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Il caso: la proposta di negoziazione assistita riferita al giudice del Tribunale di Forlì

La vicenda nasce da un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Forlì. All’udienza del 4 luglio 2019 il giudice rilevava il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 del D.L. 132/2014 e assegnava alle parti quindici giorni per attivare la negoziazione assistita, segnalando altresì l’opportunità, ai fini conciliativi, che la parte resistente versasse un acconto alla controparte.

La negoziazione si concludeva senza accordo, come risultava dal verbale del 22 novembre 2019. Le parti tornavano quindi davanti al giudice all’udienza del 15 gennaio 2020. In quella sede il difensore della parte attrice dichiarava che la resistente non aveva versato l’acconto sollecitato dal giudice. L’avvocato che assisteva la resistente replicava riferendo che, nel corso della negoziazione assistita, la propria cliente aveva formulato una proposta di chiusura della vertenza per 2.000 euro oltre oneri, proposta che era stata respinta senza ulteriore trattativa.

Il legale di controparte presentava un esposto disciplinare, ritenendo che la rivelazione in udienza della proposta violasse la riservatezza della negoziazione assistita. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Bologna accertava la responsabilità dell’incolpato per violazione degli artt. 9 e 28, secondo comma, del Codice Deontologico Forense e irrogava la sanzione della censura. L’avvocato proponeva ricorso al CNF, sostenendo di non aver rivelato informazioni di merito ma solo un dato economico, e di aver agito nell’esercizio del diritto di difesa per rettificare quanto affermato dalla controparte sul mancato pagamento dell’acconto.

Il ragionamento del CNF: la riservatezza nella negoziazione assistita non ammette distinzioni di contenuto

Il Consiglio Nazionale Forense inquadra correttamente la condotta nell’ambito dell’art. 9, comma 2, del D.L. 132/2014 (in relazione all’art. 9 CDF sui doveri di lealtà e correttezza), più che nell’art. 28, secondo comma, CDF invocato dal CDD di Bologna. Secondo il Collegio, la norma tutela in modo assoluto la libertà negoziale, presupposto indispensabile per favorire l’esito conciliativo della procedura, senza distinguere tra informazioni di merito e dati meramente procedurali o economici. Il divieto di utilizzazione in giudizio copre sia le dichiarazioni rese dalla propria parte (profilo attivo) sia le informazioni acquisite dalla controparte (profilo passivo): la linea di confine, spiega la sentenza, non passa per il contenuto della dichiarazione ma per la sua provenienza. Riferire in giudizio l’offerta economica avanzata dalla propria assistita in negoziazione integra quindi comunque la violazione, a prescindere dal fatto che non si trattasse di informazioni di merito sulla causa.

Il CNF osserva inoltre che, sul piano disciplinare, il dovere di riservatezza nella negoziazione assistita risulta “ancor più stringente” di quello previsto per la mediazione dall’art. 10 del D.Lgs. 28/2010, perché il comma 4-bis dell’art. 9 del D.L. 132/2014 tipizza espressamente la rilevanza disciplinare della violazione, mentre una previsione equivalente non compare nel D.Lgs. 28/2010. È importante precisare che si tratta di una differenza limitata alla tecnica normativa con cui il legislatore ha collegato la violazione a una conseguenza disciplinare esplicita, non di una minore tutela sostanziale della riservatezza in mediazione. Anche in mediazione la riservatezza resta presidiata dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010 e, per l’avvocato che assiste le parti, dal segreto professionale e dai doveri generali di lealtà e correttezza di cui all’art. 9 CDF: l’assenza di una norma disciplinare “dedicata” non equivale a un vuoto di tutela.

Quanto alla scriminante invocata dal ricorrente, il CNF chiarisce che il diritto di difesa di cui all’art. 28, quarto comma, CDF opera con riferimento al segreto professionale, che riguarda il rapporto interno tra avvocato e cliente, non le dichiarazioni rese dalla parte assistita alla controparte nel corso della negoziazione. La finalità difensiva, peraltro, poteva essere perseguita reiterando l’offerta economica direttamente davanti al giudice, senza necessità di rivelarne la genesi nella procedura extragiudiziale. Il Collegio respinge infine la richiesta di attivare i poteri ispettivi ex art. 63 della L. 247/2012 su altri procedimenti disciplinari, ritenendo che tale funzione amministrativa esuli dall’ambito del giudizio disciplinare in corso.

Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La sentenza è un richiamo diretto per chi assiste le parti in negoziazione assistita, ma il principio interessa anche chi opera in mediazione. Il punto centrale è che la riservatezza non si misura sul contenuto della dichiarazione, di merito o meno, ma sulla sua origine: tutto ciò che viene detto o appreso nel corso della procedura, comprese le proprie proposte economiche, resta fuori dal successivo giudizio. Per l’avvocato, la prudenza pratica suggerisce di non fare mai riferimento, in udienza o negli atti, a quanto accaduto in negoziazione assistita o in mediazione, anche quando la tentazione di replicare a un’affermazione della controparte sembra forte: la strada corretta resta quella di riproporre autonomamente, davanti al giudice, le medesime iniziative già assunte in sede stragiudiziale, senza collegarle alla procedura da cui provengono.

Va inoltre segnalato che la norma applicata dal CNF, l’art. 9 del D.L. 132/2014, era precedente all’introduzione dell’art. 62-bis, secondo comma, del CDF (in vigore dal 31 ottobre 2025), che tipizza oggi la medesima condotta con una sanzione più severa, la sospensione da due a sei mesi. Per i fatti odierni, quindi, la censura irrogata in questo caso rappresenta un trattamento più mite di quello che si applicherebbe a una condotta analoga commessa dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione: un ulteriore motivo per mediatori e avvocati di osservare con rigore crescente il perimetro della riservatezza, tanto in negoziazione assistita quanto in mediazione.

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Rivelare in aula l’offerta della negoziazione assistita: il CNF conferma la censura per l’avvocato

Il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza n. 4/2026, rigetta il ricorso e conferma la sanzione della censura a carico dell’avvocato che ha riferito in udienza la proposta conciliativa avanzata dalla propria assistita nel corso di una negoziazione assistita conclusasi con esito negativo. La condotta viola l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. 132/2014, che costituisce illecito disciplinare ai sensi del comma 4-bis della medesima norma. Non rileva la scriminante del diritto di difesa, che attiene al diverso rapporto tra avvocato e cliente, né la reazione a una presunta provocazione della controparte.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 27/01/2026
N° sentenza: 4
Curia: Consiglio Nazionale Forense
Giudice: Giovanna Ollà
Argomento/i: Negoziazione assistita, Riservatezza in sede di mediazione
Materia/e: Responsabilità professionale

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Il caso: la proposta di negoziazione assistita riferita al giudice del Tribunale di Forlì

La vicenda nasce da un giudizio civile pendente davanti al Tribunale di Forlì. All’udienza del 4 luglio 2019 il giudice rilevava il mancato assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall’art. 3 del D.L. 132/2014 e assegnava alle parti quindici giorni per attivare la negoziazione assistita, segnalando altresì l’opportunità, ai fini conciliativi, che la parte resistente versasse un acconto alla controparte.

La negoziazione si concludeva senza accordo, come risultava dal verbale del 22 novembre 2019. Le parti tornavano quindi davanti al giudice all’udienza del 15 gennaio 2020. In quella sede il difensore della parte attrice dichiarava che la resistente non aveva versato l’acconto sollecitato dal giudice. L’avvocato che assisteva la resistente replicava riferendo che, nel corso della negoziazione assistita, la propria cliente aveva formulato una proposta di chiusura della vertenza per 2.000 euro oltre oneri, proposta che era stata respinta senza ulteriore trattativa.

Il legale di controparte presentava un esposto disciplinare, ritenendo che la rivelazione in udienza della proposta violasse la riservatezza della negoziazione assistita. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Bologna accertava la responsabilità dell’incolpato per violazione degli artt. 9 e 28, secondo comma, del Codice Deontologico Forense e irrogava la sanzione della censura. L’avvocato proponeva ricorso al CNF, sostenendo di non aver rivelato informazioni di merito ma solo un dato economico, e di aver agito nell’esercizio del diritto di difesa per rettificare quanto affermato dalla controparte sul mancato pagamento dell’acconto.

