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La mediazione obbligatoria promossa davanti a un organismo privo di sede nel luogo del giudice territorialmente competente non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata contesti espressamente e tempestivamente la scelta territoriale. In questa situazione non può ravvisarsi alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga al criterio stabilito dall’art. 4 del d.lgs. 28/2010. Secondo il Tribunale di Vicenza, inoltre, la parte che abbia già concluso una procedura territorialmente irregolare non può ottenere un nuovo termine per ripeterla davanti all’organismo competente: la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.

Il caso: una locazione a Vicenza e una mediazione promossa a Foggia

La controversia nasceva da uno sfratto per morosità relativo a un immobile situato a Sovizzo, nel circondario del Tribunale di Vicenza. La locatrice chiedeva la risoluzione del contratto, il rilascio dell’immobile e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati, quantificati in 12.300 euro, oltre a quelli successivamente maturati.

Dopo il mancato accoglimento della richiesta di convalida e il passaggio alla fase a cognizione piena, la ricorrente depositava il verbale negativo di una mediazione promossa presso l’organismo istituito dal Foro di Foggia. Il conduttore si costituiva ed eccepiva immediatamente l’incompetenza territoriale dell’organismo, oltre a sostenere che le parti avessero concordato una riduzione del canone e una compensazione con i compensi professionali maturati per attività di progettazione.

Il Tribunale riteneva assorbente l’eccezione relativa alla mediazione. Accertato che l’organismo adito aveva sede a Foggia e che non era stata dimostrata l’esistenza di una sua sede secondaria nel circondario di Vicenza, dichiarava improcedibili le domande della locatrice, senza esaminare il merito delle contrapposte pretese.

Il collegamento territoriale previsto dall’art. 4 del d.lgs. 28/2010

L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione debba essere depositata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La disposizione collega quindi la sede della mediazione al foro giudiziale che sarebbe competente a conoscere della causa.

Nel caso esaminato il giudice competente era il Tribunale di Vicenza, mentre la procedura era stata avviata presso un organismo operante nel Foro di Foggia. La distanza geografica, da sola, non costituisce il problema decisivo: ciò che rileva è l’assenza di una sede principale o secondaria dell’organismo nel luogo individuato dalla legge.

Il Tribunale conclude pertanto che la procedura svolta davanti all’organismo territorialmente incompetente non abbia prodotto effetti utili ai fini della condizione di procedibilità. Il verbale negativo dimostrava che un procedimento era stato formalmente avviato e concluso, ma non che fosse stata correttamente esperita la mediazione richiesta dalla legge.

La competenza territoriale non è inderogabile in senso assoluto

La motivazione definisce sostanzialmente consolidato l’orientamento secondo cui la domanda proposta unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce effetti. L’affermazione deve però essere precisata.

Il criterio territoriale previsto dall’art. 4 non opera come una competenza inderogabile in senso assoluto. Le parti possono concordare di svolgere la mediazione in un luogo diverso da quello del giudice competente. Lo stesso art. 4 attribuisce infatti rilievo all’accordo delle parti, consentendo che la sede venga individuata consensualmente.

Ne deriva che la mediazione svolta fuori dal circondario competente non è necessariamente inefficace. Occorre verificare se vi sia stato un accordo espresso oppure un comportamento concludente dal quale possa desumersi l’accettazione della sede prescelta. La partecipazione consapevole al procedimento senza alcuna contestazione può, in determinate circostanze, assumere il significato di adesione alla deroga.

La sentenza di Vicenza non nega questa possibilità. Nel caso concreto, tuttavia, mancava qualsiasi base per ravvisare un accordo.

Il dissenso espresso della parte invitata esclude qualsiasi deroga

Il dato più significativo della vicenda è costituito dal comportamento del conduttore. La parte invitata non si era limitata a non aderire alla mediazione, ma aveva comunicato espressamente che il proprio rifiuto dipendeva dall’incompetenza territoriale dell’organismo scelto.

