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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’ordinanza aveva posto la mediazione a carico del creditore opposto senza indicare un termine per il deposito della domanda. La procedura si è conclusa soltanto dopo la data inizialmente fissata per la verifica, ma prima della nuova udienza disposta dal giudice. La sentenza ritiene soddisfatta la condizione di procedibilità. La soluzione è difendibile alla luce del rinvio già concesso, mentre non convincono né l’affermazione secondo cui la domanda potrebbe essere presentata sino al giorno precedente all’udienza, né la pretesa rinuncia dell’opponente per il solo fatto di aver partecipato alla mediazione. Un’ulteriore imprecisione emerge nella decisione di merito: il difetto di prova del credito conduce al rigetto della domanda, non alla sua improcedibilità.

Il caso

Una società cessionaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per 7.412,70 euro, di cui 2.473,65 euro per capitale e 4.938,95 euro per interessi, sulla base di un credito derivante da un contratto di finanziamento e trasferito attraverso una pluralità di cessioni.

La debitrice proponeva opposizione contestando la titolarità del credito, l’inclusione della specifica posizione nelle cessioni in blocco, l’idoneità della documentazione prodotta, la leggibilità del contratto, la validità delle clausole, l’eventuale superamento del tasso soglia e la prescrizione.

Alla prima udienza del 3 luglio 2025 il Giudice di pace, rilevata la natura bancaria e finanziaria della controversia e constatato il mancato esperimento della mediazione, onerava la società opposta di presentare la domanda e fissava l’udienza di verifica al 5 febbraio 2026. L’ordinanza, secondo quanto riferisce la sentenza, non assegnava però un termine espresso per il deposito dell’istanza.

Il 21 gennaio 2026 la società chiedeva il differimento dell’udienza perché l’organismo aveva fissato il primo incontro al 20 febbraio, quindi dopo la data originaria di verifica. Nonostante l’opposizione della debitrice, il giudice rinviava l’udienza al 2 aprile 2026. La mediazione si svolgeva il 20 febbraio e terminava senza accordo.

L’onere gravava sul creditore opposto

La prima indicazione processuale contenuta nella sentenza è corretta. Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurata l’opposizione e decise le eventuali istanze relative alla provvisoria esecuzione, l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha richiesto il decreto.

Il principio, affermato dalle Sezioni Unite nel 2020, è ora espresso dall’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010. Il creditore opposto è convenuto in senso formale, ma rimane attore in senso sostanziale e titolare della domanda di pagamento. È quindi la sua pretesa a essere colpita dall’eventuale mancato esperimento della procedura.

Nel caso esaminato la società cessionaria era pertanto il soggetto tenuto ad attivarsi. La questione non riguarda la distribuzione dell’onere, ma il momento entro il quale l’attività doveva essere compiuta e la possibilità di considerare sufficiente la mediazione conclusa prima della nuova udienza di verifica.

Il termine di quindici giorni non è più previsto dalla legge

La sentenza osserva che l’ordinanza non aveva assegnato un termine specifico, neppure il tradizionale termine di quindici giorni. Il rilievo coglie un elemento importante della disciplina vigente.

Dopo la riforma Cartabia, l’art. 5-bis non riproduce il precedente termine legislativo di quindici giorni per la presentazione della domanda. Il giudice, accertato il mancato esperimento della mediazione, fissa l’udienza successiva dopo la scadenza del termine di durata richiamato dalla legge e, a quella udienza, verifica se la condizione sia stata soddisfatta.

Il testo vigente dell’art. 6 stabilisce una durata ordinaria di sei mesi, mentre l’art. 8 prevede che il primo incontro sia normalmente fissato non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa indicazione concorde delle parti. Non è quindi corretto importare automaticamente nel nuovo sistema il termine di quindici giorni previsto dalla disciplina anteriore.

Resta possibile che il giudice assegni espressamente un termine per il deposito. In quel caso il provvedimento deve essere rispettato e l’eventuale inosservanza richiede una valutazione distinta. Nella vicenda decisa a Polizzi Generosa, tuttavia, un termine di questo tipo non risultava fissato.

L’assenza di un termine non attribuisce una facoltà illimitata

Dalla mancanza di un dies ad quem espresso la sentenza trae una conseguenza troppo ampia: la parte avrebbe potuto presentare la domanda di mediazione anche il giorno precedente all’udienza di verifica.

