Scarica Sentenza Tribunale di Cagliari N. 646-2026
Con la sentenza n. 646/2026, il Tribunale di Cagliari affronta una questione che, pur riferendosi a una mediazione svoltasi nel 2015, conserva un rilevante interesse sistematico: la parte invitata può rimanere estranea alla procedura perché contesta lo svolgimento dell’incontro in videoconferenza e successivamente eccepire, nel giudizio, il mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria?
Il Tribunale risponde negativamente. Nel quadro normativo allora vigente, lo svolgimento del singolo procedimento mediante collegamento da remoto non era vietato dalla disposizione regolamentare che impediva agli organismi di prevedere l’accesso alla mediazione esclusivamente in modalità telematica. La parte invitata che desiderava un incontro in presenza avrebbe dovuto aderire alla procedura e chiedere al suo interno il rinvio e la modifica delle modalità di svolgimento. Non poteva invece rimanere estranea alla mediazione e utilizzare poi la propria mancata adesione per sostenere l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La decisione deve essere letta con particolare attenzione, perché applica la disciplina esistente nel 2015, molto diversa da quella attuale. Il principio non può quindi essere trasferito automaticamente alle mediazioni odierne, nelle quali il legislatore distingue espressamente tra procedimento interamente telematico e partecipazione di una o più parti agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto. Resta però di notevole interesse l’idea centrale della pronuncia: chi contesta le modalità organizzative della mediazione deve assumere un comportamento attivo e cooperativo all’interno della procedura, non limitarsi a rifiutare l’adesione per poi sollevare un’eccezione processuale.
La controversia bancaria e l’eccezione di improcedibilità
La causa aveva a oggetto un rapporto di conto corrente con apertura di credito, iniziato nel 2003. La società correntista e i suoi fideiussori convenivano in giudizio l’istituto di credito contestando una serie di addebiti e condizioni applicate nel corso del rapporto: interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, superamento del tasso soglia, commissioni di massimo scoperto, giorni valuta e ulteriori oneri.
La banca resisteva alle domande e proponeva anche domanda riconvenzionale per l’accertamento del saldo e la condanna della correntista e dei garanti al relativo pagamento. Tra le questioni preliminari, contestava il rituale esperimento della mediazione obbligatoria, sostenendo che il procedimento fosse stato illegittimamente organizzato soltanto mediante videoconferenza.
Dalla documentazione prodotta risultava che la banca aveva ricevuto, il 27 febbraio 2015, la convocazione per un incontro fissato il 26 marzo successivo. L’incontro avrebbe dovuto svolgersi da remoto. L’istituto aveva risposto contestando tale modalità, considerata contraria all’art. 7, comma 3, del D.M. 180/2010, ma non aveva aderito alla mediazione.
L’organismo aveva comunicato che la banca avrebbe potuto formalizzare l’adesione e chiedere il rinvio dell’incontro, affinché la procedura proseguisse in presenza. L’istituto non aveva però seguito questa indicazione. Alla data fissata, in mancanza della sua adesione, l’organismo aveva quindi concluso la mediazione con verbale negativo.
Nel successivo processo la banca sosteneva che quel procedimento non fosse idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità, perché celebrato secondo modalità che essa riteneva vietate.
Il divieto previsto dal D.M. 180/2010
La disposizione sulla quale si fondava l’eccezione stabiliva che il regolamento dell’organismo non potesse prevedere che l’accesso alla mediazione si svolgesse esclusivamente attraverso modalità telematiche.
Secondo la banca, da tale previsione sarebbe derivata l’illegittimità di una convocazione che contemplava soltanto il collegamento in videoconferenza. Il Tribunale non condivide questa interpretazione e distingue il contenuto generale del regolamento dalle modalità adottate nel singolo procedimento.
Il divieto, secondo la sentenza, non riguardava in assoluto la possibilità di svolgere incontri a distanza. Era invece diretto a evitare che il regolamento di un organismo configurasse la modalità telematica come unica forma possibile di accesso al servizio, escludendo strutturalmente ogni alternativa in presenza.
