Scarica Sentenza Tribunale di Milano n. 3445-2025
La mancata convocazione di una parte in sede di mediazione non rende la domanda improcedibile se si procede all’integrazione
Mediazione integrata con la convocazione del Condominio: domanda procedibile
Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 3445/2025 chiarisce che in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo se la parte onerata attiva la mediazione, ma non provvede a convocare il Condominio la domanda deve considerarsi procedibile se, su ordine del giudice, la parte procede ad integrare la domanda in sede conciliativa anche nei confronti del soggetto inizialmente non convocato.
Decreto ingiuntivo consegna anagrafe condominiale
Alcuni condomini ottengono dal Tribunale un decreto ingiuntivo per ottenere dall’amministratore di condominio la consegna dell’anagrafe condominiale e il rimborso delle spese legali. L’amministratore si opponeva al decreto, contestando in via preliminare la provvisoria esecutività e, nel merito, l’obbligo di consegna dell’anagrafe e la propria legittimazione passiva. Per l’amministratore la procedura monitoria è stata erroneamente avviata nei suoi confronti in proprio anziché verso il condominio. I condomini si costituiscono in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell’opposizione, insistendo sulla condanna dell’amministratore al pagamento delle spese. Nel corso del giudizio, l’amministratore viene revocato.
Improcedibilità della domanda: mediazione incompleta
Il Tribunale, in primo luogo, respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente per la mancata mediazione nei confronti del Condominio.
Mancata attivazione della mediazione e inerzia processuale
Nel pronunciarsi su questa eccezione il Tribunale precisa che nel contesto delle controversie soggette a mediazione obbligatoria, disciplinate dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, un aspetto cruciale emerge quando il giudizio viene introdotto tramite decreto ingiuntivo. In questi casi, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le eventuali istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, la legge attribuisce un preciso onere alla parte opposta: quello di attivare la procedura di mediazione. La mancata ottemperanza a tale onere da parte dell’opposto comporta una sanzione processuale significativa, ovvero la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo inizialmente emesso. La giurisprudenza ha chiarito infatti che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, pur non essendo espressamente definita come “inattività” nel senso stretto del termine, costituisce una forma qualificata di inerzia processuale delle parti. È noto, infatti, che nel sistema processuale civile, l’inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti procedurali può condurre, come regola generale, all’estinzione del processo stesso. Si pensi, ad esempio, alla mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (articolo 102 c.p.c.), alla mancata rinnovazione della citazione nei termini prescritti, all’omessa riassunzione del processo interrotto o sospeso (articolo 307 c.p.c.), o alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive (articolo 181 e 209 c.p.c.).
Domanda procedibile: condominio coinvolto in mediazione
Nel caso di specie, il giudice però ha correttamente distinto la situazione della mancata convocazione alla mediazione del condominio dall’ipotesi di inattività contemplata dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, che determinerebbe l’improcedibilità dell’azione. Il Tribunale ha osservato che, nel caso concreto, la procedura di mediazione era stata inizialmente attivata nei termini di legge, sebbene non correttamente in quanto non aveva coinvolto anche il condominio. Di conseguenza, anziché dichiarare l’improcedibilità, il giudice ha disposto l’integrazione della mediazione, ordinando che la procedura fosse esperita anche nei confronti del condominio. Tale integrazione, anche se disposta successivamente, ha comunque permesso di sanare la precedente omissione. Il fatto che la mediazione, una volta correttamente integrata nei confronti del condominio, abbia avuto esito negativo, non inficia la validità della procedura complessiva. Ciò che rileva ai fini della procedibilità è che la condizione di legge sia stata adempiuta, seppur attraverso una successiva integrazione disposta dal giudice. Il Tribunale respinge pertanto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente, basata sulla presunta mancata attivazione della mediazione nei confronti del condominio, in quanto la condizione di procedibilità, seppur con l’intervento integrativo del giudice, deve ritenersi validamente adempiuta.
Leggi anche: Omessa chiamata di eredi in mediazione: quali conseguenze