Scarica Sentenza Tribunale di Napoli n. 10159-2026
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro gli amministratori, di diritto e di fatto, di una società a responsabilità limitata non è soggetta alla mediazione obbligatoria. Il Tribunale di Napoli fonda la decisione sulla tassatività delle materie indicate dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e chiarisce, implicitamente ma in modo netto, che il riferimento legislativo alle «società di persone» non può essere esteso a qualsiasi controversia societaria. La sentenza offre anche l’occasione per distinguere la mediazione dalla negoziazione assistita e per esaminare il rapporto tra strumenti obbligatori e proposta conciliativa del giudice.
Il caso
La curatela del fallimento di una s.r.l. aveva promosso un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di diritto e di un soggetto indicato come amministratore di fatto, contestando una pluralità di condotte di mala gestio. La domanda, proposta ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare e dell’art. 2476 c.c., era diretta a ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società e alla massa dei creditori.
La curatela aveva quantificato la pretesa, in via principale, in 200.318,43 euro, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali rettificati, e aveva formulato in subordine una richiesta commisurata al deficit fallimentare. I convenuti, oltre a contestare il merito della domanda, avevano chiamato in causa altri soggetti, sostenendo che fossero questi ultimi i reali amministratori occulti della società fallita.
In via preliminare, i convenuti avevano eccepito l’improcedibilità dell’azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria o, alternativamente, della negoziazione assistita. Secondo la loro prospettazione, la natura risarcitoria e societaria della controversia avrebbe imposto alla curatela di attivare preventivamente uno degli strumenti di composizione stragiudiziale.
Il Tribunale rigetta l’eccezione, procede all’esame del merito e, all’esito di una complessa istruttoria, accerta la responsabilità solidale dell’amministratore di diritto e di due amministratori di fatto. Il danno viene determinato in 61.237,84 euro, comprendendo somme distratte e aggravi patrimoniali derivanti da sanzioni e interessi tributari.
La questione preliminare sulla mediazione
La parte della motivazione dedicata alla mediazione è breve, ma contiene una vera statuizione processuale. Non si tratta di un semplice richiamo allo svolgimento della causa: il Tribunale esamina un’eccezione di improcedibilità, individua la disciplina applicabile e ne esclude l’operatività.
Il punto di partenza è la natura tassativa dell’elenco contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. La mediazione costituisce condizione di procedibilità soltanto per le controversie espressamente ricondotte dal legislatore alle materie indicate dalla norma. La previsione non può essere estesa a controversie diverse per analogia o sulla base di una generica affinità tematica.
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare contro gli amministratori di una s.r.l. non è compresa in tale elenco. Da ciò il Tribunale fa discendere il rigetto dell’eccezione e la piena procedibilità della domanda giudiziale.
Non tutte le controversie societarie sono soggette alla condizione di procedibilità
La precisazione è particolarmente utile dopo l’ampliamento delle materie soggette a mediazione introdotto dalla riforma Cartabia. Nell’attuale formulazione dell’art. 5 rientrano, tra le altre, le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, subfornitura e società di persone.
La disposizione non menziona però le controversie societarie in generale. Il riferimento è limitato alle società di persone e non può essere trasformato in una clausola aperta capace di ricomprendere ogni lite riguardante una società, i suoi organi o la responsabilità gestoria.
Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli veniva in rilievo una società a responsabilità limitata. L’oggetto della causa non era, inoltre, un rapporto interno tipico di una società di persone, ma l’azione esercitata dalla curatela per ottenere il ristoro dei danni prodotti da condotte di mala gestio. La mera collocazione della controversia nell’area del diritto societario non era quindi sufficiente a far scattare la mediazione obbligatoria.
Una lettura diversa avrebbe finito per sostituire alla formula legislativa «società di persone» la più ampia e diversa categoria delle «controversie societarie». Un simile ampliamento non trova riscontro nel testo della norma e sarebbe difficilmente conciliabile con la necessità di individuare con certezza i casi nei quali l’accesso al giudice è subordinato a un adempimento preliminare.
La natura dell’azione esercitata dalla curatela
La decisione ricorda che l’azione prevista dall’art. 146 della legge fallimentare ha carattere unitario e cumula le pretese che, prima dell’apertura della procedura, spettavano alla società e ai creditori sociali nei confronti degli amministratori. Il curatore agisce per reintegrare il patrimonio sociale e, attraverso di esso, tutelare la massa dei creditori.
La responsabilità fatta valere può avere natura contrattuale con riferimento all’azione sociale e presentare profili diversi rispetto alla tutela dei creditori. Questa articolazione non modifica tuttavia la materia rilevante ai fini della condizione di procedibilità: la controversia rimane un’azione curatela-amministratori relativa alla gestione di una società di capitali.
