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La decisione nasce in una causa di divisione ereditaria, materia nella quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il giudizio, però, non viene deciso nel merito: il Tribunale si ferma sulla questione preliminare relativa alla ritualità della procedura di mediazione già svolta e ritiene che il tentativo non possa considerarsi validamente espletato.

Il caso

L’attore aveva promosso domanda di divisione della comunione ereditaria. I convenuti, costituendosi, eccepivano preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato corretto espletamento della mediazione obbligatoria. La procedura in realtà era stata instaurata e si era conclusa con verbale negativo all’esito dell’incontro del 30 novembre 2022, ma due condividenti contestavano la legittimità del suo svolgimento, rilevando che l’attore e un’altra convenuta, insieme ai rispettivi difensori, avevano partecipato da remoto in videoconferenza nonostante la loro opposizione espressa a tale modalità.

Secondo l’attore, invece, la procedura era valida perché al momento dell’incontro sarebbe già stata applicabile la nuova disciplina che consentiva la partecipazione a distanza anche senza il consenso di tutte le parti. Il Tribunale respinge questa tesi e dichiara improcedibile la domanda.

Il punto decisivo: quale disciplina si applicava davvero

Il cuore della sentenza è tutto qui. Il Tribunale ricostruisce con attenzione il quadro normativo e distingue tra:

  • la data di pubblicazione del d.lgs. 149/2022;
  • la sua entrata in vigore formale;
  • la sua effettiva applicabilità in forza della disciplina transitoria.

Secondo il giudice, alla data di instaurazione del giudizio, alla data di avvio della mediazione e alla data dell’incontro del 30 novembre 2022 non era ancora applicabile l’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, perché le relative disposizioni, in mancanza di diversa previsione, avevano effetto soltanto per i procedimenti instaurati successivamente alla decorrenza fissata dalla disciplina transitoria. Ne consegue che, in quel momento, la norma di riferimento restava ancora l’art. 83, comma 20-bis, del d.l. 18/2020, che consentiva lo svolgimento telematico dell’incontro solo con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte.

È questo il passaggio più utile della decisione. Il Tribunale non mette in discussione, in astratto, la mediazione da remoto. Dice qualcosa di più preciso: la sua validità va valutata in base alla normativa concretamente applicabile nel momento in cui la procedura si è svolta. E, in quella fase transitoria, il consenso unanime era ancora necessario.

L’assenza di consenso rende irrituale la procedura

Accertato che due parti avevano espresso opposizione allo svolgimento da remoto e che tale opposizione risultava dal verbale dell’incontro, il Tribunale conclude che la procedura si è svolta in modo irrituale. Non si tratta, quindi, di una semplice irregolarità secondaria o di un vizio formale privo di effetti. Per il giudice, la mancanza di un presupposto richiesto dalla legge per la validità dell’incontro incide direttamente sul corretto assolvimento della condizione di procedibilità.

Su questo punto la sentenza assume una posizione netta: l’illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria è equiparabile al mancato esperimento della stessa ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Richiama, a sostegno, il principio secondo cui una mediazione irrituale, in una materia soggetta a condizione di procedibilità, non è sufficiente a consentire l’accesso alla decisione di merito.

Una pronuncia favorevole alla mediazione perché ne pretende la correttezza

A prima vista potrebbe sembrare una sentenza “sfavorevole” alla mediazione, perché conclude con una declaratoria di improcedibilità. In realtà, il messaggio è diverso. Il Tribunale prende sul serio la procedura di mediazione e afferma che non basta un tentativo solo apparente o comunque svolto in difformità dalla disciplina applicabile. Se la mediazione è una condizione di procedibilità, deve essere effettuata in modo corretto.

Il pregio della pronuncia sta proprio in questo: non riduce la mediazione a un passaggio burocratico da consumare in qualunque forma, ma ne valorizza la struttura procedurale, soprattutto quando la legge collega al suo esperimento l’accesso stesso alla tutela giurisdizionale.

Il profilo davvero utile: il regime transitorio

La parte più interessante della sentenza non è dunque la generica affermazione secondo cui la mediazione deve essere rituale. È, più precisamente, il chiarimento sul regime transitorio. Il Tribunale spiega che la sola introduzione normativa dell’art. 8-bis non bastava, da sola, a renderlo subito applicabile alla procedura in esame. Occorreva verificare anche la disciplina transitoria e la sua decorrenza effettiva.

