La sottoscrizione del Regolamento dell’Organismo di mediazione e l’impegno a pagare i costi della procedura e le indennità fa sorgere il diritto al compenso

Compenso per l’organismo se le parti accettano e sottoscrivono il regolamento

L’organismo di mediazione ha diritto al compenso per l’attività svolta se le parti hanno letto e sottoscritto il Regolamento in sede di redazione dell’istanza di mediazione, la cui accettazione è stata poi richiamata nel verbale del primo incontro e nel successivo, che ha attestato l’esito negativo della mediazione.

Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 1486/2023, in veste di giudice di appello.

Decreto ingiuntivo per l’organismo di mediazione a cui non viene pagato il compenso

Un organismo di mediazione ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del compenso relativo all’attività di mediazione prestata, procedura che può essere avviata anche presentando istanza presso una delle sedi di ADRCenter.

Parte avversa si oppone al decreto con cui si chiede di pagare l’organismo perché si è tenuto solo il primo incontro di mediazione. All’organismo spettano solo le spese per avviare la procedura, tanto più che la procedura si è conclusa con esito negativo.

Parte opponente rileva la nullità del contratto che l’organismo sostiene di avergli fatto sottoscrivere in quanto non gli è stato esibito né fatto leggere il Regolamento dell’organismo. Non è stato quindi possibile comprendere quando e in che modo sarebbe sorto il diritto al compenso dell’organismo.

L’organismo contesta le eccezioni sollevate e fa presente che il Regolamento è stato visionato dalle parti prima della firma e che il compenso richiesto è stato calcolato nel rispetto delle regole.  

Il giudice di pace in primo grado accoglie l’opposizione, ma l’organismo di mediazione appella la decisione di fronte al Tribunale.

Accettazione e firma del regolamento fanno sorgere il diritto al compenso dell’Organismo

 

In sede di appello parte opponente contesta la versione dei fatti fornita dall’organismo di mediazione ritenendola infondata in fatto e in diritto.

Il Tribunale però ribalta la decisione del giudice di pace, poiché l’appello è fondato.

Dall’istruttoria è emerso che le parti si sono rivolte all’organismo di mediazione, hanno depositato l’istanza per avviare la procedura e dopo averla letta e sottoscritta hanno chiesto la convocazione delle controparti.

Uno degli opponenti ha firmato espressamente la clausola del contratto che prevedeva l’accettazione del Regolamento e l’impegno di pagare i costi del primo incontro e, in caso di prosecuzione, le indennità per la procedura specificate sul sito dell’organismo.

Quando si è tenuto il primo incontro il mediatore ha specificato nel verbale che le parti e gli avvocati erano concordi nell’intraprendere la procedura di mediazione, che hanno accettato il Regolamento e che si sono impegnati a versare le indennità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2010 per avviare la mediazione, svolgere il primo incontro e quelli successivi ed eventuali. Detto verbale è stato quindi letto e firmato dalla parte opponente e dai difensori.

Nell’incontro successivo al primo, dopo la rinuncia a proseguire la procedura comunicata a mezzo pec dal difensore della parte opponente, è stato specificato a verbale il mancato raggiungimento dell’accordo.

Anche a questo incontro, a cui hanno partecipato la parte opponente e il proprio difensore è stato ribadito che la stessa aveva firmato il regolamento e si era impegnata a versare le indennità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Per il Tribunale, la sottoscrizione del Regolamento dell’Organismo di mediazione e dei due verbali di incontro, che hanno fatto espresso richiamo all’accettazione del Regolamento ha determinato l’insorgenza del diritto al compenso spettante all’organismo. La società di mediazione quindi è creditrice nei confronti della controparte dell’importo di 481,90 euro come risultante dalla fattura prodotta in giudizio.