Questa manifestazione impediva di attribuire alla mancata partecipazione il valore di una tacita accettazione della sede. Il conduttore aveva contestato il luogo della procedura prima che la questione venisse portata davanti al giudice e aveva, secondo la sentenza, anche “allertato” la locatrice sull’errore.

La distinzione è essenziale. Quando l’invitato partecipa senza riserve, può porsi il problema di un accordo implicito sulla deroga. Quando invece contesta tempestivamente la sede, non esiste alcuna volontà comune idonea a spostare territorialmente la procedura.

Il principio più corretto non è dunque che ogni mediazione fuori dal circondario sia automaticamente priva di effetti. È che la scelta unilaterale di un organismo territorialmente incompetente non vincola la controparte e non soddisfa la condizione di procedibilità se quest’ultima non la accetta, ma anzi la contesta espressamente.

Il confronto con le decisioni che ammettono la deroga implicita

La pronuncia si presta a essere letta insieme alle decisioni che hanno riconosciuto la derogabilità del criterio territoriale attraverso il comportamento delle parti.

In quelle fattispecie, la parte invitata aveva partecipato alla procedura, accettato la sede e omesso di formulare contestazioni. Il giudice aveva quindi ritenuto che la comune partecipazione esprimesse un accordo, almeno implicito, sulla scelta dell’organismo.

A Vicenza si verifica la situazione opposta. Il resistente non soltanto non aderisce, ma indica precisamente la ragione del rifiuto. Non può quindi essere posto a suo carico il mancato svolgimento del confronto davanti all’organismo scelto unilateralmente dalla ricorrente.

Le due linee giurisprudenziali non sono realmente incompatibili. Entrambe attribuiscono rilievo alla volontà delle parti: la partecipazione senza obiezioni può integrare l’accordo; il dissenso espresso lo esclude.

La parte istante era stata avvertita dell’irregolarità

La decisione appare particolarmente rigorosa nei confronti della locatrice anche perché l’errore non era emerso soltanto nel corso del giudizio. La parte invitata lo aveva segnalato già in risposta alla convocazione.

La ricorrente avrebbe potuto verificare la fondatezza dell’obiezione e presentare una nuova domanda presso un organismo avente sede nel circondario di Vicenza. Avrebbe anche potuto accertare se l’organismo scelto disponesse di una sede secondaria regolarmente istituita nel luogo competente.

La mancata correzione, nonostante la tempestiva segnalazione, assume quindi un peso rilevante. Non si trattava di un vizio occulto né di un’eccezione formulata tardivamente con finalità meramente processuali. La parte istante era stata posta in condizione di rimediare, ma aveva comunque proseguito facendo affidamento sul verbale negativo ottenuto a Foggia.

La questione più delicata: può essere concesso un nuovo termine?

Il passaggio più severo e più discutibile della sentenza riguarda l’impossibilità di assegnare un nuovo termine per ripetere la mediazione davanti a un organismo competente.

Secondo il Tribunale, poiché una procedura era già stata avviata e conclusa, sebbene in modo territorialmente irregolare, la legge non consentiva di concedere alla ricorrente un’ulteriore possibilità. La mediazione svolta a Foggia era inidonea, ma il giudice non poteva rimettere le parti nei termini: doveva dichiarare immediatamente l’improcedibilità.

Questa soluzione attribuisce alla scelta dell’organismo un peso decisivo e pone a carico della parte istante l’intero rischio dell’errore. La conseguenza non è un semplice rinvio o la necessità di ripetere la procedura, ma la definizione del giudizio senza esame del merito e con condanna alle spese.

Il punto non può però considerarsi del tutto pacifico. Se la mediazione territorialmente irregolare è ritenuta priva di effetti, si potrebbe sostenere che la situazione sia equivalente al mancato esperimento della procedura e che il giudice, quando rileva il difetto, debba assegnare il termine previsto dalla disciplina della condizione di procedibilità.