Una cosa era dunque organizzare l’intera attività dell’organismo come servizio esclusivamente telematico; altra cosa era prevedere il collegamento in videoconferenza per uno specifico incontro, nell’ambito di un organismo che mettesse a disposizione anche modalità diverse.
Il Tribunale trova conferma di questa ricostruzione nell’allora vigente art. 3, comma 4, del d.lgs. 28/2010, secondo cui la mediazione poteva svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo. Il legislatore ammetteva quindi già allora la mediazione a distanza, pur in assenza della disciplina dettagliata successivamente introdotta.
La disposizione del D.M. 180/2010 non poteva essere interpretata come un divieto generale di videoconferenza, perché una simile lettura sarebbe risultata incompatibile con la norma primaria che consentiva espressamente lo svolgimento telematico del procedimento.
Contestare la modalità non equivale ad aderire alla mediazione
Il passaggio più significativo della decisione riguarda però il comportamento della banca dopo avere ricevuto la convocazione.
L’istituto non si era limitato a chiedere che l’incontro venisse spostato in presenza. Aveva contestato la legittimità della videoconferenza ed era rimasto del tutto estraneo al procedimento. L’organismo gli aveva invece indicato una strada precisa: aderire alla mediazione e, una volta entrato nella procedura, chiedere il rinvio e lo svolgimento dell’incontro in presenza.
Secondo il Tribunale, la banca avrebbe potuto legittimamente formulare tale richiesta, ma non poteva farlo restando esterna alla mediazione. Per intervenire sulle modalità organizzative del procedimento era necessario aderire e assumere formalmente la qualità di parte partecipante.
La distinzione è importante. L’adesione non avrebbe necessariamente comportato l’accettazione della videoconferenza. La banca avrebbe potuto aderire con riserva, rappresentare le proprie ragioni e domandare che l’incontro fosse rinviato e tenuto in presenza. Ciò che non poteva fare era rifiutare qualsiasi ingresso nella procedura e poi imputare alla parte istante o all’organismo il mancato svolgimento di un confronto al quale essa stessa aveva deciso di non partecipare.
L’adesione, in questa prospettiva, rappresentava lo strumento attraverso il quale esercitare il diritto di interlocuzione sulle modalità del procedimento. La mancata adesione aveva invece impedito all’organismo di considerare la contestazione come una rituale richiesta proveniente da una parte della mediazione.
La procedura era stata ritualmente esperita
Muovendo da queste premesse, il Tribunale respinge l’eccezione di improcedibilità.
La modalità da remoto era consentita dalla disciplina allora applicabile e non era vietata dall’art. 7 del D.M. 180/2010. La banca avrebbe potuto chiedere lo svolgimento in presenza, ma avrebbe dovuto prima aderire alla procedura. Non avendolo fatto, era rimasta estranea al procedimento e non aveva formulato una richiesta rituale di rinvio o di modifica delle modalità dell’incontro.
L’organismo poteva quindi, alla data fissata, prendere atto della mancata adesione e chiudere la mediazione con esito negativo. La condizione di procedibilità doveva considerarsi soddisfatta e la causa poteva essere esaminata nel merito.
La conclusione è rilevante perché impedisce alla parte invitata di determinare unilateralmente l’invalidità del procedimento attraverso la propria inerzia. Se fosse sufficiente contestare dall’esterno una modalità organizzativa e rifiutare l’adesione, la parte potrebbe provocare il fallimento della mediazione e utilizzare poi tale risultato contro chi l’ha regolarmente attivata.
Il Tribunale adotta invece una lettura fondata sull’autoresponsabilità. La parte che ritiene irregolare o inopportuna una determinata modalità deve attivarsi per ottenerne la modifica. Non può scegliere di non partecipare e trasformare successivamente quella scelta in un vizio della condizione di procedibilità.
La mediazione non è un procedimento da osservare dall’esterno
La decisione contiene, anche oltre la specifica questione tecnologica, un’indicazione più generale sul modo in cui le parti devono rapportarsi alla mediazione.
