
Il Giudice invita il mediatore a formulare una proposta di conciliazione, pur in assenza di richiesta congiunta delle parti
Tribunale di Siracusa
II Sezione Civile
Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo, nel procedimento sub …./2014 R.G., a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 3 giugno 2015, osserva quanto segue:
1. a fronte dell’istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., il Giudice deve provvedere “in prima udienza”, di modo che l’istanza di parte opponente di concessione di termine per il deposito di note è inammissibile.
2. Ai sensi dell’art. 2697 c.c. la banca che domanda il pagamento del saldo debitore del conto corrente, come attrice, o quale parte opposta – ma attrice in senso sostanziale – nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di fornire la prova dei fatti costitutivi posti a base della propria pretesa creditoria.
L’istituto di credito, quindi, ha l’onere di dimostrare l’esistenza e la consistenza del preteso credito, mediante la produzione del titolo genetico, ovvero del contratto posto a base della domanda, nonché delle scritture contabili di riferimento, vale a dire degli estratti conto relativi alla intera durata del rapporto, dall’apertura alla estinzione del conto, atteso che soltanto attraverso una compiuta e integrale valutazione continuativa dei singoli saldi trimestrali può pervenirsi all’accertamento dell’ipotetico saldo debitore finale (tra le tante, Cass. 9695/2011).
Ciò premesso in diritto, ….. ha versato in atti tanto la copia dei contratti di conto corrente ordinario n. …../……/…… del 6 giugno 2008 e di conto corrente anticipi n. 0…./1…../……. del 21 ottobre 2011, oltre ai relativi estratti conto a far tempo dalla stipula e sino “al passaggio a sofferenza” dei rapporti, senza che risulti tuttavia dagli atti l’intercorsa estinzione degli stessi alla data della proposizione della domanda monitoria (refluendo tale ultimo profilo sull’esigibilità del credito), di modo che, valutato come parziale l’apparente riconoscimento del debito di cui al doc. 5 di parte opposta – ad ogni modo, sottoscritto dalla sola società opponente – deve denegarsi la richiesta concessione della clausola di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3. Non avendo le parti domandato concedersi i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., deve ritenersi la causa matura per la decisione, previa rimessione delle parti in mediazione ex art. 5, d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
visto l’art. 648 c.p.c.,
RIGETTA
l’istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
DISPONE
che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con
deposito della domanda di mediazione presso organismo abilitato, entro il termine di 15 giorni a
decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;
EVIDENZIA
la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;
INVITA
il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex
art. 11, co. I d.lgs. 28/2010;
RAMMENTA
che il mancato, effettivo esperimento della suddetta procedura è sanzionato a pena di
improcedibilità della domanda;
INVITA
le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo
alessandro.rizzo01@giustizia.it, anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IVbis e 13
d.lgs. 28/2010, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali),
senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuizione sulle spese
processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione
formulata dal mediatore;
attesa la necessità di progressiva riorganizzazione del ruolo ed, in particolare, l’esigenza di
riorganizzazione delle udienze di discussione e di precisazione delle conclusioni, al fine di garantire
il tempestivo deposito dei provvedimenti, avuto riguardo anche all’aggravio del ruolo dello
scrivente per l’effetto della migrazione di n. 200 fascicoli (gran parte dei quali già chiamati per
l’udienza di precisazione delle conclusioni) dal ruolo di altro magistrato della Sezione, di cui al
provvedimento medio tempore adottato di variazione urgente della tabella organizzativa del
Tribunale di Siracusa ai sensi del par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle di
organizzazione degli ufficio giudicanti per il triennio 2012-2014 (prot. n. 311/int. del 7 aprile 2014);
ritenuto, in specie, che debba farsi applicazione del criterio oggettivo della priorità di trattazione e
decisione dei procedimenti con data di iscrizione a ruolo più risalente, anche alla luce delle
indicazioni di cui al programma di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/2011 del Tribunale di Siracusa per
l’anno 2015;
rilevato che occorre, quindi, procedere ad una razionale e graduale riorganizzazione del ruolo
secondo i criteri sopra individuati ed avuto riguardo anche agli effetti della variazione tabellare
urgente medio tempore disposta, di cui sopra;
rilevato che la presente causa reca n. R.G. 6446/2014,
FISSA
l’udienza del 14 febbraio 2018, ore 11 per la precisazione delle conclusioni;
SI COMUNICHI
alle parti.
Siracusa, 11/09/2015.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo