, art. 8, commi 4 bis, e 13, nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato”. A tale proposito, continua il collegio, “sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all’art. 116. comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all’art. 5 D. Lgs. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all’entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Pertanto, dichiara la Corte, rigettando l’appello della signora, “la richiesta dell’appellante di compensare le spese tra le parti a fronte della mancata partecipazione del condominio al prefissato incontro di mediazione obbligatoria, non ha alcun fondamento giuridico e deve essere di conseguenza respinta”.