All’organismo di mediazione spetta il compenso se si accetta il regolamento

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 1486/2023, ha stabilito che l’organismo di mediazione ha diritto al compenso se le parti hanno sottoscritto il Regolamento e l’impegno al pagamento dei costi. Nel caso specifico, nonostante l’esito negativo della procedura e l’opposizione della parte, il giudice ha ribaltato la decisione di primo grado. La firma dell’istanza e dei verbali d’incontro ha infatti confermato l’accettazione delle tariffe, rendendo legittimo il credito richiesto tramite decreto ingiuntivo.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 31/07/2023
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Domenico Stilo
Argomento/i: Compenso attività di mediazione
Materia/e: Compenso attività mediazione

La sottoscrizione del Regolamento dell’Organismo di mediazione e l’impegno a pagare i costi della procedura e le indennità fa sorgere il diritto al compenso

Compenso per l’organismo se le parti accettano e sottoscrivono il regolamento

L’organismo di mediazione ha diritto al compenso per l’attività svolta se le parti hanno letto e sottoscritto il Regolamento in sede di redazione dell’istanza di mediazione, la cui accettazione è stata poi richiamata nel verbale del primo incontro e nel successivo, che ha attestato l’esito negativo della mediazione.

Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 1486/2023, in veste di giudice di appello.

Decreto ingiuntivo per l’organismo di mediazione a cui non viene pagato il compenso

Un organismo di mediazione ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del compenso relativo all’attività di mediazione prestata, procedura che può essere avviata anche presentando istanza presso una delle sedi di ADRCenter.

Parte avversa si oppone al decreto con cui si chiede di pagare l’organismo perché si è tenuto solo il primo incontro di mediazione. All’organismo spettano solo le spese per avviare la procedura, tanto più che la procedura si è conclusa con esito negativo.

Parte opponente rileva la nullità del contratto che l’organismo sostiene di avergli fatto sottoscrivere in quanto non gli è stato esibito né fatto leggere il Regolamento dell’organismo. Non è stato quindi possibile comprendere quando e in che modo sarebbe sorto il diritto al compenso dell’organismo.

L’organismo contesta le eccezioni sollevate e fa presente che il Regolamento è stato visionato dalle parti prima della firma e che il compenso richiesto è stato calcolato nel rispetto delle regole.  

Il giudice di pace in primo grado accoglie l’opposizione, ma l’organismo di mediazione appella la decisione di fronte al Tribunale.

Accettazione e firma del regolamento fanno sorgere il diritto al compenso dell’Organismo

 

In sede di appello parte opponente contesta la versione dei fatti fornita dall’organismo di mediazione ritenendola infondata in fatto e in diritto.

Il Tribunale però ribalta la decisione del giudice di pace, poiché l’appello è fondato.

Dall’istruttoria è emerso che le parti si sono rivolte all’organismo di mediazione, hanno depositato l’istanza per avviare la procedura e dopo averla letta e sottoscritta hanno chiesto la convocazione delle controparti.

Uno degli opponenti ha firmato espressamente la clausola del contratto che prevedeva l’accettazione del Regolamento e l’impegno di pagare i costi del primo incontro e, in caso di prosecuzione, le indennità per la procedura specificate sul sito dell’organismo.

Quando si è tenuto il primo incontro il mediatore ha specificato nel verbale che le parti e gli avvocati erano concordi nell’intraprendere la procedura di mediazione, che hanno accettato il Regolamento e che si sono impegnati a versare le indennità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2010 per avviare la mediazione, svolgere il primo incontro e quelli successivi ed eventuali. Detto verbale è stato quindi letto e firmato dalla parte opponente e dai difensori.

Nell’incontro successivo al primo, dopo la rinuncia a proseguire la procedura comunicata a mezzo pec dal difensore della parte opponente, è stato specificato a verbale il mancato raggiungimento dell’accordo.

Anche a questo incontro, a cui hanno partecipato la parte opponente e il proprio difensore è stato ribadito che la stessa aveva firmato il regolamento e si era impegnata a versare le indennità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2010.

Per il Tribunale, la sottoscrizione del Regolamento dell’Organismo di mediazione e dei due verbali di incontro, che hanno fatto espresso richiamo all’accettazione del Regolamento ha determinato l’insorgenza del diritto al compenso spettante all’organismo. La società di mediazione quindi è creditrice nei confronti della controparte dell’importo di 481,90 euro come risultante dalla fattura prodotta in giudizio.

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