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L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro gli amministratori, di diritto e di fatto, di una società a responsabilità limitata non è soggetta alla mediazione obbligatoria. Il Tribunale di Napoli fonda la decisione sulla tassatività delle materie indicate dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e chiarisce, implicitamente ma in modo netto, che il riferimento legislativo alle «società di persone» non può essere esteso a qualsiasi controversia societaria. La sentenza offre anche l’occasione per distinguere la mediazione dalla negoziazione assistita e per esaminare il rapporto tra strumenti obbligatori e proposta conciliativa del giudice.

Il caso

La curatela del fallimento di una s.r.l. aveva promosso un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore di diritto e di un soggetto indicato come amministratore di fatto, contestando una pluralità di condotte di mala gestio. La domanda, proposta ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare e dell’art. 2476 c.c., era diretta a ottenere il risarcimento dei danni cagionati alla società e alla massa dei creditori.

La curatela aveva quantificato la pretesa, in via principale, in 200.318,43 euro, applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali rettificati, e aveva formulato in subordine una richiesta commisurata al deficit fallimentare. I convenuti, oltre a contestare il merito della domanda, avevano chiamato in causa altri soggetti, sostenendo che fossero questi ultimi i reali amministratori occulti della società fallita.

In via preliminare, i convenuti avevano eccepito l’improcedibilità dell’azione per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria o, alternativamente, della negoziazione assistita. Secondo la loro prospettazione, la natura risarcitoria e societaria della controversia avrebbe imposto alla curatela di attivare preventivamente uno degli strumenti di composizione stragiudiziale.

Il Tribunale rigetta l’eccezione, procede all’esame del merito e, all’esito di una complessa istruttoria, accerta la responsabilità solidale dell’amministratore di diritto e di due amministratori di fatto. Il danno viene determinato in 61.237,84 euro, comprendendo somme distratte e aggravi patrimoniali derivanti da sanzioni e interessi tributari.

La questione preliminare sulla mediazione

La parte della motivazione dedicata alla mediazione è breve, ma contiene una vera statuizione processuale. Non si tratta di un semplice richiamo allo svolgimento della causa: il Tribunale esamina un’eccezione di improcedibilità, individua la disciplina applicabile e ne esclude l’operatività.

Il punto di partenza è la natura tassativa dell’elenco contenuto nell’art. 5 del d.lgs. 28/2010. La mediazione costituisce condizione di procedibilità soltanto per le controversie espressamente ricondotte dal legislatore alle materie indicate dalla norma. La previsione non può essere estesa a controversie diverse per analogia o sulla base di una generica affinità tematica.

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare contro gli amministratori di una s.r.l. non è compresa in tale elenco. Da ciò il Tribunale fa discendere il rigetto dell’eccezione e la piena procedibilità della domanda giudiziale.

Non tutte le controversie societarie sono soggette alla condizione di procedibilità

La precisazione è particolarmente utile dopo l’ampliamento delle materie soggette a mediazione introdotto dalla riforma Cartabia. Nell’attuale formulazione dell’art. 5 rientrano, tra le altre, le controversie in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, subfornitura e società di persone.

La disposizione non menziona però le controversie societarie in generale. Il riferimento è limitato alle società di persone e non può essere trasformato in una clausola aperta capace di ricomprendere ogni lite riguardante una società, i suoi organi o la responsabilità gestoria.

Nel caso deciso dal Tribunale di Napoli veniva in rilievo una società a responsabilità limitata. L’oggetto della causa non era, inoltre, un rapporto interno tipico di una società di persone, ma l’azione esercitata dalla curatela per ottenere il ristoro dei danni prodotti da condotte di mala gestio. La mera collocazione della controversia nell’area del diritto societario non era quindi sufficiente a far scattare la mediazione obbligatoria.

Una lettura diversa avrebbe finito per sostituire alla formula legislativa «società di persone» la più ampia e diversa categoria delle «controversie societarie». Un simile ampliamento non trova riscontro nel testo della norma e sarebbe difficilmente conciliabile con la necessità di individuare con certezza i casi nei quali l’accesso al giudice è subordinato a un adempimento preliminare.