La proposizione non persuade. La condizione di procedibilità non si avvera con il semplice deposito dell’istanza, ma quando il primo incontro si conclude senza accordo. Una domanda presentata alla vigilia dell’udienza non consentirebbe ordinariamente all’organismo di rispettare l’intervallo previsto per la fissazione dell’incontro, né permetterebbe al giudice di verificare l’effettivo svolgimento della procedura.

L’assenza di un termine numericamente predeterminato non elimina dunque l’obbligo di attivarsi con diligenza. Il creditore deve depositare la domanda in tempo utile affinché il primo incontro possa svolgersi prima dell’udienza fissata per la verifica, tenendo conto dei tempi necessari all’organismo per designare il mediatore, comunicare la convocazione e organizzare l’incontro.

Solo in presenza di una concorde indicazione delle parti potrebbe essere fissata una data diversa da quella ordinaria. Anche questa possibilità conferma che il giorno precedente non può diventare, in via generale, il limite normale per l’attivazione.

La data di deposito della domanda è il dato decisivo che manca

La motivazione non indica quando la società abbia effettivamente depositato la domanda di mediazione. Si tratta della principale lacuna del provvedimento.

È noto soltanto che il 21 gennaio 2026 la società chiese il rinvio e che il primo incontro era stato fissato al 20 febbraio. L’ordine giudiziale risaliva però al 3 luglio 2025. Tra l’ordinanza e la richiesta di differimento erano quindi trascorsi più di sei mesi.

Se la domanda fosse stata presentata con congruo anticipo e l’incontro fosse stato collocato oltre l’udienza per ragioni organizzative dell’organismo, il rinvio sarebbe facilmente giustificabile: la parte avrebbe compiuto tempestivamente ciò che dipendeva dalla propria volontà.

Se, invece, la società avesse atteso sino a gennaio, la fissazione dell’incontro al 20 febbraio non potrebbe essere considerata un evento del tutto estraneo al suo comportamento. Il ritardo dell’organismo sarebbe, almeno in parte, la conseguenza del deposito tardivo.

Senza conoscere questa data non è possibile stabilire se la società abbia agito diligentemente. La sentenza avrebbe dovuto accertarla prima di attribuire integralmente all’organismo la collocazione temporale del primo incontro.

Il rinvio dell’udienza e la verifica della condizione

La soluzione adottata può comunque essere sostenuta sulla base di un elemento diverso. L’udienza originaria del 5 febbraio non risulta essersi celebrata: prima di quella data il giudice ne aveva disposto il rinvio al 2 aprile 2026. Alla nuova udienza la mediazione si era già conclusa con esito negativo.

L’art. 5 considera soddisfatta la condizione quando il primo incontro termina senza accordo. Nel momento in cui il giudice ha effettivamente compiuto la verifica, il verbale negativo era quindi già formato.

La sentenza privilegia una lettura funzionale: ciò che rileva è la situazione esistente alla data dell’udienza in cui la procedibilità viene concretamente controllata. Poiché la data precedente era stata sostituita da un provvedimento di rinvio e non vi era un termine espressamente assegnato per il deposito, la dichiarazione di improcedibilità è stata esclusa.

Questa ricostruzione non equivale però ad affermare che ogni attivazione tardiva imponga al giudice di rinviare il processo. La decisione di differire l’udienza deve essere valutata alla luce delle circostanze: data di presentazione della domanda, diligenza della parte, ragioni della fissazione tardiva e incidenza del rinvio sulla durata del giudizio.

Il tempo dell’organismo non è sempre imputabile alla parte

È condivisibile il rilievo secondo cui la data del primo incontro non è stabilita unilateralmente dall’istante. Una volta depositata la domanda, la designazione del mediatore e la fissazione dell’incontro competono al responsabile dell’organismo.

La parte non deve quindi subire l’improcedibilità quando si sia attivata tempestivamente e il mancato svolgimento dell’incontro prima dell’udienza dipenda esclusivamente da circostanze organizzative non controllabili. In tale ipotesi il differimento della verifica evita che il diritto di azione sia sacrificato per un fatto altrui.

Il principio presuppone, però, che la tempestività dell’istanza sia dimostrata. Non è sufficiente richiamare in astratto l’autonomia organizzativa dell’organismo quando non è stato chiarito se la parte abbia depositato la domanda dopo pochi giorni o dopo molti mesi dall’ordine giudiziale.

