Scarica Sentenza Tribunale di Massa n. 255-2026
Una società agricola si opponeva a un decreto ingiuntivo con cui un geometra le aveva richiesto il pagamento di compensi professionali per attività di progettazione e direzione lavori relativi alla ristrutturazione edilizia di un fabbricato. L’opponente sosteneva di non dover alcuna somma, contestando l’esecuzione di opere extracapitolato e affermando di avere già versato importi superiori al dovuto sulla base di un computo metrico predisposto ai fini dell’ottenimento di un finanziamento pubblico regionale.
Il geometra, costituendosi, chiedeva la chiamata in causa della propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile professionale. Quest’ultima, una volta chiamata in causa, sollevava in via preliminare l’eccezione di improcedibilità dell’azione proposta nei confronti del professionista, per omesso esperimento della negoziazione assistita ex art. 3 D.L. 132/2014.
Prestazione d’opera intellettuale: la condizione di procedibilità corretta è la mediazione
Il Tribunale rigetta l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla compagnia assicuratrice, chiarendo un primo punto di rilievo pratico: nelle controversie relative a compensi per prestazione d’opera intellettuale, come quella dedotta in giudizio, la condizione di procedibilità applicabile non è la negoziazione assistita, bensì la mediazione. Si tratta di una precisazione utile per chi assiste professionisti (geometri, ingegneri, architetti, avvocati) in controversie sui propri compensi: l’errata individuazione dello strumento di ADR applicabile può condurre a eccezioni di improcedibilità infondate, come accaduto nel caso di specie.
L’obbligo di mediazione non si estende al terzo chiamato in causa
Il secondo e più rilevante principio affermato dalla sentenza riguarda l’ambito soggettivo di applicazione della condizione di procedibilità. Il Tribunale osserva che tale condizione, quale che sia lo strumento applicabile tra mediazione e negoziazione assistita, riguarda il rapporto principale dedotto in lite, ma non si estende alle domande rivolte a soggetti ulteriori che entrano nel giudizio per effetto dell’integrazione del contraddittorio, come il terzo chiamato in garanzia.
Il giudice richiama un orientamento ormai diffuso tra gli uffici giudiziari di merito (tra cui Trib. Bari, Trib. Mantova, Trib. Palermo e Trib. Napoli), secondo cui l’obbligo del tentativo di mediazione non si estende alla chiamata in causa del terzo: le domande rivolte a questi soggetti non sono sottoposte ad alcuna condizione di procedibilità autonoma. La ragione è di ordine sistematico: consentire l’esperimento, in tempi diversi e nell’ambito dello stesso giudizio, di più procedimenti di ADR per ciascuna parte via via chiamata in causa produrrebbe un’inevitabile dilatazione dei tempi di definizione della lite, incompatibile con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo e con le esigenze di efficiente amministrazione della giustizia.
Il merito: l’opposizione respinta e il compenso confermato
Nel merito, il Tribunale rigetta integralmente l’opposizione. Il computo metrico redatto secondo il prezziario regionale, su cui l’opponente fondava la propria tesi di aver già pagato importi superiori al dovuto, risultava predisposto al solo fine di ottenere il finanziamento pubblico, mentre il rapporto negoziale tra le parti prevedeva corrispettivi di mercato, come risultante dal computo metrico di fine lavori, mai specificamente contestato nel corso del giudizio. Anche le contestazioni relative a presunti vizi dell’opera sono state ritenute tardive, generiche e prive di riscontro probatorio. Il Tribunale ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società agricola opponente al pagamento del compenso professionale, oltre interessi e spese di lite.
Implicazioni operative per avvocati e mediatori
La sentenza offre due indicazioni operative di rilievo pratico. La prima riguarda la corretta individuazione dello strumento di ADR applicabile alle controversie sui compensi professionali derivanti da prestazione d’opera intellettuale, che ricadono nell’ambito della mediazione obbligatoria e non della negoziazione assistita. La seconda, di portata più generale, chiarisce che la condizione di procedibilità non si propaga automaticamente a tutti i soggetti coinvolti nel processo per effetto di chiamate in causa successive: un principio che semplifica la gestione dei giudizi con pluralità di parti e riduce il rischio di eccezioni dilatorie basate su una lettura estensiva delle norme sulla mediazione e sulla negoziazione assistita.