La natura dell’azione esercitata dalla curatela

La decisione ricorda che l’azione prevista dall’art. 146 della legge fallimentare ha carattere unitario e cumula le pretese che, prima dell’apertura della procedura, spettavano alla società e ai creditori sociali nei confronti degli amministratori. Il curatore agisce per reintegrare il patrimonio sociale e, attraverso di esso, tutelare la massa dei creditori.

La responsabilità fatta valere può avere natura contrattuale con riferimento all’azione sociale e presentare profili diversi rispetto alla tutela dei creditori. Questa articolazione non modifica tuttavia la materia rilevante ai fini della condizione di procedibilità: la controversia rimane un’azione curatela-amministratori relativa alla gestione di una società di capitali.

Il provvedimento utilizza la disciplina dell’art. 146 della legge fallimentare perché il fallimento era stato dichiarato nel luglio 2021. Per le procedure regolate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i poteri del curatore in materia di azioni di responsabilità sono oggi disciplinati dall’art. 255. Il mutamento della fonte normativa non altera il punto affrontato dalla sentenza: neppure la disciplina vigente include automaticamente tali azioni tra quelle soggette a mediazione obbligatoria.

La natura risarcitoria della domanda non basta

I convenuti sembravano attribuire rilievo anche al fatto che la curatela avesse formulato una domanda di risarcimento del danno. Ma l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 non assoggetta alla mediazione ogni controversia risarcitoria.

La norma individua specifiche ipotesi, come il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità. La responsabilità degli amministratori per danni arrecati alla società e ai creditori non è invece menzionata.

Non è dunque la forma della domanda – accertamento, condanna o risarcimento – a determinare da sola l’obbligatorietà della mediazione. Occorre verificare la materia sostanziale della controversia e la sua effettiva riconducibilità a una delle categorie previste dalla legge.

Il profilo temporale: una motivazione corretta nell’esito, ma non del tutto precisa

La causa era stata introdotta nel 2022. Il testo dell’art. 5 applicabile in quel momento non comprendeva ancora le nuove materie inserite dalla riforma Cartabia, tra cui le società di persone. L’estensione della mediazione obbligatoria è divenuta operativa successivamente.

La sentenza del 2026 riproduce invece il catalogo attualmente vigente. Sotto il profilo intertemporale, sarebbe stato più rigoroso verificare la procedibilità della domanda alla luce della disciplina vigente al momento dell’introduzione del giudizio, poiché la curatela non poteva essere onerata, nel 2022, di una condizione preventiva non ancora operativa.

L’imprecisione non incide però sul risultato. L’azione ex art. 146 legge fallimentare contro gli amministratori di una s.r.l. non rientrava nel precedente elenco e non rientra neppure in quello attuale. Il richiamo alle nuove materie rafforza, anzi, la conclusione: anche dopo l’ampliamento legislativo, la previsione resta circoscritta alle società di persone e non comprende le azioni di responsabilità riguardanti le società di capitali.

La distinta eccezione di negoziazione assistita

I convenuti avevano richiamato, in alternativa alla mediazione, anche la negoziazione assistita. La motivazione esamina in modo espresso soltanto il catalogo dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e non dedica un autonomo passaggio alla seconda eccezione.

Il rigetto è comunque corretto. La negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità, fuori dai casi soggetti a mediazione e dalle altre esclusioni previste dalla legge, per le domande di pagamento di somme non eccedenti 50.000 euro. Nel giudizio napoletano la curatela aveva formulato una pretesa principale superiore a 200.000 euro.

La soglia deve essere verificata sulla base della domanda proposta, non del minor importo eventualmente riconosciuto all’esito del giudizio. Il fatto che la condanna sia stata poi limitata a 61.237,84 euro non rende retroattivamente obbligatoria la negoziazione, e comunque anche tale importo resta superiore al limite previsto dalla legge.

La sentenza avrebbe potuto chiarire espressamente questo punto. La mancata motivazione autonoma non compromette la decisione, ma offre l’occasione per ricordare che mediazione e negoziazione assistita non sono rimedi intercambiabili: ciascuno ha presupposti, ambito applicativo ed eccezioni propri.

Mediazione e negoziazione non operano secondo una regola residuale automatica

Non è corretto ritenere che, quando una controversia non rientra nella mediazione obbligatoria, debba necessariamente essere preceduta dalla negoziazione assistita. La seconda procedura non costituisce un rimedio residuale generale.