La partecipazione dell’opponente non costituisce una rinuncia per fatti concludenti

La seconda ragione utilizzata dalla sentenza è ancora meno convincente. Secondo il giudice, la partecipazione della debitrice alla mediazione avrebbe determinato l’accettazione della situazione per facta concludentia, neutralizzando l’eccezione di tardività.

La conclusione è difficilmente conciliabile con la ricostruzione dello stesso provvedimento, che riferisce l’espressa opposizione della debitrice al rinvio dell’udienza. Una rinuncia tacita richiede un comportamento univoco e incompatibile con la volontà di conservare l’eccezione; tale univocità manca quando la parte ha manifestato una posizione contraria prima di partecipare.

Soprattutto, la partecipazione alla mediazione non può essere letta automaticamente come acquiescenza alla sua tempestività. La parte convocata può prendere parte al procedimento per tentare seriamente l’accordo, cooperare secondo buona fede ed evitare le conseguenze della mancata partecipazione, mantenendo nel contempo le eccezioni già formulate nel processo.

La diversa soluzione produrrebbe un effetto controproducente: la parte sarebbe indotta a non partecipare per non perdere l’eccezione, proprio mentre la legge ne richiede la presenza personale e la cooperazione leale. Il comportamento conciliativo non dovrebbe trasformarsi in una penalizzazione processuale.

La procedibilità è stata decisa prima del merito

Superata l’eccezione preliminare, il giudice ha esaminato in modo analitico la prova del credito. La società opposta non aveva dimostrato la coincidenza tra il contratto originario e la posizione indicata negli elenchi delle cessioni; i numeri identificativi non corrispondevano, gli importi non erano sovrapponibili e mancavano gli allegati necessari a ricostruire tutti i passaggi della catena traslativa.

Il contratto e le condizioni generali risultavano inoltre scarsamente leggibili. La società non aveva ottemperato all’ordine di produrre una copia chiara e completa, sicché il giudice non poteva verificare le clausole, il tasso applicato e il rispetto della disciplina consumeristica.

La domanda creditoria è stata quindi esaminata e ritenuta non provata. Questo passaggio conferma che, secondo la stessa sentenza, la condizione di procedibilità era stata soddisfatta e il processo poteva essere deciso nel merito.

Il difetto di prova conduce al rigetto, non all’improcedibilità

Al termine della motivazione compare però una formula tecnicamente incoerente: dalla mancata prova della titolarità e dell’esistenza del credito il giudice fa discendere la “declaratoria di improcedibilità della domanda monitoria”.

L’improcedibilità era stata appena esclusa e la causa era stata integralmente esaminata. Le ragioni addotte riguardano il fondamento sostanziale della pretesa, non l’assenza di una condizione necessaria per accedere alla decisione.

Quando il creditore non dimostra di aver acquistato lo specifico credito o non prova il rapporto e l’importo richiesto, la domanda deve essere rigettata nel merito. L’opposizione viene accolta e il decreto revocato perché la pretesa è infondata o non provata, non perché il giudice non possa esaminarla.

La distinzione produce effetti rilevanti. Una pronuncia di improcedibilità non accerta il rapporto sostanziale e consente, in linea generale, di riproporre la domanda dopo il corretto adempimento della condizione. Il rigetto per difetto di prova è invece una decisione di merito destinata a formare giudicato.

Il dispositivo corregge in parte l’imprecisione

Nel dispositivo non viene ripetuta la dichiarazione di improcedibilità. Il giudice accoglie l’opposizione, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la società opposta alle spese.

Questa formulazione è maggiormente coerente con la motivazione di merito. La revoca deriva dall’insufficienza della prova offerta dal creditore, mentre l’accoglimento dell’opposizione esprime il risultato del giudizio a cognizione piena.

Resta tuttavia opportuno segnalare l’errore contenuto nella motivazione, perché non si tratta di una semplice variante linguistica. Procedibilità e fondatezza sono categorie diverse e non possono essere sovrapposte, soprattutto in un settore nel quale la revoca del decreto può derivare tanto dall’omessa mediazione quanto dal rigetto della pretesa.

Titolarità del credito e legittimazione attiva

La sentenza utilizza anche l’espressione “difetto di legittimazione attiva” per descrivere la mancata prova dell’inclusione del credito nelle cessioni. Anche questo passaggio richiede precisione.

