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Il caso: un bambino sbatte la testa contro una vetrata trasparente

Un minore di sette anni, mentre si trovava con i genitori nella sala da pranzo di un agriturismo, sbatteva violentemente il capo contro una vetrata completamente trasparente e priva di qualsiasi segnalazione, procurandosi una ferita lacerocontusa alla regione frontale destra. I genitori, in nome e per conto del figlio, citavano in giudizio la struttura ricettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia), chiedendo il risarcimento dei danni fisici patiti, quantificati in circa 6.490 euro.

La società convenuta chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata. Quest’ultima, costituendosi, sollevava in via preliminare l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, contestava l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., sostenendo l’assoluta visibilità dei luoghi e la condotta abnorme del minore, non adeguatamente sorvegliato dai genitori.

La mediazione sostituisce validamente la negoziazione assistita

Il punto di maggior interesse della sentenza è la soluzione della questione preliminare. Il Tribunale rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice, affermando che l’azione di risarcimento è procedibile anche senza il previo esperimento della negoziazione assistita, purché si sia svolta la mediazione.

Il giudice aderisce espressamente all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che considera la mediazione “un tentativo più garantista, capace di assolvere la funzione deflattiva e di sostituire validamente la negoziazione assistita”. Si tratta di un principio netto, che riconosce alla mediazione una funzione equivalente, se non superiore, a quella della negoziazione assistita: chi ha già tentato la mediazione può ritenersi al riparo da eccezioni di improcedibilità fondate sulla mancata attivazione della negoziazione assistita, anche nelle materie di responsabilità civile con coinvolgimento assicurativo.

Il merito: responsabilità della struttura e concorso di colpa dei genitori

Superata la questione processuale, il Tribunale accoglie la domanda nel merito, ma non integralmente. La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia: nel caso di specie, la vetrata trasparente e priva di segnalazione ha costituito la causa diretta del danno, in violazione dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, che impone di segnalare chiaramente le pareti completamente vetrate nei locali frequentati dal pubblico, fino a un’altezza di un metro dal pavimento.

Le testimonianze raccolte in giudizio hanno tuttavia rivelato che i bambini presenti nella sala si rincorrevano, passando dall’interno all’esterno del locale, e che l’impatto non è stato causato solo dalla vetrata ma anche dalla corsa veloce e scomposta del minore. Il Tribunale ha quindi ravvisato una responsabilità concorrente dei genitori, ai sensi dell’art. 2048 c.c., per omessa vigilanza in un ambiente affollato: consentire a un bambino di sette anni di correre liberamente tra i tavoli integra, secondo il giudice, una negligenza che ha contribuito alla causazione del danno nella misura del 30%.

La quantificazione del danno

Sulla base della consulenza tecnica medico legale, le lesioni sono state qualificate come danno biologico permanente dell’1% e inabilità temporanea parziale al 50% per dieci giorni, cui si aggiungono le spese mediche documentate. Il danno complessivo, quantificato in 1.810,30 euro, è stato decurtato del 30% per il concorso di colpa dei genitori, portando la condanna in solido della struttura e della compagnia assicuratrice a 1.267,21 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro.

Implicazioni operative per avvocati e mediatori

La sentenza offre un argomento solido per chi assiste danneggiati in controversie che coinvolgono compagnie assicuratrici: la mediazione, anche quando non specificamente qualificata come tale dalla norma di riferimento, viene riconosciuta dalla giurisprudenza come strumento equivalente, e per certi versi preferibile, alla negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda. Un secondo profilo pratico riguarda la responsabilità delle strutture ricettive: la conformità agli standard di sicurezza sulle superfici vetrate non esonera dal considerare, nella ripartizione delle responsabilità, anche il dovere di vigilanza dei genitori sui minori in ambienti affollati.