Questo chiarimento è particolarmente utile per tutte quelle controversie collocate nel periodo di passaggio tra vecchia disciplina emergenziale e nuova regolazione Cartabia della mediazione telematica. La sentenza ricorda che, in quella fase, la verifica del diritto applicabile non poteva essere fatta in modo intuitivo o semplificato, ma richiedeva attenzione alla successione delle norme nel tempo.

Il limite della pronuncia

Il limite della sentenza è anche la sua specificità. Si tratta di una decisione fortemente legata a un preciso snodo temporale e normativo, e quindi non va letta come affermazione generale secondo cui la mediazione da remoto richiederebbe sempre il consenso unanime. Il principio corretto è più circoscritto: in quel momento storico, e per quella procedura, il consenso di tutte le parti era ancora necessario.

Per questo il commento va mantenuto su un piano tecnico, evitando generalizzazioni che la stessa sentenza non autorizza.

Il profilo accessorio sulla trascrizione della domanda

Interessante, anche se secondario rispetto al tema ADR, è il passaggio finale con cui il Tribunale esclude che la declaratoria di improcedibilità consenta di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La sentenza precisa infatti che l’improcedibilità non equivale a rigetto nel merito e non rientra, di per sé, nelle ipotesi che consentono tale ordine.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Benevento è utile perché chiarisce che nel regime transitorio anteriore all’effettiva applicazione dell’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010, l’incontro di mediazione da remoto richiedeva ancora il consenso di tutte le parti; in mancanza, la procedura è irrituale e l’irritualità equivale, ai fini della condizione di procedibilità, al mancato esperimento della mediazione.

È una pronuncia tecnica, ma importante, perché ricorda che la mediazione telematica non può essere valutata in astratto: la sua legittimità dipende dalla disciplina concretamente applicabile nel momento in cui il procedimento si è svolto. Ed è proprio questa attenzione al dato normativo e temporale che rende la decisione particolarmente utile per gli operatori.

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Mediazione da remoto senza consenso di tutti: nel regime transitorio la domanda è improcedibile

Con la sentenza n. 146 del 20 gennaio 2026, il Tribunale di Benevento affronta un tema molto specifico ma di grande interesse pratico: la validità dell’incontro di mediazione svolto da remoto in una fase anteriore all’effettiva applicazione della nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia. Il Tribunale afferma che, in quel contesto temporale, la partecipazione telematica richiedeva ancora il consenso di tutte le parti; in mancanza, la procedura è irrituale e l’irritualità equivale, ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, al mancato esperimento della mediazione, con conseguente improcedibilità della domanda.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 20/01/2026
N° sentenza: 146
Curia: Tribunale di Benevento
Giudice: Floriana Consolante
Argomento/i: Condizione di procedibilità, Eredità, mediazione telematica
Materia/e: Eredità

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La decisione nasce in una causa di divisione ereditaria, materia nella quale la mediazione costituisce condizione di procedibilità. Il giudizio, però, non viene deciso nel merito: il Tribunale si ferma sulla questione preliminare relativa alla ritualità della procedura di mediazione già svolta e ritiene che il tentativo non possa considerarsi validamente espletato.

Il caso

L’attore aveva promosso domanda di divisione della comunione ereditaria. I convenuti, costituendosi, eccepivano preliminarmente l’improcedibilità della domanda per mancato corretto espletamento della mediazione obbligatoria. La procedura in realtà era stata instaurata e si era conclusa con verbale negativo all’esito dell’incontro del 30 novembre 2022, ma due condividenti contestavano la legittimità del suo svolgimento, rilevando che l’attore e un’altra convenuta, insieme ai rispettivi difensori, avevano partecipato da remoto in videoconferenza nonostante la loro opposizione espressa a tale modalità.

Secondo l’attore, invece, la procedura era valida perché al momento dell’incontro sarebbe già stata applicabile la nuova disciplina che consentiva la partecipazione a distanza anche senza il consenso di tutte le parti. Il Tribunale respinge questa tesi e dichiara improcedibile la domanda.

Il punto decisivo: quale disciplina si applicava davvero

Il cuore della sentenza è tutto qui. Il Tribunale ricostruisce con attenzione il quadro normativo e distingue tra:

  • la data di pubblicazione del d.lgs. 149/2022;
  • la sua entrata in vigore formale;
  • la sua effettiva applicabilità in forza della disciplina transitoria.

Secondo il giudice, alla data di instaurazione del giudizio, alla data di avvio della mediazione e alla data dell’incontro del 30 novembre 2022 non era ancora applicabile l’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 introdotto dalla riforma Cartabia, perché le relative disposizioni, in mancanza di diversa previsione, avevano effetto soltanto per i procedimenti instaurati successivamente alla decorrenza fissata dalla disciplina transitoria. Ne consegue che, in quel momento, la norma di riferimento restava ancora l’art. 83, comma 20-bis, del d.l. 18/2020, che consentiva lo svolgimento telematico dell’incontro solo con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte.