La società era processualmente legittimata ad agire perché affermava di essere titolare del credito. Il problema era stabilire se lo avesse effettivamente acquistato. La contestazione riguardava quindi la titolarità sostanziale del diritto azionato e il relativo onere probatorio, non la legittimazione ad causam in senso tecnico.

Il rilievo rafforza la qualificazione della pronuncia come decisione di merito: il giudice ha accertato che la parte non aveva fornito una prova sufficiente della propria posizione creditoria.

Le indicazioni operative

Quando l’ordinanza non assegna un termine espresso, il creditore opposto non dovrebbe attendere la prossimità dell’udienza. La domanda va depositata immediatamente o comunque con un anticipo compatibile con i tempi di convocazione previsti dalla legge e con la data fissata per la verifica.

Nel fascicolo giudiziale è opportuno produrre non soltanto il verbale finale, ma anche la ricevuta di deposito della domanda. Questo documento consente al giudice di distinguere il ritardo della parte da quello eventualmente imputabile all’organismo.

Se l’incontro viene fissato dopo l’udienza nonostante un deposito tempestivo, la parte onerata deve chiedere subito il differimento, documentando la data dell’istanza e la comunicazione dell’organismo. Una richiesta priva di questi elementi non permette di verificare la diligenza dell’istante.

La parte convocata può partecipare alla mediazione senza rinunciare alle eccezioni processuali. Per evitare equivoci, è comunque prudente ribadirle espressamente nelle note e precisare che la partecipazione avviene senza acquiescenza sulla tempestività dell’attivazione.

Nelle conclusioni occorre infine distinguere il possibile difetto di procedibilità dal rigetto nel merito. Se la mediazione è stata svolta, l’eventuale mancata prova del credito non può essere tradotta in una dichiarazione di improcedibilità.

Conclusioni

La sentenza di Polizzi Generosa affronta una questione concreta generata dalla nuova disciplina: l’art. 5-bis non prevede più il vecchio termine di quindici giorni e, nel caso esaminato, neppure l’ordinanza aveva indicato una scadenza per il deposito della domanda.

La scelta di considerare soddisfatta la condizione alla nuova udienza è sostenibile, perché il rinvio era stato disposto prima della verifica originaria e il primo incontro si era concluso prima della data effettivamente celebrata. La motivazione avrebbe però dovuto accertare la data di presentazione dell’istanza e valutare la diligenza della società.

Non possono invece essere condivise l’affermazione secondo cui la domanda sarebbe proponibile sino al giorno precedente all’udienza e la presunta sanatoria derivante dalla partecipazione della controparte. La prima trascura i tempi necessari per lo svolgimento del primo incontro; la seconda rischia di penalizzare proprio la condotta collaborativa richiesta dalla mediazione.

Il provvedimento offre, infine, un’ulteriore lezione terminologica: una domanda esaminata e ritenuta non provata deve essere rigettata. L’improcedibilità appartiene al mancato avveramento della condizione, non al difetto di prova del credito.

Il principio

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo soggetta a mediazione obbligatoria, l’onere di presentare la domanda grava sul creditore opposto. Se il giudice non assegna uno specifico termine per il deposito, non si applica automaticamente il precedente termine di quindici giorni, ma la parte deve attivarsi in tempo utile affinché il primo incontro possa svolgersi prima dell’udienza di verifica. Qualora l’udienza sia rinviata prima della sua celebrazione e la mediazione si concluda prima della nuova data, la condizione può ritenersi soddisfatta, previa verifica della data di deposito e della causa del ritardo. La partecipazione della controparte non comporta di per sé rinuncia all’eccezione. Il difetto di prova del credito determina il rigetto nel merito, non l’improcedibilità.

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Condizione di procedibilità

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Mediazione senza termine assegnato: il rinvio dell’udienza può evitare l’improcedibilità?

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, se l'ordinanza non assegna un termine espresso per la mediazione, la condizione di procedibilità si considera soddisfatta quando il primo incontro si conclude prima della nuova udienza, a seguito di un rinvio già disposto. Il Giudice di pace di Polizzi Generosa esclude l'improcedibilità, ma rigetta la domanda per difetto di prova del credito, distinguendo correttamente rigetto nel merito e improcedibilità.