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Mediazione “più garantista” della negoziazione assistita: il Tribunale di Caltagirone conferma l’orientamento prevalente

L’azione di risarcimento del danno proposta anche nei confronti della compagnia assicuratrice è procedibile senza il previo esperimento della negoziazione assistita, purché sia stata svolta la mediazione: secondo la giurisprudenza prevalente, la mediazione costituisce un tentativo più garantista, idoneo ad assolvere la medesima funzione deflattiva della negoziazione assistita e a sostituirla validamente. Nel merito, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per una vetrata priva di segnalazione, contraria al D.Lgs. 81/2008, concorre con la responsabilità dei genitori per omessa vigilanza sul minore, in un rapporto di corresponsabilità del 70% a 30%.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 13/06/2026
N° sentenza: 249
Curia: Tribunale di Caltagirone
Argomento/i: Eccezione d'Improcedibilità, Negoziazione assistita
Materia/e: Risarcimento danni

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Il caso: un bambino sbatte la testa contro una vetrata trasparente

Un minore di sette anni, mentre si trovava con i genitori nella sala da pranzo di un agriturismo, sbatteva violentemente il capo contro una vetrata completamente trasparente e priva di qualsiasi segnalazione, procurandosi una ferita lacerocontusa alla regione frontale destra. I genitori, in nome e per conto del figlio, citavano in giudizio la struttura ricettiva ai sensi dell’art. 2051 c.c. (responsabilità da cose in custodia), chiedendo il risarcimento dei danni fisici patiti, quantificati in circa 6.490 euro.

La società convenuta chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice per essere manlevata. Quest’ultima, costituendosi, sollevava in via preliminare l’eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e, nel merito, contestava l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., sostenendo l’assoluta visibilità dei luoghi e la condotta abnorme del minore, non adeguatamente sorvegliato dai genitori.

La mediazione sostituisce validamente la negoziazione assistita

Il punto di maggior interesse della sentenza è la soluzione della questione preliminare. Il Tribunale rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice, affermando che l’azione di risarcimento è procedibile anche senza il previo esperimento della negoziazione assistita, purché si sia svolta la mediazione.

Il giudice aderisce espressamente all’orientamento giurisprudenziale prevalente, che considera la mediazione “un tentativo più garantista, capace di assolvere la funzione deflattiva e di sostituire validamente la negoziazione assistita”. Si tratta di un principio netto, che riconosce alla mediazione una funzione equivalente, se non superiore, a quella della negoziazione assistita: chi ha già tentato la mediazione può ritenersi al riparo da eccezioni di improcedibilità fondate sulla mancata attivazione della negoziazione assistita, anche nelle materie di responsabilità civile con coinvolgimento assicurativo.

Il merito: responsabilità della struttura e concorso di colpa dei genitori

Superata la questione processuale, il Tribunale accoglie la domanda nel merito, ma non integralmente. La responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia: nel caso di specie, la vetrata trasparente e priva di segnalazione ha costituito la causa diretta del danno, in violazione dell’art. 63 del D.Lgs. 81/2008, che impone di segnalare chiaramente le pareti completamente vetrate nei locali frequentati dal pubblico, fino a un’altezza di un metro dal pavimento.

Le testimonianze raccolte in giudizio hanno tuttavia rivelato che i bambini presenti nella sala si rincorrevano, passando dall’interno all’esterno del locale, e che l’impatto non è stato causato solo dalla vetrata ma anche dalla corsa veloce e scomposta del minore. Il Tribunale ha quindi ravvisato una responsabilità concorrente dei genitori, ai sensi dell’art. 2048 c.c., per omessa vigilanza in un ambiente affollato: consentire a un bambino di sette anni di correre liberamente tra i tavoli integra, secondo il giudice, una negligenza che ha contribuito alla causazione del danno nella misura del 30%.

La quantificazione del danno

Sulla base della consulenza tecnica medico legale, le lesioni sono state qualificate come danno biologico permanente dell’1% e inabilità temporanea parziale al 50% per dieci giorni, cui si aggiungono le spese mediche documentate. Il danno complessivo, quantificato in 1.810,30 euro, è stato decurtato del 30% per il concorso di colpa dei genitori, portando la condanna in solido della struttura e della compagnia assicuratrice a 1.267,21 euro, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro.

Implicazioni operative per avvocati e mediatori

La sentenza offre un argomento solido per chi assiste danneggiati in controversie che coinvolgono compagnie assicuratrici: la mediazione, anche quando non specificamente qualificata come tale dalla norma di riferimento, viene riconosciuta dalla giurisprudenza come strumento equivalente, e per certi versi preferibile, alla negoziazione assistita ai fini della procedibilità della domanda. Un secondo profilo pratico riguarda la responsabilità delle strutture ricettive: la conformità agli standard di sicurezza sulle superfici vetrate non esonera dal considerare, nella ripartizione delle responsabilità, anche il dovere di vigilanza dei genitori sui minori in ambienti affollati.

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