L’orientamento accolto a Vicenza muove invece da una diversa premessa: la parte aveva già avuto la possibilità di adempiere correttamente e l’aveva utilizzata in modo inidoneo, per di più nonostante l’avvertimento della controparte. La legge non prevederebbe una seconda assegnazione del termine destinata a correggere un procedimento già concluso.

Una soluzione severa, ma legata alle particolarità del caso

La dichiarazione immediata di improcedibilità non dovrebbe essere trasformata in una regola automatica applicabile a ogni errore territoriale.

Nel caso concreto concorrevano elementi specifici: l’organismo era collocato in un foro del tutto estraneo alla controversia; non risultava alcuna sede secondaria nel circondario competente; la parte invitata aveva contestato tempestivamente la scelta; la locatrice era stata quindi informata del problema, ma non aveva promosso una nuova procedura.

Questi elementi rendono più comprensibile la decisione di non concedere un ulteriore termine. Diversa potrebbe essere la valutazione in presenza di un errore scusabile, di informazioni non chiare sulla sede dell’organismo, di un comportamento ambiguo dell’invitato o di un rilievo formulato soltanto dopo la conclusione della mediazione.

La pronuncia resta comunque un monito particolarmente forte: la scelta territoriale non è un dettaglio organizzativo e deve essere verificata prima del deposito della domanda.

Le indicazioni operative

Prima di depositare la domanda, la parte istante deve individuare con precisione il giudice territorialmente competente per la futura controversia. Soltanto dopo può verificare quali organismi dispongano di una sede principale o secondaria nel relativo luogo.

Non è sufficiente che l’organismo operi telematicamente o accetti domande provenienti da tutto il territorio nazionale. La mediazione da remoto non elimina il requisito territoriale: occorre comunque che la domanda sia riferibile a una sede dell’organismo collocata nel luogo competente, salvo accordo con la controparte.

Quando l’invitato contesta la sede, la scelta più prudente è verificare immediatamente l’obiezione. Insistere nella procedura originaria espone al rischio che il verbale negativo venga considerato inutilizzabile e che il giudizio sia dichiarato improcedibile.

Anche la parte invitata deve agire con chiarezza. Chi ritiene territorialmente incompetente l’organismo dovrebbe formulare l’obiezione in modo tempestivo e documentabile, precisando che non presta consenso alla deroga. Una semplice mancata partecipazione, non accompagnata da spiegazioni, può lasciare aperta la discussione sul significato del comportamento tenuto.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla decisione può essere formulato nei seguenti termini: la mediazione obbligatoria promossa unilateralmente presso un organismo privo di sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata abbia espressamente e tempestivamente contestato la scelta territoriale, escludendo qualsiasi accordo sulla deroga.

Secondo il Tribunale di Vicenza, inoltre, quando la procedura territorialmente irregolare sia già stata conclusa, il giudice non può assegnare un nuovo termine per ripeterla davanti all’organismo competente, ma deve dichiarare improcedibile la domanda.

La decisione valorizza correttamente il dissenso espresso della parte invitata e ricorda che la competenza territoriale dell’organismo, pur derogabile, non può essere modificata unilateralmente. Più controversa è invece l’affermazione secondo cui l’errore non possa essere rimediato mediante l’assegnazione di un nuovo termine.

Il dato operativo resta comunque netto: prima di avviare la mediazione è indispensabile individuare correttamente il foro della controversia e verificare la sede dell’organismo. Quando la controparte segnala tempestivamente l’irregolarità, ignorare l’avvertimento può determinare non soltanto l’inutilità della procedura, ma anche la definitiva improcedibilità della domanda giudiziale.

