Scarica sentenza Tribunale di Siracusa N.2185-2024 

La procedura di mediazione deve essere intrapresa nei confronti dello stesso soggetto della causa, altrimenti la domanda è improcedibile

Mediazione invalida se il soggetto è diverso dalla parte del giudizio
La procedura di mediazione obbligatoria promossa durante il giudizio dalla parte onerata nei confronti di un soggetto diverso dalla parte del giudizio è invalida. La stessa deve considerarsi “tamquam non esset” e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. Lo ha affermato il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 2185/2024.

Decreto ingiuntivo: richiesta di pagamento al garante
Un soggetto ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma di poco superiore a 10.000 euro. L’ingiunto, nella veste di garante del debitore principale, si oppone al decreto ingiuntivo. La società opposta si costituisce in giudizio chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il termine per attivare la mediazione. Le richieste dell’opposta vengono accolte e il giudice concede alle parti il termine per avviare la procedura di mediazione.

Procedura di mediazione: invito al debitore principale
All’udienza fissata per la verifica dell’esito della mediazione il procuratore della parte opposta fa presente che la mediazione è stata introdotta erroneamente nei confronti del debitore principale e non del garante. Lo stesso chiede quindi di essere rimesso nei termini per avviare nuovamente la mediazione nei confronti del soggetto corretto. In subordine chiede al Giudice di formulare una proposta di conciliazione come previsto dall’articolo 185 bis c.p.c.

Mediazione obbligatoria: onerata la parte opposta
La causa prosegue fino alla fase decisionale e il Giudice non può che dichiarare il giudizio improcedibile. Il Tribunale ricorda infatti che la procedura di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità nelle materie contemplate dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010. Il soggetto che intende agire in giudizio in una delle materie previste da questa norma si deve quindi attivare e avviare la mediazione prima di fare causa. Nel caso di specie il Tribunale ricorda di avere concesso alle parti il termine di 15 giorni per avviare la mediazione a causa già avviata. L’onere di avvio della procedura conciliativa spetta all’opposta, come precisato anche dalle SU n. 19596/2020. 

Mediazione obbligatoria: l’invito va rivolto allo stesso soggetto della causa
Nel caso di specie però la mediazione non può considerarsi validamente esperita. La mediazione svolta o richiesta nei confronti di soggetti diversi da quelli della causa è completamente invalida e deve essere dichiarata tanquam, non esset. Come dichiarato dal procuratore costituito la parte opposta ha infatti presentato la domanda di mediazione nei confronti del debitore principale e non del garante che si è opposto al decreto ingiuntivo nella causa in corso. L’intero giudizio quindi deve considerarsi improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato limitatamente alla posizione debitoria del garante.

Leggi anche: Domanda mediazione e giudiziale: non deve esserci perfetta simmetria

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Invalida la mediazione nei confronti di soggetto diverso dal giudizio

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 2185/2024, ha stabilito che la mediazione obbligatoria è invalida se intrapresa nei confronti di un soggetto diverso dalla parte del giudizio. Nel caso specifico, l’opposta di un decreto ingiuntivo ha erroneamente coinvolto il debitore principale anziché il garante. Tale errore rende la procedura “tamquam non esset”, determinando l’improcedibilità della domanda giudiziale e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo rispetto alla posizione del garante.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 28/10/2024
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Gianfranco Todaro
Argomento/i: Domanda improcedibile

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La procedura di mediazione deve essere intrapresa nei confronti dello stesso soggetto della causa, altrimenti la domanda è improcedibile

Mediazione invalida se il soggetto è diverso dalla parte del giudizio
La procedura di mediazione obbligatoria promossa durante il giudizio dalla parte onerata nei confronti di un soggetto diverso dalla parte del giudizio è invalida. La stessa deve considerarsi “tamquam non esset” e la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile. Lo ha affermato il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 2185/2024.

Decreto ingiuntivo: richiesta di pagamento al garante
Un soggetto ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di una somma di poco superiore a 10.000 euro. L’ingiunto, nella veste di garante del debitore principale, si oppone al decreto ingiuntivo. La società opposta si costituisce in giudizio chiedendo la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e il termine per attivare la mediazione. Le richieste dell’opposta vengono accolte e il giudice concede alle parti il termine per avviare la procedura di mediazione.

Procedura di mediazione: invito al debitore principale
All’udienza fissata per la verifica dell’esito della mediazione il procuratore della parte opposta fa presente che la mediazione è stata introdotta erroneamente nei confronti del debitore principale e non del garante. Lo stesso chiede quindi di essere rimesso nei termini per avviare nuovamente la mediazione nei confronti del soggetto corretto. In subordine chiede al Giudice di formulare una proposta di conciliazione come previsto dall’articolo 185 bis c.p.c.

Mediazione obbligatoria: onerata la parte opposta
La causa prosegue fino alla fase decisionale e il Giudice non può che dichiarare il giudizio improcedibile. Il Tribunale ricorda infatti che la procedura di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità nelle materie contemplate dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010. Il soggetto che intende agire in giudizio in una delle materie previste da questa norma si deve quindi attivare e avviare la mediazione prima di fare causa. Nel caso di specie il Tribunale ricorda di avere concesso alle parti il termine di 15 giorni per avviare la mediazione a causa già avviata. L’onere di avvio della procedura conciliativa spetta all’opposta, come precisato anche dalle SU n. 19596/2020. 

Mediazione obbligatoria: l’invito va rivolto allo stesso soggetto della causa
Nel caso di specie però la mediazione non può considerarsi validamente esperita. La mediazione svolta o richiesta nei confronti di soggetti diversi da quelli della causa è completamente invalida e deve essere dichiarata tanquam, non esset. Come dichiarato dal procuratore costituito la parte opposta ha infatti presentato la domanda di mediazione nei confronti del debitore principale e non del garante che si è opposto al decreto ingiuntivo nella causa in corso. L’intero giudizio quindi deve considerarsi improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato limitatamente alla posizione debitoria del garante.

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