Data sentenza: 15/07/2026
N° sentenza: 19
Curia: Giudice di Pace di Polizzi Generosa
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: contratti bancari

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Azione del curatore contro gli amministratori di una s.r.l.: la mediazione non è obbligatoria

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro gli amministratori, di diritto e di fatto, di una s.r.l. non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché il riferimento dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 alle società di persone non si estende alle società di capitali. Il Tribunale di Napoli esclude anche la negoziazione assistita, data la domanda superiore a 50.000 euro, e accerta la responsabilità solidale degli amministratori per 61.237,84 euro.

Data sentenza: 18/06/2026
N° sentenza: 10159
Curia: Tribunale di Napoli
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Fallimento +1

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Mediazione avviata nel foro sbagliato: il dissenso della parte invitata rende improcedibile la domanda

La mediazione obbligatoria promossa davanti a un organismo privo di sede nel circondario del giudice territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 28/2010, non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata contesti espressamente e tempestivamente la scelta territoriale. In tal caso non è ravvisabile alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga al criterio legale: la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile, senza che la parte istante possa ottenere un nuovo termine per ripetere la procedura davanti all'organismo competente.

Data sentenza: 04/06/2026
N° sentenza: 824
Curia: Tribunale di Vicenza
Giudice: Marialuisa Nitti
Argomento/i: Competenza territoriale +1
Materia/e: Sfratto per morosità

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Contratti bancari e mediazione obbligatoria: il rimborso pro rata nell’estinzione anticipata del finanziamento

Il Giudice di Pace di Taranto, con sentenza n. 696/2026, dopo l'esperimento della mediazione obbligatoria disposta per la natura bancaria della controversia, accoglie la domanda di rimborso proposta dal consumatore che ha estinto anticipatamente un finanziamento con cessione del quinto della pensione. In applicazione dell'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, il debitore ha diritto alla restituzione pro rata temporis di tutti i costi non goduti, sia up front che recurring, anche per i contratti stipulati prima della pronuncia. Le spese di mediazione, liquidate in sentenza, seguono la soccombenza della parte convenuta.

Data sentenza: 27/03/2026
N° sentenza: 696
Curia: Tribunale di Taranto
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: contratti bancari

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Immissioni e canna fumaria tra vicini: la mediazione obbligatoria per i diritti reali

Il Tribunale di Teramo (sent. n. 575/2026) qualifica la controversia su installazione di canna fumaria e immissioni ex art. 844 c.c. come causa in materia di diritti reali, soggetta a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010. Accertato tramite CTU fonometrica il superamento della soglia di tollerabilità acustica, riconosce il risarcimento del danno non patrimoniale da lesione della qualità della vita domestica anche in assenza di lesione biologica.

Data sentenza: 20/05/2026
N° sentenza: 575
Curia: Tribunale di Teramo
Argomento/i: Mediazione obbligatoria +1
Materia/e: Diritti reali

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Regresso bancario contro l’ex amministratore: perché qui la mediazione obbligatoria non si applica

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa all'azione di regresso esercitata da una banca contro un ex componente del consiglio di amministrazione per una sanzione Banca d'Italia pagata in solido ex art. 145, comma 10, TUB, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, rigetta l'eccezione di improcedibilità. Il procedimento monitorio è escluso dall'obbligo di negoziazione assistita e l'azione di regresso bancario non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità ex d.lgs. n. 28/2010.

Data sentenza: 09/06/2026
N° sentenza: 9582
Curia: Tribunale di Napoli
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo +1

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La parte invitata può rifiutare la videoconferenza e poi eccepire l’improcedibilità della domanda?

Tribunale di Cagliari, sentenza n. 646/2026 (Cagliari, 28 aprile 2025): il Tribunale rigetta l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla banca convenuta per l'asserita irritualità del tentativo di mediazione obbligatoria, svolto esclusivamente in videoconferenza. Richiamando l'art. 3, comma 4, D.Lgs. 28/2010, il Tribunale chiarisce che la modalità telematica è espressamente consentita dalla legge: il D.M. 180/2010 vieta solo che il regolamento dell'organismo la preveda come unica modalità possibile, non che le parti vi ricorrano nel caso concreto. La banca, non avendo aderito alla mediazione né avanzato una rituale richiesta di svolgimento in presenza, non può dolersi dell'esito negativo: il tentativo si è svolto ritualmente.

