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La mancata convocazione di una parte in sede di mediazione non rende la domanda improcedibile se si procede all’integrazione

Mediazione integrata con la convocazione del Condominio: domanda procedibile
Il Tribunale di Milano nella sentenza n. 3445/2025 chiarisce che in un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo se la parte onerata attiva la mediazione, ma non provvede a convocare il Condominio la domanda deve considerarsi procedibile se, su ordine del giudice, la parte procede ad integrare la domanda in sede conciliativa anche nei confronti del soggetto inizialmente non convocato.

Decreto ingiuntivo consegna anagrafe condominiale
Alcuni condomini ottengono dal Tribunale un decreto ingiuntivo per ottenere dall’amministratore di condominio la consegna dell’anagrafe condominiale e il rimborso delle spese legali. L’amministratore si opponeva al decreto, contestando in via preliminare la provvisoria esecutività e, nel merito, l’obbligo di consegna dell’anagrafe e la propria legittimazione passiva. Per l’amministratore la procedura monitoria è stata erroneamente avviata nei suoi confronti in proprio anziché verso il condominio. I condomini si costituiscono in giudizio chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto dell’opposizione, insistendo sulla condanna dell’amministratore al pagamento delle spese. Nel corso del giudizio, l’amministratore viene revocato.

Improcedibilità della domanda: mediazione incompleta
Il Tribunale, in primo luogo, respinge l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente per la mancata mediazione nei confronti del Condominio.

Mancata attivazione della mediazione e inerzia processuale
Nel pronunciarsi su questa eccezione il Tribunale precisa che nel contesto delle controversie soggette a mediazione obbligatoria, disciplinate dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, un aspetto cruciale emerge quando il giudizio viene introdotto tramite decreto ingiuntivo. In questi casi, una volta instaurato il giudizio di opposizione e definite le eventuali istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, la legge attribuisce un preciso onere alla parte opposta: quello di attivare la procedura di mediazione. La mancata ottemperanza a tale onere da parte dell’opposto comporta una sanzione processuale significativa, ovvero la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale e, di conseguenza, la revoca del decreto ingiuntivo inizialmente emesso. La giurisprudenza ha chiarito infatti che la mancata attivazione della mediazione disposta dal giudice, pur non essendo espressamente definita come “inattività” nel senso stretto del termine, costituisce una forma qualificata di inerzia processuale delle parti. È noto, infatti, che nel sistema processuale civile, l’inattività delle parti rispetto a specifici adempimenti procedurali può condurre, come regola generale, all’estinzione del processo stesso. Si pensi, ad esempio, alla mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario (articolo 102 c.p.c.), alla mancata rinnovazione della citazione nei termini prescritti, all’omessa riassunzione del processo interrotto o sospeso (articolo 307 c.p.c.), o alla mancata comparizione delle parti a due udienze consecutive (articolo 181 e 209 c.p.c.).

Domanda procedibile: condominio coinvolto in mediazione
Nel caso di specie, il giudice però ha correttamente distinto la situazione della mancata convocazione alla mediazione del condominio dall’ipotesi di inattività contemplata dall’articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. 28/2010, che determinerebbe l’improcedibilità dell’azione. Il Tribunale ha osservato che, nel caso concreto, la procedura di mediazione era stata inizialmente attivata nei termini di legge, sebbene non correttamente in quanto non aveva coinvolto anche il condominio. Di conseguenza, anziché dichiarare l’improcedibilità, il giudice ha disposto l’integrazione della mediazione, ordinando che la procedura fosse esperita anche nei confronti del condominio. Tale integrazione, anche se disposta successivamente, ha comunque permesso di sanare la precedente omissione. Il fatto che la mediazione, una volta correttamente integrata nei confronti del condominio, abbia avuto esito negativo, non inficia la validità della procedura complessiva. Ciò che rileva ai fini della procedibilità è che la condizione di legge sia stata adempiuta, seppur attraverso una successiva integrazione disposta dal giudice. Il Tribunale respinge pertanto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’opponente, basata sulla presunta mancata attivazione della mediazione nei confronti del condominio, in quanto la condizione di procedibilità, seppur con l’intervento integrativo del giudice, deve ritenersi validamente adempiuta.

Leggi anche: Omessa chiamata di eredi in mediazione: quali conseguenze

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improcedibilità della domanda

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Domanda procedibile se la mediazione viene integrata

La sentenza n. 3445/2025 del Tribunale di Milano stabilisce che la mancata convocazione del condominio in sede di mediazione obbligatoria non comporta l'improcedibilità della domanda, se l'omissione viene sanata. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo per la consegna dell'anagrafe condominiale, il giudice ha chiarito che l'integrazione della procedura conciliativa, disposta d'ufficio verso il soggetto inizialmente escluso, è sufficiente a rendere procedibile l'azione, superando l'eccezione di inerzia processuale.