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Mediazione avviata nel foro sbagliato: il dissenso della parte invitata rende improcedibile la domanda

La mediazione obbligatoria promossa davanti a un organismo privo di sede nel circondario del giudice territorialmente competente, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. 28/2010, non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata contesti espressamente e tempestivamente la scelta territoriale. In tal caso non è ravvisabile alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga al criterio legale: la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile, senza che la parte istante possa ottenere un nuovo termine per ripetere la procedura davanti all’organismo competente.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 04/06/2026
N° sentenza: 824
Curia: Tribunale di Vicenza
Giudice: Marialuisa Nitti
Argomento/i: Competenza territoriale, Condizione di procedibilità
Materia/e: Sfratto per morosità

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La mediazione obbligatoria promossa davanti a un organismo privo di sede nel luogo del giudice territorialmente competente non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata contesti espressamente e tempestivamente la scelta territoriale. In questa situazione non può ravvisarsi alcun accordo, neppure implicito, sulla deroga al criterio stabilito dall’art. 4 del d.lgs. 28/2010. Secondo il Tribunale di Vicenza, inoltre, la parte che abbia già concluso una procedura territorialmente irregolare non può ottenere un nuovo termine per ripeterla davanti all’organismo competente: la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile.

Il caso: una locazione a Vicenza e una mediazione promossa a Foggia

La controversia nasceva da uno sfratto per morosità relativo a un immobile situato a Sovizzo, nel circondario del Tribunale di Vicenza. La locatrice chiedeva la risoluzione del contratto, il rilascio dell’immobile e la condanna del conduttore al pagamento dei canoni arretrati, quantificati in 12.300 euro, oltre a quelli successivamente maturati.

Dopo il mancato accoglimento della richiesta di convalida e il passaggio alla fase a cognizione piena, la ricorrente depositava il verbale negativo di una mediazione promossa presso l’organismo istituito dal Foro di Foggia. Il conduttore si costituiva ed eccepiva immediatamente l’incompetenza territoriale dell’organismo, oltre a sostenere che le parti avessero concordato una riduzione del canone e una compensazione con i compensi professionali maturati per attività di progettazione.

Il Tribunale riteneva assorbente l’eccezione relativa alla mediazione. Accertato che l’organismo adito aveva sede a Foggia e che non era stata dimostrata l’esistenza di una sua sede secondaria nel circondario di Vicenza, dichiarava improcedibili le domande della locatrice, senza esaminare il merito delle contrapposte pretese.

Il collegamento territoriale previsto dall’art. 4 del d.lgs. 28/2010

L’art. 4, comma 1, del d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda di mediazione debba essere depositata presso un organismo situato nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La disposizione collega quindi la sede della mediazione al foro giudiziale che sarebbe competente a conoscere della causa.

Nel caso esaminato il giudice competente era il Tribunale di Vicenza, mentre la procedura era stata avviata presso un organismo operante nel Foro di Foggia. La distanza geografica, da sola, non costituisce il problema decisivo: ciò che rileva è l’assenza di una sede principale o secondaria dell’organismo nel luogo individuato dalla legge.

Il Tribunale conclude pertanto che la procedura svolta davanti all’organismo territorialmente incompetente non abbia prodotto effetti utili ai fini della condizione di procedibilità. Il verbale negativo dimostrava che un procedimento era stato formalmente avviato e concluso, ma non che fosse stata correttamente esperita la mediazione richiesta dalla legge.

La competenza territoriale non è inderogabile in senso assoluto

La motivazione definisce sostanzialmente consolidato l’orientamento secondo cui la domanda proposta unilateralmente davanti a un organismo territorialmente incompetente non produce effetti. L’affermazione deve però essere precisata.

Il criterio territoriale previsto dall’art. 4 non opera come una competenza inderogabile in senso assoluto. Le parti possono concordare di svolgere la mediazione in un luogo diverso da quello del giudice competente. Lo stesso art. 4 attribuisce infatti rilievo all’accordo delle parti, consentendo che la sede venga individuata consensualmente.

Ne deriva che la mediazione svolta fuori dal circondario competente non è necessariamente inefficace. Occorre verificare se vi sia stato un accordo espresso oppure un comportamento concludente dal quale possa desumersi l’accettazione della sede prescelta. La partecipazione consapevole al procedimento senza alcuna contestazione può, in determinate circostanze, assumere il significato di adesione alla deroga.

La sentenza di Vicenza non nega questa possibilità. Nel caso concreto, tuttavia, mancava qualsiasi base per ravvisare un accordo.