Data sentenza: 28/04/2026
N° sentenza: 646
Curia: Tribunale di Cagliari
Giudice: Gaetano Savona
Argomento/i: mediazione telematica +1
Materia/e: contratti bancari

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La clausola di mediazione deve essere rispettata anche prima di chiedere un decreto ingiuntivo?

Corte d'Appello di Ancona, sentenza n. 568/2026 (19 maggio 2026): quando il contratto contiene una clausola che impone di esperire una procedura di mediazione o conciliazione prima di "qualsiasi procedimento giudiziale", l'obbligo si estende anche al ricorso per decreto ingiuntivo. Ai sensi dell'art. 5-sexies D.Lgs. 28/2010, il mancato previo esperimento della mediazione contrattuale determina l'improcedibilità della domanda monitoria e la revoca del decreto già emesso: non si applica il meccanismo dell'art. 5-bis, che consente di esperire la mediazione nella successiva fase di opposizione, perché riservato alla mediazione obbligatoria ex lege.

Data sentenza: 19/05/2026
N° sentenza: 568
Curia: Corte d'Appello di Ancona
Giudice: Gianmichele Marcelli +2
Argomento/i: Clausola mediazione nel contratto +1
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo +1

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Nelle controversie agrarie basta attivare il tentativo di conciliazione: dopo 60 giorni la causa può iniziare

Con la sentenza n. 963 del 18 marzo 2026, il Tribunale di Napoli Nord affronta in via preliminare un tema che, pur non costituendo il vero cuore della decisione, ha un interesse pratico autonomo e tutt’altro che secondario: il modo in cui va verificato il preventivo tentativo di conciliazione nelle controversie agrarie. La pronuncia chiarisce che, in questo ambito, non si applica il modello della mediazione civile ordinaria di cui al d.lgs. 28/2010, ma la speciale disciplina della conciliazione agraria prevista dall’art. 11 del d.lgs. 150/2011, la quale opera come condizione di proponibilità della domanda.

Data sentenza: 18/03/2026
N° sentenza: 963
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: controversie agrarie

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Bollette contestate: anche i contratti di somministrazione richiedono la mediazione obbligatoria

In tema di contratti di somministrazione, quale la fornitura di energia elettrica, la controversia relativa alla contestazione degli importi fatturati è soggetta alla condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia, che ha incluso tra le materie soggette a mediazione anche i contratti di somministrazione. Nel merito, l'utente che contesti i consumi indicati in bolletta ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni fondate sui consumi storici, l'anomalia del contatore o l'insussistenza del consumo addebitato, non potendo tale prova essere fornita mediante una CTU meramente esplorativa né tramite una perizia di parte non prodotta in giudizio.

Data sentenza: 08/06/2026
N° sentenza: 470
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: Energia e gas

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Conciliazione agraria obbligatoria: basta la richiesta di attivazione, l’esito non conta

In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 D.Lgs. 150/2011 (già art. 46 L. 203/1982), condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, si considera assolto con la mera richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato dell'agricoltura e alla controparte: decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, la parte può agire in giudizio senza che rilevino la mancata convocazione delle parti, la loro assenza o il fallimento del tentativo. Nel merito, il contratto di affitto agrario di fondo rustico stipulato da un solo comproprietario, senza il consenso unanime richiesto dall'art. 1108, comma 3, c.c. per gli atti di straordinaria amministrazione, non è nullo ma soltanto inefficace nei confronti dei comproprietari dissenzienti, restando valido tra lo stipulante e il conduttore secondo lo schema della gestione di affari altrui.

Data sentenza: 18/03/2026
N° sentenza: 963
Curia: Tribunale di Napoli Nord
Argomento/i: Condizione di procedibilità
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione da remoto senza consenso di tutti: nel regime transitorio la domanda è improcedibile

Con la sentenza n. 146 del 20 gennaio 2026, il Tribunale di Benevento affronta un tema molto specifico ma di grande interesse pratico: la validità dell’incontro di mediazione svolto da remoto in una fase anteriore all’effettiva applicazione della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. Il Tribunale afferma che, in quel contesto temporale, la partecipazione telematica richiedeva ancora il consenso di tutte le parti; in mancanza, la procedura è irrituale e l’irritualità equivale, ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, al mancato esperimento della mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda.

Data sentenza: 20/01/2026
N° sentenza: 146
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Condizione di procedibilità +2
Materia/e: Eredità

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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