Il tribunale di Napoli afferma che anche la procura sostanziale rilasciata al rappresentante senza sottoscrizione determina l’invalido potere di rappresentanza in capo alla parte onerata e dunque l’improcedibilità della domanda giudiziale
Mediazione e invalidità potere di rappresentanza
In caso di controversia soggetta a mediazione obbligatoria, anche laddove il rappresentante sia munito di apposita procura sostanziale ma questa sia priva di sottoscrizione, si determina un invalido conferimento del potere di rappresentanza che ha come conseguenza la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale. Lo afferma il tribunale di Napoli con sentenza n. 104/2023.
La vicenda
La vicenda ha per oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per un debito complessivo di oltre 22mila euro originato da un prestito non pagato. Il debitore deduceva nullità dei contratti stipulati da soggetti non abilitati alla intermediazione finanziaria; carenza di prova del credito ingiunto; addebito di interessi usurari; carente informativa precontrattuale; illegittima capitalizzazione degli interessi. E chiedeva pertanto la revoca del decreto opposto. La società dal canto suo chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. e il rigetto dell’opposizione.Fallito il tenativo di mediazione tentato dall’opposta, parte opponente eccepiva l’improcedibilità della lite per il mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria.
Improcedibilità della domanda giudiziale
Il giudice rileva innanzitutto che “l‘art. 5, co. 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, prevede che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa alle controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari”. Inoltre, “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, ai fini del corretto
esperimento del procedimento di mediazione, è necessario che le parti partecipino personalmente, assistite dai rispettivi avvocati, a tutti gli incontri programmati innanzi al mediatore. Pertanto, quando l’assenza personale riguarda la parte istante in mediazione, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 non può considerarsi soddisfatta”.
Nel caso di specie, pare opposta veniva onerata ad avviare il procedimento di mediazione obbligatoria presso gli organismi territorialmente competenti in osservanza del disposto di cui all’art. 5 comma 1 bis.Tuttavia, la banca, in sede di mediazione inviava rappresentante per mezzo di procura speciale sostanziale, autenticata dal notaio, ma tale procura, tempestivamente depositata, era priva della relativa sottoscrizione, sia autografa che digitale. Soltanto tardivamente, l’opposta produceva in giudizio la procura speciale sostanziale che, in ogni caso, non aveva data certa.
In merito, rileva ancora il tribunale, secondo la giurisprudenza della Cassazione “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto di tale partecipazione e il potere di disporre dei diritti sostanziali alla base” (cfr. Cassazione n. 8473/2019).
Senonché, alla luce di quanto evidenziato, nella fattispecie, non vi è prova del fatto che all’atto della mediazione il rappresentante fosse stato validamente delegato alla partecipazione alle attività di mediazione, ovvero autorizzato a rappresentare la banca, pertanto, il giudicante dichiara improcedibile l’opposizione e conseguentemente revoca il decreto opposto.