È questo il passaggio più utile della decisione. Il Tribunale non mette in discussione, in astratto, la mediazione da remoto. Dice qualcosa di più preciso: la sua validità va valutata in base alla normativa concretamente applicabile nel momento in cui la procedura si è svolta. E, in quella fase transitoria, il consenso unanime era ancora necessario.

L’assenza di consenso rende irrituale la procedura

Accertato che due parti avevano espresso opposizione allo svolgimento da remoto e che tale opposizione risultava dal verbale dell’incontro, il Tribunale conclude che la procedura si è svolta in modo irrituale. Non si tratta, quindi, di una semplice irregolarità secondaria o di un vizio formale privo di effetti. Per il giudice, la mancanza di un presupposto richiesto dalla legge per la validità dell’incontro incide direttamente sul corretto assolvimento della condizione di procedibilità.

Su questo punto la sentenza assume una posizione netta: l’illegittimità della procedura di mediazione obbligatoria è equiparabile al mancato esperimento della stessa ai fini dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Richiama, a sostegno, il principio secondo cui una mediazione irrituale, in una materia soggetta a condizione di procedibilità, non è sufficiente a consentire l’accesso alla decisione di merito.

Una pronuncia favorevole alla mediazione perché ne pretende la correttezza

A prima vista potrebbe sembrare una sentenza “sfavorevole” alla mediazione, perché conclude con una declaratoria di improcedibilità. In realtà, il messaggio è diverso. Il Tribunale prende sul serio la procedura di mediazione e afferma che non basta un tentativo solo apparente o comunque svolto in difformità dalla disciplina applicabile. Se la mediazione è una condizione di procedibilità, deve essere effettuata in modo corretto.

Il pregio della pronuncia sta proprio in questo: non riduce la mediazione a un passaggio burocratico da consumare in qualunque forma, ma ne valorizza la struttura procedurale, soprattutto quando la legge collega al suo esperimento l’accesso stesso alla tutela giurisdizionale.

Il profilo davvero utile: il regime transitorio

La parte più interessante della sentenza non è dunque la generica affermazione secondo cui la mediazione deve essere rituale. È, più precisamente, il chiarimento sul regime transitorio. Il Tribunale spiega che la sola introduzione normativa dell’art. 8-bis non bastava, da sola, a renderlo subito applicabile alla procedura in esame. Occorreva verificare anche la disciplina transitoria e la sua decorrenza effettiva.

Questo chiarimento è particolarmente utile per tutte quelle controversie collocate nel periodo di passaggio tra vecchia disciplina emergenziale e nuova regolazione Cartabia della mediazione telematica. La sentenza ricorda che, in quella fase, la verifica del diritto applicabile non poteva essere fatta in modo intuitivo o semplificato, ma richiedeva attenzione alla successione delle norme nel tempo.

Il limite della pronuncia

Il limite della sentenza è anche la sua specificità. Si tratta di una decisione fortemente legata a un preciso snodo temporale e normativo, e quindi non va letta come affermazione generale secondo cui la mediazione da remoto richiederebbe sempre il consenso unanime. Il principio corretto è più circoscritto: in quel momento storico, e per quella procedura, il consenso di tutte le parti era ancora necessario.

Per questo il commento va mantenuto su un piano tecnico, evitando generalizzazioni che la stessa sentenza non autorizza.

Il profilo accessorio sulla trascrizione della domanda

Interessante, anche se secondario rispetto al tema ADR, è il passaggio finale con cui il Tribunale esclude che la declaratoria di improcedibilità consenta di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale. La sentenza precisa infatti che l’improcedibilità non equivale a rigetto nel merito e non rientra, di per sé, nelle ipotesi che consentono tale ordine.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Benevento è utile perché chiarisce che nel regime transitorio anteriore all’effettiva applicazione dell’art. 8-bis del d.lgs. 28/2010, l’incontro di mediazione da remoto richiedeva ancora il consenso di tutte le parti; in mancanza, la procedura è irrituale e l’irritualità equivale, ai fini della condizione di procedibilità, al mancato esperimento della mediazione.

È una pronuncia tecnica, ma importante, perché ricorda che la mediazione telematica non può essere valutata in astratto: la sua legittimità dipende dalla disciplina concretamente applicabile nel momento in cui il procedimento si è svolto. Ed è proprio questa attenzione al dato normativo e temporale che rende la decisione particolarmente utile per gli operatori.

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