Il dissenso espresso della parte invitata esclude qualsiasi deroga

Il dato più significativo della vicenda è costituito dal comportamento del conduttore. La parte invitata non si era limitata a non aderire alla mediazione, ma aveva comunicato espressamente che il proprio rifiuto dipendeva dall’incompetenza territoriale dell’organismo scelto.

Questa manifestazione impediva di attribuire alla mancata partecipazione il valore di una tacita accettazione della sede. Il conduttore aveva contestato il luogo della procedura prima che la questione venisse portata davanti al giudice e aveva, secondo la sentenza, anche “allertato” la locatrice sull’errore.

La distinzione è essenziale. Quando l’invitato partecipa senza riserve, può porsi il problema di un accordo implicito sulla deroga. Quando invece contesta tempestivamente la sede, non esiste alcuna volontà comune idonea a spostare territorialmente la procedura.

Il principio più corretto non è dunque che ogni mediazione fuori dal circondario sia automaticamente priva di effetti. È che la scelta unilaterale di un organismo territorialmente incompetente non vincola la controparte e non soddisfa la condizione di procedibilità se quest’ultima non la accetta, ma anzi la contesta espressamente.

Il confronto con le decisioni che ammettono la deroga implicita

La pronuncia si presta a essere letta insieme alle decisioni che hanno riconosciuto la derogabilità del criterio territoriale attraverso il comportamento delle parti.

In quelle fattispecie, la parte invitata aveva partecipato alla procedura, accettato la sede e omesso di formulare contestazioni. Il giudice aveva quindi ritenuto che la comune partecipazione esprimesse un accordo, almeno implicito, sulla scelta dell’organismo.

A Vicenza si verifica la situazione opposta. Il resistente non soltanto non aderisce, ma indica precisamente la ragione del rifiuto. Non può quindi essere posto a suo carico il mancato svolgimento del confronto davanti all’organismo scelto unilateralmente dalla ricorrente.

Le due linee giurisprudenziali non sono realmente incompatibili. Entrambe attribuiscono rilievo alla volontà delle parti: la partecipazione senza obiezioni può integrare l’accordo; il dissenso espresso lo esclude.

La parte istante era stata avvertita dell’irregolarità

La decisione appare particolarmente rigorosa nei confronti della locatrice anche perché l’errore non era emerso soltanto nel corso del giudizio. La parte invitata lo aveva segnalato già in risposta alla convocazione.

La ricorrente avrebbe potuto verificare la fondatezza dell’obiezione e presentare una nuova domanda presso un organismo avente sede nel circondario di Vicenza. Avrebbe anche potuto accertare se l’organismo scelto disponesse di una sede secondaria regolarmente istituita nel luogo competente.

La mancata correzione, nonostante la tempestiva segnalazione, assume quindi un peso rilevante. Non si trattava di un vizio occulto né di un’eccezione formulata tardivamente con finalità meramente processuali. La parte istante era stata posta in condizione di rimediare, ma aveva comunque proseguito facendo affidamento sul verbale negativo ottenuto a Foggia.

La questione più delicata: può essere concesso un nuovo termine?

Il passaggio più severo e più discutibile della sentenza riguarda l’impossibilità di assegnare un nuovo termine per ripetere la mediazione davanti a un organismo competente.

Secondo il Tribunale, poiché una procedura era già stata avviata e conclusa, sebbene in modo territorialmente irregolare, la legge non consentiva di concedere alla ricorrente un’ulteriore possibilità. La mediazione svolta a Foggia era inidonea, ma il giudice non poteva rimettere le parti nei termini: doveva dichiarare immediatamente l’improcedibilità.

Questa soluzione attribuisce alla scelta dell’organismo un peso decisivo e pone a carico della parte istante l’intero rischio dell’errore. La conseguenza non è un semplice rinvio o la necessità di ripetere la procedura, ma la definizione del giudizio senza esame del merito e con condanna alle spese.