La procedura è una sede nella quale le questioni organizzative possono essere discusse e adattate alle esigenze dei partecipanti. La parte invitata non è necessariamente tenuta ad accettare ogni soluzione inizialmente proposta dall’organismo, ma deve entrare nel procedimento e rappresentare al suo interno le proprie richieste.
Da questo punto di vista, adesione e consenso alle modalità di svolgimento sono concetti distinti. L’adesione manifesta la disponibilità a partecipare al procedimento; il consenso riguarda invece una determinata soluzione organizzativa. Una parte può aderire e contemporaneamente chiedere che l’incontro si svolga in modo diverso.
La banca aveva invece sovrapposto i due piani: poiché non condivideva la videoconferenza, aveva ritenuto di poter non aderire affatto. Il Tribunale considera questa scelta non idonea a fondare l’eccezione di improcedibilità.
Il principio può essere esteso, con prudenza, anche ad altre contestazioni relative all’organizzazione della mediazione. Questioni riguardanti data, orario, modalità di collegamento o necessità di un rinvio dovrebbero essere prospettate attraverso una leale interlocuzione con l’organismo e con le altre parti. L’assenza non costituisce normalmente lo strumento corretto per ottenere una modifica della procedura.
Una mediazione telematica anteriore alla pandemia
Un elemento particolarmente interessante è la collocazione temporale della vicenda. Il procedimento si era svolto nel marzo 2015, cinque anni prima che l’emergenza sanitaria rendesse abituali gli incontri a distanza.
La sentenza dimostra che la possibilità di utilizzare strumenti telematici non è stata introdotta per la prima volta durante la pandemia. Già il testo originario del d.lgs. 28/2010 ammetteva lo svolgimento della mediazione secondo le modalità telematiche previste dal regolamento dell’organismo.
La disciplina dell’epoca era però molto essenziale. Non regolava dettagliatamente l’identificazione dei partecipanti, la formazione e sottoscrizione digitale dei verbali, i requisiti del collegamento audiovisivo e l’eventuale partecipazione mista. Il sistema affidava gran parte della regolamentazione agli organismi, fermo il limite che l’accesso al servizio non fosse configurato esclusivamente in forma telematica.
È all’interno di quel quadro che va letta la conclusione del Tribunale. La sentenza non afferma che l’organismo possa sempre imporre unilateralmente una mediazione interamente telematica. Afferma che, secondo la normativa del 2015, la convocazione in videoconferenza non era di per sé illegittima e che la parte contraria avrebbe dovuto aderire e chiedere lo svolgimento in presenza.
La disciplina attuale distingue due fattispecie
Oggi il quadro normativo è profondamente cambiato. Dopo il correttivo introdotto dal d.lgs. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, il d.lgs. 28/2010 distingue espressamente la mediazione svolta integralmente in modalità telematica dalla partecipazione di una o più parti agli incontri mediante collegamento audiovisivo da remoto. (Gazzetta Ufficiale)
L’art. 8-bis disciplina la prima ipotesi. La mediazione si svolge interamente in modalità telematica con il consenso delle parti; gli atti sono formati e sottoscritti digitalmente nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale e il verbale con l’eventuale accordo viene restituito al mediatore dopo l’apposizione delle firme richieste.
L’art. 8-ter riguarda invece gli incontri ai quali una o più parti partecipano mediante collegamento audiovisivo. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell’organismo di partecipare da remoto e i sistemi utilizzati devono garantire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. La disposizione regola inoltre le modalità di sottoscrizione degli atti quando non tutti i partecipanti sono presenti nello stesso luogo.
La distinzione oggi è quindi più netta:
- il procedimento integralmente telematico presuppone il consenso delle parti;
- la singola parte può chiedere di partecipare agli incontri da remoto, anche quando il procedimento non sia interamente telematico.
La sentenza di Cagliari non interpreta queste disposizioni, perché riguardano un quadro normativo successivo di molti anni. Non sarebbe pertanto corretto utilizzarla per sostenere che, anche oggi, un organismo possa imporre una mediazione integralmente telematica senza il consenso richiesto dall’art. 8-bis.
Che cosa resta attuale della decisione
Pur essendo legata al regime precedente, la pronuncia conserva almeno due indicazioni ancora utili.