Il provvedimento utilizza la disciplina dell’art. 146 della legge fallimentare perché il fallimento era stato dichiarato nel luglio 2021. Per le procedure regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i poteri del curatore in materia di azioni di responsabilità sono oggi disciplinati dall’art. 255. Il mutamento della fonte normativa non altera il punto affrontato dalla sentenza: neppure la disciplina vigente include automaticamente tali azioni tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.
La natura risarcitoria della domanda non basta
I convenuti sembravano attribuire rilievo anche al fatto che la curatela avesse formulato una domanda di risarcimento del danno. Ma l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 non assoggetta alla mediazione ogni controversia risarcitoria.
La norma individua specifiche ipotesi, come il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La responsabilità degli amministratori per danni arrecati alla società e ai creditori non è invece menzionata.
Non è dunque la forma della domanda – accertamento, condanna o risarcimento – a determinare da sola l’obbligatorietà della mediazione. Occorre verificare la materia sostanziale della controversia e la sua effettiva riconducibilità a una delle categorie previste dalla legge.
Il profilo temporale: una motivazione corretta nell’esito, ma non del tutto precisa
La causa era stata introdotta nel 2022. Il testo dell’art. 5 applicabile in quel momento non comprendeva ancora le nuove materie inserite dalla riforma Cartabia, tra cui le società di persone. L’estensione della mediazione obbligatoria è divenuta operativa successivamente.
La sentenza del 2026 riproduce invece il catalogo attualmente vigente. Sotto il profilo intertemporale, sarebbe stato più rigoroso verificare la procedibilità della domanda alla luce della disciplina vigente al momento dell’introduzione del giudizio, poiché la curatela non poteva essere onerata, nel 2022, di una condizione preventiva non ancora operativa.
L’imprecisione non incide però sul risultato. L’azione ex art. 146 legge fallimentare contro gli amministratori di una s.r.l. non rientrava nel precedente elenco e non rientra neppure in quello attuale. Il richiamo alle nuove materie rafforza, anzi, la conclusione: anche dopo l’ampliamento legislativo, la previsione resta circoscritta alle società di persone e non comprende le azioni di responsabilità riguardanti le società di capitali.
La distinta eccezione di negoziazione assistita
I convenuti avevano richiamato, in alternativa alla mediazione, anche la negoziazione assistita. La motivazione esamina in modo espresso soltanto il catalogo dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e non dedica un autonomo passaggio alla seconda eccezione.
Il rigetto è comunque corretto. La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità, fuori dai casi soggetti a mediazione e dalle altre esclusioni previste dalla legge, per le domande di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro. Nel giudizio napoletano la curatela aveva formulato una pretesa principale superiore a 200.000 euro.
La soglia deve essere verificata sulla base della domanda proposta, non del minor importo eventualmente riconosciuto all’esito del giudizio. Il fatto che la condanna sia stata poi limitata a 61.237,84 euro non rende retroattivamente obbligatoria la negoziazione, e comunque anche tale importo resta superiore al limite previsto dalla legge.
La sentenza avrebbe potuto chiarire espressamente questo punto. La mancata motivazione autonoma non compromette la decisione, ma offre l’occasione per ricordare che mediazione e negoziazione assistita non sono rimedi intercambiabili: ciascuno ha presupposti, ambito applicativo ed eccezioni propri.
Mediazione e negoziazione non operano secondo una regola residuale automatica
Non è corretto ritenere che, quando una controversia non rientra nella mediazione obbligatoria, debba necessariamente essere preceduta dalla negoziazione assistita. La seconda procedura non costituisce un rimedio residuale generale.
Per la mediazione è decisiva, in primo luogo, l’appartenenza della controversia a una delle materie indicate dall’art. 5. Per la negoziazione assistita relativa alle domande di pagamento rilevano invece la natura della pretesa, il valore non superiore a 50.000 euro e l’assenza delle specifiche esclusioni legislative.
Nel caso esaminato mancavano entrambi i presupposti: la controversia non apparteneva a una materia soggetta a mediazione e la domanda superava la soglia della negoziazione assistita. La curatela poteva quindi agire direttamente in giudizio.
L’assenza di obbligatorietà non esclude la ricerca di un accordo
Il giudizio offre anche un secondo elemento di interesse. Dopo avere escluso la necessità di una procedura preventiva, il giudice aveva formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. Uno dei convenuti aveva personalmente rifiutato la proposta e la curatela aveva chiesto che tale comportamento fosse valutato nella regolamentazione delle spese.
La vicenda mostra che l’assenza di una condizione di procedibilità non rende la controversia estranea agli strumenti consensuali. Una lite societaria o concorsuale può non essere soggetta a mediazione obbligatoria e, nello stesso tempo, presentare margini per una mediazione volontaria, una trattativa diretta o una proposta conciliativa del giudice.