Per la mediazione è decisiva, in primo luogo, l’appartenenza della controversia a una delle materie indicate dall’art. 5. Per la negoziazione assistita relativa alle domande di pagamento rilevano invece la natura della pretesa, il valore non superiore a 50.000 euro e l’assenza delle specifiche esclusioni legislative.

Nel caso esaminato mancavano entrambi i presupposti: la controversia non apparteneva a una materia soggetta a mediazione e la domanda superava la soglia della negoziazione assistita. La curatela poteva quindi agire direttamente in giudizio.

L’assenza di obbligatorietà non esclude la ricerca di un accordo

Il giudizio offre anche un secondo elemento di interesse. Dopo avere escluso la necessità di una procedura preventiva, il giudice aveva formulato alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. Uno dei convenuti aveva personalmente rifiutato la proposta e la curatela aveva chiesto che tale comportamento fosse valutato nella regolamentazione delle spese.

La vicenda mostra che l’assenza di una condizione di procedibilità non rende la controversia estranea agli strumenti consensuali. Una lite societaria o concorsuale può non essere soggetta a mediazione obbligatoria e, nello stesso tempo, presentare margini per una mediazione volontaria, una trattativa diretta o una proposta conciliativa del giudice.

I diversi strumenti non devono però essere sovrapposti. La proposta formulata ai sensi dell’art. 185-bis appartiene al processo ed è opera del giudice; la mediazione si svolge davanti a un terzo imparziale e può essere volontaria, demandata o obbligatoria per legge. La sentenza non attribuisce al rifiuto della proposta una specifica conseguenza sanzionatoria, poiché le spese vengono regolate sulla base della soccombenza, della solidarietà e del principio di causalità.

Non conoscendo il contenuto della proposta e le ragioni del diniego, non è possibile ricavare dalla decisione un principio generale sulle conseguenze del rifiuto. Il dato è comunque significativo: il giudice ha ritenuto opportuno tentare una composizione anche in una causa complessa, con pluralità di parti e contestazioni sulla responsabilità di amministratori di diritto e di fatto.

La tassatività non impedisce una lettura sostanziale delle materie

La decisione richiama il carattere chiuso dell’elenco legislativo. Questo non significa che le materie debbano essere individuate mediante un criterio puramente nominalistico. In molte controversie è necessario esaminare la causa petendi, il rapporto sostanziale dedotto e il bene della vita richiesto.

La tassatività impedisce però di creare nuove categorie non previste. È possibile interpretare il significato di una materia indicata dalla legge; non è possibile sostituirla con una materia più ampia. Nel caso delle «società di persone», il confine testuale è particolarmente chiaro e non consente di includere una s.r.l. soltanto perché la lite riguarda la responsabilità dei suoi amministratori.

Il criterio adottato dal Tribunale appare quindi condivisibile: prima si individua la natura effettiva dell’azione, poi si verifica se essa rientri in una categoria legislativa. Se la risposta è negativa, non può essere imposta una condizione di procedibilità sulla base di una generica vicinanza al diritto societario.

Le indicazioni operative

La sentenza è utile per i curatori, per i difensori degli amministratori e per gli organismi di mediazione. Prima di eccepire o dichiarare l’improcedibilità di un’azione di responsabilità occorre verificare con precisione la forma societaria, la natura della domanda e il testo normativo applicabile al momento dell’introduzione del giudizio.

Nelle azioni riguardanti amministratori di società di capitali non è sufficiente richiamare la categoria generale delle controversie societarie. Occorre individuare un diverso e specifico titolo di obbligatorietà, che potrebbe derivare, ad esempio, da una clausola di mediazione contenuta nello statuto o in un accordo, sempre che ne ricorrano i presupposti. Nella sentenza non risulta dedotta alcuna clausola di questo tipo.

L’eccezione di negoziazione assistita deve essere formulata e verificata separatamente, considerando il valore della domanda al momento della proposizione. Un richiamo cumulativo o alternativo ai due strumenti, senza indicare quale disciplina sarebbe concretamente applicabile, rischia di risultare generico e infondato.

L’assenza di obbligatorietà non impedisce infine di valutare una mediazione volontaria. Le azioni di responsabilità gestoria possono coinvolgere ricostruzioni contabili, rapporti familiari o personali, pluralità di soggetti e problemi di effettiva recuperabilità del credito: elementi che, in alcuni casi, possono rendere utile una soluzione negoziata anche quando la legge non la impone.

