Scarica Sentenza Tribunale di Siracusa N.1077-2025
La presenza del mediatore, soggetto terzo e parziale, rende la mediazione preferibile rispetto alla negoziazione, che si fonda sulla cooperazione delle parti
La negoziazione soccombe davanti alla mediazione
In una controversia potenzialmente soggetta sia alla mediazione che alla negoziazione assistita, la mediazione prevale. La ragione risiede nella maggiore garanzia offerta dalla mediazione. A differenza della negoziazione assistita, che si svolge con la sola presenza degli avvocati delle parti, la mediazione prevede infatti l’intervento di un terzo soggetto imparziale, il mediatore. Questa figura professionale facilita il dialogo e la ricerca di una soluzione condivisa, offrendo un livello di supporto e neutralità assente nella negoziazione assistita. Lo ha ribadito il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 1077/2025.
Inadempienza contratto di locazione
I proprietari di un immobile propongono ricorso ex art. 702 bis c.p.c contro l’inquilina, a seguito di un contratto di locazione sottoscritto nel novembre 2014. I ricorrenti lamentano gravi inadempienze contrattuali da parte della resistente, che non avrebbe adempiuto agli obblighi pattuiti, risultando debitrice di diverse somme. I proprietari dichiarano inoltre di trattenere il deposito cauzionale di € 550,00 a titolo di ristoro per ulteriori danni riscontrati nell’immobile.
Mancato esperimento negoziazione e mediazione
La conduttrice, nel costituirsi in giudizio, solleva una serie di eccezioni tra cui l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria (ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132/2014) e della mediazione obbligatoria (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010).
Mediazione: più garanzie rispetto alla negoziazione
Il Giudice in via preliminare qualifica la domanda come inadempimento contrattuale di un contratto di locazione già risolto consensualmente. Lo stesso affronta poi la questione della condizione di procedibilità legata alla negoziazione assistita e alla mediazione. Per quanto riguarda la negoziazione assistita, il Giudice sottolinea che, sebbene si tratti di uno strumento vincolante che richiede la cooperazione in buona fede delle parti assistite dai rispettivi avvocati per risolvere la controversia amichevolmente, nel caso specifico la procedura non è stata validamente esperita. È emerso infatti che l’invio della PEC al procuratore della resistente da parte del procuratore dei proprietari non è stato accompagnato da una valida procura di rappresentanza da parte degli stessi assistiti. La negoziazione assistita, che può essere obbligatoria per controversie di risarcimento danni da circolazione o per pagamenti di somme fino a 50.000 euro, richiede che gli avvocati autentichino le firme delle parti sulla convenzione di negoziazione. In questo caso, l’assenza di una valida procura preclude il riconoscimento dell’avveramento della condizione di procedibilità. Ancor più decisiva però è la valutazione della mediazione obbligatoria, prevista ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per la materia delle locazioni. Il Giudice evidenzia come la giurisprudenza tenda a privilegiare la mediazione rispetto alla negoziazione assistita quando entrambe sono previste, data la maggiore garanzia offerta dalla presenza di un mediatore terzo e imparziale. Tuttavia, nel caso in esame, anche la mediazione non si è svolta in modo conforme ai requisiti procedurali. Sebbene le parti siano state invitate, l’avvocato di parte ricorrente si è presentato solo al primo incontro, omettendo di partecipare al secondo senza giustificazione alcuna. Inoltre, e questo è un punto cruciale, le parti ricorrenti non si sono presentate personalmente alla procedura di mediazione e non hanno munito il difensore di una procura speciale per autorizzarlo a rappresentarle pienamente in tale sede. Il Giudice ricorda infatti che la presenza personale delle parti o di un loro rappresentante munito di procura speciale, costituisce un requisito essenziale per l’avveramento della condizione di procedibilità della mediazione. A causa di queste gravi carenze relative al mancato corretto esperimento sia della negoziazione assistita che della mediazione obbligatoria, la domanda è improcedibile.
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