Data sentenza: 24/04/2025
Curia: Tribunale di Milano
Giudice: Sabrina Bocconcello
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile la domanda se la mediazione non è espletata entro l’udienza di rinvio

La sentenza n. 15/2025 del Tribunale di Firenze stabilisce che il mancato esperimento della mediazione ordinata dal giudice entro l'udienza di rinvio determini l'improcedibilità della domanda giudiziale. Nel caso specifico, riguardante un contratto di credito al consumo, il giudice aveva ritenuto inadeguato il primo tentativo di mediazione, imponendone un nuovo. La ricorrente non ha ottemperato all'ordine, rendendo superflue le questioni di merito e portando alla dichiarazione di improcedibilità dell'azione.

Data sentenza: 03/01/2025
Curia: Tribunale di Firenze
Giudice: Annalisa Ballerini
Argomento/i: Mancato esperimento mediazione
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Mancata presenza in mediazione senza giustificazione, domanda improcedibile

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1019/2024, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Il giudice ha censurato l'abuso del processo dell'attore, che aveva avviato due giudizi analoghi, e ha stabilito che l'assenza ingiustificata del richiedente al procedimento di mediazione sia equiparabile all'omessa instaurazione dello stesso. Tale orientamento evita che la mera formalità dell'istanza sostituisca l'effettiva volontà di conciliare.

Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Vincenzo Pappalardo
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile la domanda se dal sito dell’organismo di mediazione risulta l’incompetenza territoriale

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 245/2023, ha dichiarato improcedibile una domanda di opposizione a decreto ingiuntivo poiché la mediazione obbligatoria è stata esperita presso un organismo privo di sede nel circondario competente. Tale incompetenza territoriale, comprovata da documenti tratti dal sito web dell'organismo stesso, rende il tentativo di conciliazione inefficace. Non essendo possibile concedere nuovi termini per l'esperimento del rito, il decreto è stato revocato.

Data sentenza: 06/03/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile la domanda per l’invalido conferimento del potere di rappresentanza in mediazione

Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 104/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di una domanda giudiziale in materia bancaria a causa del mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Nel caso specifico, la banca aveva inviato un rappresentante munito di procura speciale sostanziale, che tuttavia risultava priva di sottoscrizione. Tale mancanza ha determinato l'invalidità del potere di rappresentanza, rendendo insoddisfatta la condizione di procedibilità prevista dal D.Lgs. 28/2010.

Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Maria Carolina De Falco
Argomento/i: invalidità potere di rappresentanza
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile la mediazione unilaterale presso organismo non competente

Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 245/2023, ha dichiarato l'improcedibilità di un giudizio a causa di un tentativo di mediazione obbligatoria svoltosi presso un organismo privo di competenza territoriale. Secondo l'art. 4 del D.Lgs. 28/2010, la domanda deve essere presentata nel circondario dell'ufficio giudiziario competente; in caso contrario, l'istanza unilateralmente presentata non produce effetti. Tale vizio, non sanabile con nuovi termini, ha portato alla revoca del decreto ingiuntivo.

Data sentenza: 06/03/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: mediazione improcedibile
Materia/e: improcedibilità della domanda

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Improcedibile l’usucapione se la parte non avvia la mediazione

Il Tribunale di Palermo, con la sentenza n. 1916/2022, ha dichiarato l’improcedibilità di una domanda di usucapione poiché le parti non hanno avviato il procedimento di mediazione richiesto dal giudice. Il tribunale ha chiarito che, ai sensi della normativa vigente e dell'art. 2643 c.c., la mediazione costituisce una condizione di procedibilità obbligatoria per l'acquisto della proprietà per usucapione. Pertanto, il mancato adempimento entro i termini perentori comporta l'improcedibilità del giudizio di merito.

Data sentenza: 05/05/2022
Curia: Tribunale di Palermo
Giudice: Fabrizio Zagarella
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: improcedibilità della domanda +1

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Mediazione obbligatoria: sì al difensore ma con procura sostanziale

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 8/2023, ha ribadito che nella mediazione obbligatoria la parte può essere sostituita da un rappresentante sostanziale, inclusi il difensore, purché munito di apposita procura speciale. Nel caso in esame, una banca ha visto dichiarata l'improcedibilità della domanda riconvenzionale poiché il difensore, sprovvisto di tale procura, era comparso solo in forza di quella alle liti. Nel merito, l'azione principale è stata respinta per la legittimità della segnalazione al CRIF.

Data sentenza: 05/01/2023
Curia: Tribunale di Civitavecchia
Giudice: Daniele Sodani
Argomento/i: Improcedibilità della domanda +1
Materia/e: improcedibilità della domanda +1

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
Curia: Tribunale di Ancona
Giudice: Francesca Perlini
Argomento/i: Domanda improcedibile
Materia/e: negoziazione assistita

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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

Data sentenza: 01/12/2025
Curia: Tribunale di Lecce
Giudice: Alessandro Maggiore
Argomento/i: Mediazione preventiva
Materia/e: decreto ingiuntivo improcedibile

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
Curia: Tribunale di Roma
Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
Materia/e: eccezione d'incompetenza

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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
Giudice: Luca Venditto
Argomento/i: conciliazione per retratto e prelazione
Materia/e: controversie agrarie

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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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