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Il tribunale di Napoli evidenzia come la mancata presentazione in mediazione in mancanza di valida giustificazione è equiparabile alla mancata instaurazione del procedimento
Mancata presenza in mediazione
La mancata presentazione innanzi al mediatore, in mancanza di una valida giustificazione, è equiparabile all’omessa instaurazione del procedimento, con conseguente improcedibilità della domanda giudiziale. In questi termini si è espresso il tribunale di Napoli, nella sentenza n. 1019/2024, decidendo un appello avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto la domanda proposta ex adverso, nonostante la stessa fosse improcedibile per mancato esperimento del tentativo di mediazione.
La vicenda ha ad oggetto una controversia relativa a un finanziamento (di oltre 29mila euro da restituire a mezzo cessione del quinto dello stipendio) soggetta all’obbligo di previo esperimento del procedimento di mediazione di cui all’art. 5 Dlgs. n. 28/2010.
La compagnia assicurativa appellante, sostenendo che tra le stesse parti era intervenuto ulteriore giudizio di contenuto analogo, e reiterando l’eccezione già proposta in primo grado, eccepiva il mancato assolvimento del predetto onere da parte dell’appellato, posto che sebbene lo stesso avesse attivato la mediazione la stessa non era riferibile alla polizza oggetto del giudizio, realizzando, anzi un “abuso del processo” poiché aveva introdotto due distinti giudizi relativi a ragioni creditorie in tutto analoghe fra loro.
Eccezione di improcedibilità
Per il giudice, l’eccezione di improcedibilità coglie nel segno.
“Occorre in proposito in primo luogo censurare la condotta processuale dell’appellato, che ha introdotto due distinti giudizi di contenuto assolutamente analogo, notificando separati atti di citazione del medesimo contenuto, differenziati esclusivamente negli importi richiesti in restituzione e negli estremi identificativi della polizza di riferimento” osserva preliminarmente il tribunale specificando che in tal modo l’appellato ha senz’altro posto in essere un “abuso dello strumento processuale non avendo egli neppure meramente allegato elementi da cui desumere l’esistenza di quell’interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata che, secondo la consolidata opinione della S.C. (ex plurimis v. Cass. 25480/23), è condizione necessaria al fine di legittimare la parcellizzazione di iniziative giudiziarie del tipo di quelle che ne occupa”.
D’altro canto, anche a voler considerare superabile il suddetto rilievo, evidenzia ancora il giudicante, “la condotta serbata dall’appellato all’atto della proposizione della domanda di mediazione è comunque non conforme ai principi dettati dal D.lgs. 28/2010”.
In primo luogo, infatti, risulta provato che l’unico tentativo di mediazione di cui vi è prova è “tale da ben poter essere riconducibile all’uno piuttosto che all’altro procedimento” e in ogni caso l’elenco delle istanze di mediazione presentate dall’appellato “non corrisponde alla data in cui sarebbe stato avviato il procedimento di mediazione per il presente giudizio”.
Per cui, in difetto di prova della tempestiva attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, l’eccezione di improcedibilità, disattesa dal giudice di prime cure, per il tribunale va accolta.
Assenza in mediazione senza valida giustificazione
Ma non solo. “Anche a volere per assurdo ritenere accertato quanto affermato dalla difesa dell’appellato, che sostiene che il verbale di mediazione sia da riferire al presente giudizio, cionondimeno – prosegue il tribunale – la stessa andrebbe dichiarata improcedibile, stante l’ingiustificata assenza dell’istante, non presentatosi innanzi al mediatore senza addurre alcuna valida giustificazione”.
E’ noto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, “il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato in caso sia di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; alle parti, infatti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione” chiarisce ancora il giudice.
E sebbene il legislatore abbia previsto per l’attore la sanzione dell’improcedibilità della domanda nel caso in cui non venga introdotta la procedura di mediazione, “tale sanzione – chiosa il giudicante – andrà applicata anche nell’ipotesi in cui il procedimento, pur introdotto sia stato ingiustificatamente disertato, poiché diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che per radicare la condizione di procedibilità sia sufficiente spedire una domanda di mediazione, salvo poi disinteressarsi completamente di ogni attività successiva, come è stato nel caso di specie”.
Ergo, conclude, “le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court dell’introduzione della domanda di mediazione”. In caso contrario, sarebbe “un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda”.
Pertanto, in difetto di prova del soddisfacimento della condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs 28/2010, il tribunale, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, accoglie l’eccezione di parte appellante e dichiara improcedibile la domanda dell’appellato.
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