La prima è che la modalità telematica non costituisce una forma minore o intrinsecamente irregolare di mediazione. Già nel sistema originario era riconosciuta dal legislatore; oggi è disciplinata in modo analitico e costituisce una modalità ordinaria di svolgimento del procedimento, nel rispetto dei presupposti previsti dagli artt. 8-bis e 8-ter.
La seconda riguarda il comportamento della parte invitata. Anche nella disciplina vigente, le parti sono chiamate a cooperare lealmente affinché il procedimento possa svolgersi e gli atti possano essere formati e sottoscritti senza ritardi. L’art. 8-ter richiama espressamente il dovere di cooperazione in buona fede per gli adempimenti connessi agli incontri da remoto.
La parte che dissenta da una modalità o incontri una difficoltà tecnica dovrebbe quindi comunicarlo tempestivamente, aderire alla procedura e collaborare alla ricerca di una soluzione organizzativa. La scelta di rimanere estranea e sollevare soltanto in giudizio le proprie contestazioni continua a essere difficilmente conciliabile con una gestione leale della mediazione.
Ciò non significa che ogni irregolarità sia sanata dalla mancata adesione o che l’organismo possa prescindere dalle regole oggi vigenti. Significa, più limitatamente, che la parte non può aggravare o provocare il problema con la propria inerzia e poi utilizzarlo come strumento per ottenere l’improcedibilità della domanda altrui.
Il merito della controversia bancaria
Respinta l’eccezione preliminare, il Tribunale esamina diffusamente il rapporto bancario.
La decisione riconosce la legittimazione dei fideiussori a chiedere l’accertamento del saldo, in quanto direttamente esposti alle conseguenze del debito della società garantita. Ritiene legittimo lo ius variandi contrattualmente previsto, accoglie soltanto in parte la contestazione relativa alla capitalizzazione degli interessi e accerta, sulla base della consulenza tecnica, il superamento del tasso soglia in relazione ad alcune variazioni successive delle condizioni economiche.
Il giudice dichiara inoltre nulla per indeterminatezza la pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto, riconosce l’esistenza di un affidamento di fatto per un determinato periodo e dispone l’espunzione dei relativi addebiti. Il saldo del conto viene così rideterminato in euro 26.211,91 a debito della correntista.
La domanda riconvenzionale della banca viene però dichiarata inammissibile perché, al momento della sua proposizione, il conto corrente era ancora aperto e la chiusura era intervenuta soltanto durante la causa.
Questi profili costituiscono il nucleo quantitativamente prevalente della sentenza, ma la questione sulla mediazione presenta una sufficiente autonomia argomentativa per sostenere un commento specificamente dedicato alla videoconferenza e al comportamento della parte invitata.
Conclusione
Il principio ricavabile dalla decisione, necessariamente circoscritto alla disciplina applicabile alla procedura del 2015, può essere formulato nei seguenti termini: il divieto previsto dall’art. 7, comma 3, del D.M. 180/2010 di contemplare nel regolamento dell’organismo un accesso esclusivamente telematico non impediva lo svolgimento in videoconferenza del singolo procedimento di mediazione. La parte invitata che desiderava un incontro in presenza avrebbe dovuto aderire alla procedura e formulare al suo interno la relativa richiesta, non potendo rimanere estranea alla mediazione e successivamente eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale.
La portata attuale della sentenza non consiste quindi nell’affermare una generale facoltà dell’organismo di imporre la mediazione telematica. La disciplina vigente subordina al consenso delle parti lo svolgimento interamente telematico del procedimento e riconosce separatamente a ciascuna parte il diritto di chiedere la partecipazione agli incontri mediante collegamento audiovisivo.
Rimane però valido il messaggio di fondo: la parte che contesta una modalità di svolgimento non dovrebbe collocarsi deliberatamente fuori dalla procedura. Deve aderire, rappresentare le proprie esigenze e cooperare alla ricerca di una soluzione. La mediazione non può essere disertata per poi utilizzare la stessa assenza come fondamento di un’eccezione processuale.