I diversi strumenti non devono però essere sovrapposti. La proposta formulata ai sensi dell’art. 185-bis appartiene al processo ed è opera del giudice; la mediazione si svolge davanti a un terzo imparziale e può essere volontaria, demandata o obbligatoria per legge. La sentenza non attribuisce al rifiuto della proposta una specifica conseguenza sanzionatoria, poiché le spese vengono regolate sulla base della soccombenza, della solidarietà e del principio di causalità.
Non conoscendo il contenuto della proposta e le ragioni del diniego, non è possibile ricavare dalla decisione un principio generale sulle conseguenze del rifiuto. Il dato è comunque significativo: il giudice ha ritenuto opportuno tentare una composizione anche in una causa complessa, con pluralità di parti e contestazioni sulla responsabilità di amministratori di diritto e di fatto.
La tassatività non impedisce una lettura sostanziale delle materie
La decisione richiama il carattere chiuso dell’elenco legislativo. Questo non significa che le materie debbano essere individuate mediante un criterio puramente nominalistico. In molte controversie è necessario esaminare la causa petendi, il rapporto sostanziale dedotto e il bene della vita richiesto.
La tassatività impedisce però di creare nuove categorie non previste. È possibile interpretare il significato di una materia indicata dalla legge; non è possibile sostituirla con una materia più ampia. Nel caso delle «società di persone», il confine testuale è particolarmente chiaro e non consente di includere una s.r.l. soltanto perché la lite riguarda la responsabilità dei suoi amministratori.
Il criterio adottato dal Tribunale appare quindi condivisibile: prima si individua la natura effettiva dell’azione, poi si verifica se essa rientri in una categoria legislativa. Se la risposta è negativa, non può essere imposta una condizione di procedibilità sulla base di una generica vicinanza al diritto societario.
Le indicazioni operative
La sentenza è utile per i curatori, per i difensori degli amministratori e per gli organismi di mediazione. Prima di eccepire o dichiarare l’improcedibilità di un’azione di responsabilità occorre verificare con precisione la forma societaria, la natura della domanda e il testo normativo applicabile al momento dell’introduzione del giudizio.
Nelle azioni riguardanti amministratori di società di capitali non è sufficiente richiamare la categoria generale delle controversie societarie. Occorre individuare un diverso e specifico titolo di obbligatorietà, che potrebbe derivare, ad esempio, da una clausola di mediazione contenuta nello statuto o in un accordo, sempre che ne ricorrano i presupposti. Nella sentenza non risulta dedotta alcuna clausola di questo tipo.
L’eccezione di negoziazione assistita deve essere formulata e verificata separatamente, considerando il valore della domanda al momento della proposizione. Un richiamo cumulativo o alternativo ai due strumenti, senza indicare quale disciplina sarebbe concretamente applicabile, rischia di risultare generico e infondato.
L’assenza di obbligatorietà non impedisce infine di valutare una mediazione volontaria. Le azioni di responsabilità gestoria possono coinvolgere ricostruzioni contabili, rapporti familiari o personali, pluralità di soggetti e problemi di effettiva recuperabilità del credito: elementi che, in alcuni casi, possono rendere utile una soluzione negoziata anche quando la legge non la impone.
Valutazione della decisione
La conclusione del Tribunale è corretta e merita di essere valorizzata. Il riferimento alle società di persone introdotto nell’art. 5 non ha trasformato la mediazione in una condizione generale per il contenzioso societario. L’azione della curatela contro gli amministratori di una s.r.l. resta estranea al catalogo legale.
La motivazione avrebbe potuto essere più completa su due aspetti. Il primo è il diritto intertemporale, poiché la causa era stata introdotta prima dell’entrata in operatività dell’ampliamento disposto dalla riforma Cartabia. Il secondo è la negoziazione assistita, la cui inapplicabilità discendeva autonomamente dal valore della domanda.
Si tratta, tuttavia, di lacune che non incidono sul dispositivo. La sentenza offre un principio chiaro e utile, soprattutto perché evita una lettura eccessivamente estensiva dell’obbligo di mediazione e conserva la distinzione tra le controversie relative alle società di persone e quelle concernenti le società di capitali.
Il principio
L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare nei confronti degli amministratori, di diritto o di fatto, di una società a responsabilità limitata non è soggetta alla mediazione obbligatoria, poiché non rientra nel catalogo tassativo delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il riferimento legislativo alle controversie in materia di società di persone non può essere esteso alle società di capitali né a ogni controversia di natura societaria. La negoziazione assistita non costituisce, a sua volta, condizione di procedibilità quando la domanda di pagamento eccede il limite di 50.000 euro.