Valutazione della decisione

La conclusione del Tribunale è corretta e merita di essere valorizzata. Il riferimento alle società di persone introdotto nell’art. 5 non ha trasformato la mediazione in una condizione generale per il contenzioso societario. L’azione della curatela contro gli amministratori di una s.r.l. resta estranea al catalogo legale.

La motivazione avrebbe potuto essere più completa su due aspetti. Il primo è il diritto intertemporale, poiché la causa era stata introdotta prima dell’entrata in operatività dell’ampliamento disposto dalla riforma Cartabia. Il secondo è la negoziazione assistita, la cui inapplicabilità discendeva autonomamente dal valore della domanda.

Si tratta, tuttavia, di lacune che non incidono sul dispositivo. La sentenza offre un principio chiaro e utile, soprattutto perché evita una lettura eccessivamente estensiva dell’obbligo di mediazione e conserva la distinzione tra le controversie relative alle società di persone e quelle concernenti le società di capitali.

Il principio

L’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 della legge fallimentare nei confronti degli amministratori, di diritto o di fatto, di una società a responsabilità limitata non è soggetta alla mediazione obbligatoria, poiché non rientra nel catalogo tassativo delle materie previste dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il riferimento legislativo alle controversie in materia di società di persone non può essere esteso alle società di capitali né a ogni controversia di natura societaria. La negoziazione assistita non costituisce, a sua volta, condizione di procedibilità quando la domanda di pagamento eccede il limite di 50.000 euro.

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Negoziazione assistita

Numero delle sentenze presenti nella banca dati: 1054

Azione del curatore contro gli amministratori di una s.r.l.: la mediazione non è obbligatoria

L'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare contro gli amministratori, di diritto e di fatto, di una s.r.l. non è soggetta a mediazione obbligatoria, poiché il riferimento dell'art. 5 d.lgs. 28/2010 alle società di persone non si estende alle società di capitali. Il Tribunale di Napoli esclude anche la negoziazione assistita, data la domanda superiore a 50.000 euro, e accerta la responsabilità solidale degli amministratori per 61.237,84 euro.

Data sentenza: 18/06/2026
N° sentenza: 10159
Curia: Tribunale di Napoli
Argomento/i: Condizione di procedibilità +1
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Rivelare in aula l’offerta della negoziazione assistita: il CNF conferma la censura per l’avvocato

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 4/2026, rigetta il ricorso e conferma la sanzione della censura a carico dell'avvocato che ha riferito in udienza la proposta conciliativa avanzata dalla propria assistita nel corso di una negoziazione assistita conclusasi con esito negativo. La condotta viola l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 132/2014, che costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 4-bis della medesima norma. Non rileva la scriminante del diritto di difesa, che attiene al diverso rapporto tra avvocato e cliente, né la reazione a una presunta provocazione della controparte.

Data sentenza: 27/01/2026
N° sentenza: 4
Curia: Consiglio Nazionale Forense
Giudice: Giovanna Ollà
Argomento/i: Negoziazione assistita +1
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Negoziazione assistita e rifiuto dell’invito: la Cassazione esclude nuovi termini di decadenza

L'art. 8 D.L. 132/2014 non introduce un autonomo termine di decadenza per la proposizione della domanda giudiziale in caso di rifiuto dell'invito a negoziazione assistita. La norma impedisce, per una sola volta, la decadenza già prevista dalla legge per specifiche domande di merito (ad esempio l'impugnazione di una delibera condominiale o societaria), senza creare nuovi termini per azioni che di per sé non sono altrimenti soggette a decadenza.

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Addebito separazione: violenza ha efficacia causale autonoma

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Regresso bancario contro l’ex amministratore: perché qui la mediazione obbligatoria non si applica

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo relativa all'azione di regresso esercitata da una banca contro un ex componente del consiglio di amministrazione per una sanzione Banca d'Italia pagata in solido ex art. 145, comma 10, TUB, il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, rigetta l'eccezione di improcedibilità. Il procedimento monitorio è escluso dall'obbligo di negoziazione assistita e l'azione di regresso bancario non rientra tra le materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità ex d.lgs. n. 28/2010.