Il ragionamento del CNF: la riservatezza nella negoziazione assistita non ammette distinzioni di contenuto

Il Consiglio Nazionale Forense inquadra correttamente la condotta nell’ambito dell’art. 9, comma 2, del D.L. 132/2014 (in relazione all’art. 9 CDF sui doveri di lealtà e correttezza), più che nell’art. 28, secondo comma, CDF invocato dal CDD di Bologna. Secondo il Collegio, la norma tutela in modo assoluto la libertà negoziale, presupposto indispensabile per favorire l’esito conciliativo della procedura, senza distinguere tra informazioni di merito e dati meramente procedurali o economici. Il divieto di utilizzazione in giudizio copre sia le dichiarazioni rese dalla propria parte (profilo attivo) sia le informazioni acquisite dalla controparte (profilo passivo): la linea di confine, spiega la sentenza, non passa per il contenuto della dichiarazione ma per la sua provenienza. Riferire in giudizio l’offerta economica avanzata dalla propria assistita in negoziazione integra quindi comunque la violazione, a prescindere dal fatto che non si trattasse di informazioni di merito sulla causa.

Il CNF osserva inoltre che, sul piano disciplinare, il dovere di riservatezza nella negoziazione assistita risulta “ancor più stringente” di quello previsto per la mediazione dall’art. 10 del D.Lgs. 28/2010, perché il comma 4-bis dell’art. 9 del D.L. 132/2014 tipizza espressamente la rilevanza disciplinare della violazione, mentre una previsione equivalente non compare nel D.Lgs. 28/2010. È importante precisare che si tratta di una differenza limitata alla tecnica normativa con cui il legislatore ha collegato la violazione a una conseguenza disciplinare esplicita, non di una minore tutela sostanziale della riservatezza in mediazione. Anche in mediazione la riservatezza resta presidiata dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 28/2010 e, per l’avvocato che assiste le parti, dal segreto professionale e dai doveri generali di lealtà e correttezza di cui all’art. 9 CDF: l’assenza di una norma disciplinare “dedicata” non equivale a un vuoto di tutela.

Quanto alla scriminante invocata dal ricorrente, il CNF chiarisce che il diritto di difesa di cui all’art. 28, quarto comma, CDF opera con riferimento al segreto professionale, che riguarda il rapporto interno tra avvocato e cliente, non le dichiarazioni rese dalla parte assistita alla controparte nel corso della negoziazione. La finalità difensiva, peraltro, poteva essere perseguita reiterando l’offerta economica direttamente davanti al giudice, senza necessità di rivelarne la genesi nella procedura extragiudiziale. Il Collegio respinge infine la richiesta di attivare i poteri ispettivi ex art. 63 della L. 247/2012 su altri procedimenti disciplinari, ritenendo che tale funzione amministrativa esuli dall’ambito del giudizio disciplinare in corso.

Le implicazioni pratiche per avvocati e mediatori

La sentenza è un richiamo diretto per chi assiste le parti in negoziazione assistita, ma il principio interessa anche chi opera in mediazione. Il punto centrale è che la riservatezza non si misura sul contenuto della dichiarazione, di merito o meno, ma sulla sua origine: tutto ciò che viene detto o appreso nel corso della procedura, comprese le proprie proposte economiche, resta fuori dal successivo giudizio. Per l’avvocato, la prudenza pratica suggerisce di non fare mai riferimento, in udienza o negli atti, a quanto accaduto in negoziazione assistita o in mediazione, anche quando la tentazione di replicare a un’affermazione della controparte sembra forte: la strada corretta resta quella di riproporre autonomamente, davanti al giudice, le medesime iniziative già assunte in sede stragiudiziale, senza collegarle alla procedura da cui provengono.

Va inoltre segnalato che la norma applicata dal CNF, l’art. 9 del D.L. 132/2014, era precedente all’introduzione dell’art. 62-bis, secondo comma, del CDF (in vigore dal 31 ottobre 2025), che tipizza oggi la medesima condotta con una sanzione più severa, la sospensione da due a sei mesi. Per i fatti odierni, quindi, la censura irrogata in questo caso rappresenta un trattamento più mite di quello che si applicherebbe a una condotta analoga commessa dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione: un ulteriore motivo per mediatori e avvocati di osservare con rigore crescente il perimetro della riservatezza, tanto in negoziazione assistita quanto in mediazione.

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