Il punto non può però considerarsi del tutto pacifico. Se la mediazione territorialmente irregolare è ritenuta priva di effetti, si potrebbe sostenere che la situazione sia equivalente al mancato esperimento della procedura e che il giudice, quando rileva il difetto, debba assegnare il termine previsto dalla disciplina della condizione di procedibilità.

L’orientamento accolto a Vicenza muove invece da una diversa premessa: la parte aveva già avuto la possibilità di adempiere correttamente e l’aveva utilizzata in modo inidoneo, per di più nonostante l’avvertimento della controparte. La legge non prevederebbe una seconda assegnazione del termine destinata a correggere un procedimento già concluso.

Una soluzione severa, ma legata alle particolarità del caso

La dichiarazione immediata di improcedibilità non dovrebbe essere trasformata in una regola automatica applicabile a ogni errore territoriale.

Nel caso concreto concorrevano elementi specifici: l’organismo era collocato in un foro del tutto estraneo alla controversia; non risultava alcuna sede secondaria nel circondario competente; la parte invitata aveva contestato tempestivamente la scelta; la locatrice era stata quindi informata del problema, ma non aveva promosso una nuova procedura.

Questi elementi rendono più comprensibile la decisione di non concedere un ulteriore termine. Diversa potrebbe essere la valutazione in presenza di un errore scusabile, di informazioni non chiare sulla sede dell’organismo, di un comportamento ambiguo dell’invitato o di un rilievo formulato soltanto dopo la conclusione della mediazione.

La pronuncia resta comunque un monito particolarmente forte: la scelta territoriale non è un dettaglio organizzativo e deve essere verificata prima del deposito della domanda.

Le indicazioni operative

Prima di depositare la domanda, la parte istante deve individuare con precisione il giudice territorialmente competente per la futura controversia. Soltanto dopo può verificare quali organismi dispongano di una sede principale o secondaria nel relativo luogo.

Non è sufficiente che l’organismo operi telematicamente o accetti domande provenienti da tutto il territorio nazionale. La mediazione da remoto non elimina il requisito territoriale: occorre comunque che la domanda sia riferibile a una sede dell’organismo collocata nel luogo competente, salvo accordo con la controparte.

Quando l’invitato contesta la sede, la scelta più prudente è verificare immediatamente l’obiezione. Insistere nella procedura originaria espone al rischio che il verbale negativo venga considerato inutilizzabile e che il giudizio sia dichiarato improcedibile.

Anche la parte invitata deve agire con chiarezza. Chi ritiene territorialmente incompetente l’organismo dovrebbe formulare l’obiezione in modo tempestivo e documentabile, precisando che non presta consenso alla deroga. Una semplice mancata partecipazione, non accompagnata da spiegazioni, può lasciare aperta la discussione sul significato del comportamento tenuto.

Conclusione

Il principio ricavabile dalla decisione può essere formulato nei seguenti termini: la mediazione obbligatoria promossa unilateralmente presso un organismo privo di sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente non soddisfa la condizione di procedibilità quando la parte invitata abbia espressamente e tempestivamente contestato la scelta territoriale, escludendo qualsiasi accordo sulla deroga.

Secondo il Tribunale di Vicenza, inoltre, quando la procedura territorialmente irregolare sia già stata conclusa, il giudice non può assegnare un nuovo termine per ripeterla davanti all’organismo competente, ma deve dichiarare improcedibile la domanda.

La decisione valorizza correttamente il dissenso espresso della parte invitata e ricorda che la competenza territoriale dell’organismo, pur derogabile, non può essere modificata unilateralmente. Più controversa è invece l’affermazione secondo cui l’errore non possa essere rimediato mediante l’assegnazione di un nuovo termine.

Il dato operativo resta comunque netto: prima di avviare la mediazione è indispensabile individuare correttamente il foro della controversia e verificare la sede dell’organismo. Quando la controparte segnala tempestivamente l’irregolarità, ignorare l’avvertimento può determinare non soltanto l’inutilità della procedura, ma anche la definitiva improcedibilità della domanda giudiziale.

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