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Auto usata con vizi: la negoziazione assistita non serve se in causa c’è un consumatore

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La mediazione sostituisce la negoziazione assistita: lo conferma il Tribunale di Nola

In tema di condizioni di procedibilità, l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 può essere sollevata soltanto dal convenuto citato in giudizio, e non anche dal terzo chiamato in causa: un'interpretazione estensiva della norma, che consentirebbe più tentativi di ADR in tempi diversi nello stesso giudizio, sarebbe incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo. In ogni caso, quando la parte attrice abbia comunque esperito un tentativo di mediazione, questo risponde alla medesima ratio deflattiva della negoziazione assistita e può validamente sostituirla, assolvendo la condizione di procedibilità anche nelle materie in cui la mediazione non sarebbe obbligatoria.

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Danni da infiltrazioni condominiali: quando la mediazione obbligatoria non si applica

Il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino e provenienti dalle parti comuni non rientra tra le materie di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010, poiché non attiene alla violazione o errata applicazione delle norme sul condominio (artt. 1117-1139 c.c. e 61-72 disp. att. c.c.), ma configura un'ordinaria azione di risarcimento danni. Analogamente, la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità quando la domanda superi i 50.000 euro. Ne consegue che, non essendo la mediazione obbligatoria nel caso concreto, è infondata anche l'eccezione secondo cui il tentativo comunque esperito sarebbe stato viziato dalla mancata partecipazione di un comproprietario.

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Materia/e: Condominio

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Ripetizione di indebito su un comodato del 2004: la mediazione in materia di locazione era la via corretta

Nelle controversie in materia di locazione, la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 è integrata dal tentativo obbligatorio di mediazione, correttamente esperito quando risulti in atti il verbale negativo per mancata adesione della parte invitata, a prescindere dall'eventuale eccezione, sollevata dai convenuti, circa la possibile alternativa applicabilità della negoziazione assistita. Nel merito, l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si prescrive nel termine ordinario di dieci anni decorrente dal pagamento, ed è inammissibile la contestuale azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito di residualità, quando la domanda tipica sia stata comunque esperibile in astratto.

Data sentenza: 12/06/2026
N° sentenza: 2605
Curia: Tribunale di Nola
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Locazione

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Compensi professionali e mediazione: perché la condizione di procedibilità non si estende al terzo chiamato

Nelle controversie relative a compensi per prestazione d'opera intellettuale, la condizione di procedibilità è costituita dalla mediazione e non dalla negoziazione assistita. In ogni caso, tale condizione si applica al solo rapporto principale dedotto in giudizio e non si estende alle domande rivolte al terzo chiamato in causa: l'esperimento in tempi diversi, nell'ambito dello stesso giudizio, di più tentativi di mediazione o negoziazione assistita sarebbe incompatibile con il principio di ragionevole durata del processo.

Data sentenza: 26/03/2026
N° sentenza: 255
Curia: Tribunale di Massa
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo

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Mediazione “più garantista” della negoziazione assistita: il Tribunale di Caltagirone conferma l’orientamento prevalente

L'azione di risarcimento del danno proposta anche nei confronti della compagnia assicuratrice è procedibile senza il previo esperimento della negoziazione assistita, purché sia stata svolta la mediazione: secondo la giurisprudenza prevalente, la mediazione costituisce un tentativo più garantista, idoneo ad assolvere la medesima funzione deflattiva della negoziazione assistita e a sostituirla validamente. Nel merito, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per una vetrata priva di segnalazione, contraria al D.Lgs. 81/2008, concorre con la responsabilità dei genitori per omessa vigilanza sul minore, in un rapporto di corresponsabilità del 70% a 30%.

Data sentenza: 13/06/2026
N° sentenza: 249
Curia: Tribunale di Caltagirone
Argomento/i: Negoziazione assistita +1
Materia/e: Risarcimento danni

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Frutti civili tra coeredi: la mediazione sulla divisione copre anche l’indennità da mancato godimento

L'eccezione di improcedibilità per pretesa incongruenza tra l'oggetto dell'istanza di mediazione e l'oggetto della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, deve essere sollevata tempestivamente e non può essere proposta per la prima volta in appello; nel merito, un'istanza di mediazione che includa tra le ragioni della pretesa il "rendiconto dei frutti civili" dell'immobile in comunione copre anche la successiva domanda di indennità per il godimento esclusivo del bene da parte di uno dei condividenti. È invece irrilevante l'omesso invito alla negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014 quando la domanda risulti qualificata come richiesta di frutti civili tra condividenti, soggetta al diverso e alternativo tentativo obbligatorio di mediazione.

Data sentenza: 24/03/2026
N° sentenza: 2192
Curia: Corte d'Appello di Napoli
Argomento/i: Negoziazione assistita
Materia/e: Eredità

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Le sentenze più lette

Negoziazione al posto della mediazione demandata? Improcedibile

Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 289/2026, ha sancito l'improcedibilità di una domanda in cui l'attore ha attivato la negoziazione assistita invece della mediazione obbligatoria ordinata dal giudice. I due istituti non sono equipollenti poiché la mediazione offre maggiori garanzie grazie alla presenza di un terzo neutrale. Tale distinzione rende la mediazione un filtro prevalente e insostituibile; pertanto, l'inosservanza dell'ordine giudiziale preclude l'accesso al merito della causa.

Data sentenza: 10/02/2026
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Improcedibile la domanda in violazione della clausola di mediazione

Il Tribunale di Lecce, con la sentenza n. 3541/2025, ha stabilito che il ricorso per decreto ingiuntivo è improcedibile se il contratto prevede una clausola di mediazione preventiva. In un caso di mutuo, il creditore ha agito in via monitoria ignorando l'obbligo di ricorrere all'organismo di conciliazione bancaria. Poiché tale pattuizione vincola le parti e prevale sulle norme generali, l'omissione del tentativo stragiudiziale preclude l'esame del merito, determinando la revoca del provvedimento emesso.

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Controversie di lavoro con decreto ingiuntivo: sono soggette alla mediazione?

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400/2026, ha stabilito che nelle controversie di lavoro l'opposizione a decreto ingiuntivo non richiede la mediazione obbligatoria. L'art. 5-bis del D.Lgs. 28/2010 si applica solo alle materie civili e commerciali, mentre il rito del lavoro segue una disciplina autonoma che non prevede tale onere come condizione di procedibilità. Nel caso specifico, l'opposizione è stata rigettata, confermando il credito e la responsabilità solidale del cessionario.

Data sentenza: 02/02/2026
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Giudice: Umberto Buonassisi
Argomento/i: controversie di lavoro
Materia/e: Decreto ingiuntivo

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Eccezione di incompetenza territoriale organismo mediazione anche nel merito

Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza n. 105/2026, ha sancito che l'omessa contestazione dell'incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione non preclude l'eccezione di incompetenza del giudice nel merito. In un caso di surrogazione assicurativa per danni da incendio, è stata confermata l'efficacia di una clausola di foro esclusivo. Sebbene il silenzio in mediazione sia stato ritenuto contrario alla buona fede, esso non sana il difetto di competenza del tribunale né costituisce rinuncia al foro pattizio.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Trani
Giudice: Claudio Di Giacinto
Argomento/i: Incompetenza territoriale
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Luce e gas: conciliazione obbligatoria per clienti finali

Secondo la sentenza n. 1031/2026 del Tribunale di Napoli, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal TICO per le forniture di energia segue una logica asimmetrica. Tale onere grava esclusivamente sui clienti finali che intendono agire contro gli operatori, non essendo richiesto ai gestori quando promuovono azioni per il recupero crediti. Per tale motivo, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da un utente, confermando la natura unidirezionale della tutela.

Data sentenza: 22/01/2026
Curia: Tribunale di Napoli
Giudice: Flora Vollero
Argomento/i: Forniture di energia
Materia/e: Conciliazione obbligatoria

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Controversie agrarie: prelazione e retratto sono conciliabili?

Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 218/2026, ha stabilito che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie sui contratti agrari non si applica alle azioni di prelazione e retratto. Poiché tali istanze mirano all'acquisto della proprietà e non all'esecuzione di un rapporto contrattuale in essere, non sono soggette al filtro preventivo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. Pertanto, la domanda giudiziale è immediatamente procedibile senza che ciò causi improcedibilità.

Data sentenza: 26/01/2026
Curia: Tribunale di Latina
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Mediazione e domanda giudiziale: la mancata simmetria determina improcedibilità

Il Tribunale di Gela (sent. 54/2026) ha ribadito che l'impugnazione di delibere condominiali richiede una rigorosa simmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto di citazione. La mediazione non è un mero formalismo, ma una condizione di procedibilità: l'indicazione di vizi generici in fase stragiudiziale non copre nuove doglianze di annullabilità introdotte in giudizio, che risultano quindi improcedibili e decadute. Restano invece esenti da tale rigore i vizi di nullità, rilevabili d'ufficio e non soggetti a termini.

Data sentenza: 21/01/2026
Curia: Tribunale di Gela
Materia/e: Domanda giudiziale improcedibile

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Impugnazione delibera e decadenza: serve comunicazione al condominio

Secondo la sentenza n. 36/2026 del Tribunale di Imperia, il solo deposito della domanda di mediazione non è sufficiente a interrompere il termine di decadenza di 30 giorni per l'impugnazione delle delibere condominiali ex art. 1137 c.c. L'effetto interruttivo scatta esclusivamente quando la comunicazione dell'istanza giunge a conoscenza del Condominio, equiparando l'atto alla notifica di una citazione. Pertanto, il condomino deve agire con diligenza affinché l'atto sia recettizio entro il termine perentorio.

Data sentenza: 20/01/2026
Curia: Tribunale di Imperia
Giudice: Fausta Pezzati
Argomento/i: Decadenza dal diritto di impugnare
Materia/e: impugnazione delibera condominiale

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Domanda procedibile se primo incontro mediazione entro udienza di rinvio

Il Tribunale di Foggia (sent. 175/2026) ha stabilito che la condizione di procedibilità della domanda è soddisfatta se le parti svolgono il primo incontro di mediazione entro l'udienza di rinvio. Il superamento del termine massimo di durata del procedimento non determina l'improcedibilità, poiché tale limite ha natura dilatoria per il processo e non perentoria per le parti. Tale orientamento tutela il diritto di azione e l'accesso alla giustizia, privilegiando il tentativo di conciliazione rispetto ai formalismi.

Data sentenza: 29/01/2026
Curia: Tribunale di Foggia
Giudice: Giovanna Cice
Argomento/i: Domanda procedibile
Materia/e: Primo incontro di mediazione

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Mediazione presso organismo incompetente se c’è accordo tra le parti, anche tacito

Il Tribunale di Belluno, con la sentenza n. 34/2026, ha stabilito che la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, ex art. 4 D.Lgs. 28/2010, ha natura derogabile. Tale deroga può avvenire anche tacitamente: la partecipazione agli incontri senza sollevare eccezioni e l'accettazione del regolamento integrano un'accettazione implicita della sede. Pertanto, chi partecipa a una mediazione in un distretto diverso da quello naturale non può poi invocare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Data sentenza: 13/01/2026
Curia: Tribunale di Belluno
Giudice: Annalisa Giusti
Argomento/i: Competenza territoriale
Materia/e: Mediazione organismo incompetente

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Proposta di mediazione dell’assemblea dei condomini non ha vincolo di riservatezza

Il Tribunale di Vallo della Lucania (ord. 1202/2026) ha stabilito che una delibera assembleare condominiale, pur redatta per essere proposta in mediazione, non è coperta dalla riservatezza ex art. 9 Dlgs 28/2010. Trattandosi di un atto deliberativo autonomo e non di una dichiarazione resa nel setting negoziale, il documento è pienamente producibile in giudizio. Tale principio ha portato al rigetto della sospensione di una delibera su posti auto, poiché mancava il periculum in mora.

Data sentenza: 12/01/2026
Curia: Tribunale di Vallo della Lucania
Giudice: Antonella Rosato
Argomento/i: Condominio
Materia/e: Proposta di mediazione

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Telecomunicazioni: il valore della funzione conciliativa

La sentenza n. 725/2026 del Tribunale di Bologna stabilisce che, nelle liti sulle telecomunicazioni, il tentativo obbligatorio di conciliazione non deve essere un mero adempimento burocratico. Il giudice non può limitarsi a un controllo formale sull'organismo adito, ma deve verificare l'effettiva funzione conciliativa. Pertanto, se le parti si sono confrontate davanti a un terzo imparziale su una controversia specifica, la condizione di procedibilità è soddisfatta, evitando inutili ostacoli processuali.

Data sentenza: 23/01/2026
Curia: Tribunale di Bologna
Giudice: Marco D’Orazi
Argomento/i: La funzione conciliativa
Materia/e: Telecomunicazioni

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