Tribunale di Siracua
II Sezione Civile

Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo nel procedimento sub 6…/2014 R.G., a sciogtimcnto della riserva assunta nell’udienza dell’8 luglio 2015,

ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento, che non è un mezzo d’impugnazione la disciplina propria delle impugnazioni, e che, conseguentemente, la mancata produzione della copia de qua o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione può assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità delropposizione per inosservanza del termine di decadenza di cui all’art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell’inosservanza dell’opponente dell’onere di fornire la prova del. rispetto del· termine medesimo) ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto ll profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la prova stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte o, comunque, aliunde acquisiti( Cass, 24048/2004; da ultimo, Cass. 16673/2012);

ritenuto che del resto, la documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fàscicolo del ricorrente, restando a carico della patte opposta l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può teneme conto (Cass. 17603/2013) fino a quando, ben’inteso non li si è ritualmente prodotti;

ritenuto a fronte delle superiori considerazioni, che l’istanza di parte opposta di concessione di “termine per produrre il fascicolo monitorio” è irrituale, atteso peraltro che lo scrivente  dell’art. 648 c,p;c. e  sussistendo i presupposti ivi previsti ”può concedere, [ … ] con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto”, ‘”provvedendo inprima udienzda;

ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente A… s.r.l. del Pesistenza del rapporto negoziale tra questa e l’opposta  non emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell’esistenza del titolo prova, evidentemente a carico di …Costruzioni s.r.l. ex art. 2697 c.c . in quanto attore sostanziale;
ritenuto  sotto tale  profilo,, che la circostanza per cui i pagamenti ex contractu siano stati effettuati da A…s.r.l. non può aprioristicamente fondare, in sé e per sé e anche provata. l’esistenza del rivendicato rapporto negoziale in assenza.di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto, né l’emissione da parte di C.S.G. …. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione unilaterale ex parte creditori di tali docuenti;

ritenuto che, in mgìone delle superiori considerazioni debba denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di A… s.r.l;

ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da parte opposta nei confronti dell’opponente E.A. atteso che: a) non è contestata tra le parti la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte della A. , della complessiva somma di € 193.061,00 atitele Qi çQ;R;:Ì$;~tinq contrattuale; b) appare non essere in contestazione anche la circostanza dell’intercorsa pattuizione del corrispettivo ex comractu di € 185.264,76, il tutto, peraltro, a fronte – lo si rammenta – dell’omessa produzione, allo stato, di copia del relativo contratto; c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell’opera, non sfuggendo che l’autorizzazione delle stesse debba essere provata ‘”per iscritte” (art. 1659 .c.c.) ~ né in ordine a presunte ”variazioni ordinate dal committente”, nemmeno
analiticamente specificate da parte opposta nelle proprie diferire;

letto l’art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come irttrodotto dall’art. 84 del D. L. n. 6912013, conv.con modif. nella L. n. 98/13 e valutata ta. natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata, altresi, l’ammissibilità dellamediazione c.d. delegata ai sensi dell’art. 5, comm. 2,  d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni

rilevato che l’esperimento del proçedimento di mediazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in all’esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;

sottolineato che la soluzione ooncitiativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo;

P.Q.M.

vlsto l’art. 648 c.p.c.,

RIGETTA
l ‘istanza di concessione della provvisoria .esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

DIFFERISCE
l’udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima udienza di comparizione e trattazione;
visto l’art. s. oomma2t D.lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. oon modi.:f. nella L. n. 98113,

DISPONE
che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito delta domanda di mediazione presso un organismo abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;

EVIDENZIA
la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;

INVITA
il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1  d.lgs. 28/2010;

RAMMENTA
che il mancato, effettivo esperimento della suddetta p:rocedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

INVITA
le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo …. , anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IV bi;~ e 13 d.lgs. 28120.10, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuìzione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

SI COMUNICHI
alle parti.
Siracusa, il 5 luglio 2015.

Il Giudice

Dott. Alessandro Rizzo

Il giudice invita il mediatore ad avanzare una proposta anche in assenza della richiesta congiunta delle parti

Il Tribunale di Siracusa stabilisce che, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata produzione del fascicolo monitorio non comporta l’improcedibilità, ma può influire sull’ammissibilità per decadenza o sul rigetto della domanda per carenza di prove. Nel caso specifico, è stata negata la provvisoria esecutorietà del decreto per l’assenza di prove sul rapporto negoziale e sulle variazioni contrattuali. Il Giudice dispone infine l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione prima di proseguire il giudizio.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 05/07/2015
Curia: Tribunale di Siracusa
Giudice: Alessandro Rizzo
Argomento/i: Condanna al contributo unificato, Condanna alle spese di causa, Effettivo svolgimento del primo incontro, Improcedibilità della domanda, Mediazione delegata, Proposta del mediatore
Materia/e: Opposizione a decreto ingiuntivo
provvedimenti Mondo ADR

Tribunale di Siracua
II Sezione Civile

Il Giudice, dott. Alessandro Rizzo nel procedimento sub 6…/2014 R.G., a sciogtimcnto della riserva assunta nell’udienza dell’8 luglio 2015,

ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell’opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento, che non è un mezzo d’impugnazione la disciplina propria delle impugnazioni, e che, conseguentemente, la mancata produzione della copia de qua o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione può assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità delropposizione per inosservanza del termine di decadenza di cui all’art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell’inosservanza dell’opponente dell’onere di fornire la prova del. rispetto del· termine medesimo) ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto ll profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la prova stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte o, comunque, aliunde acquisiti( Cass, 24048/2004; da ultimo, Cass. 16673/2012);

ritenuto che del resto, la documentazione prodotta con il ricorso per ingiunzione è destinata, per effetto dell’opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fàscicolo del ricorrente, restando a carico della patte opposta l’onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione; ne consegue che in difetto di tale produzione, questi ultimi non entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio e il giudice non può teneme conto (Cass. 17603/2013) fino a quando, ben’inteso non li si è ritualmente prodotti;

ritenuto a fronte delle superiori considerazioni, che l’istanza di parte opposta di concessione di “termine per produrre il fascicolo monitorio” è irrituale, atteso peraltro che lo scrivente  dell’art. 648 c,p;c. e  sussistendo i presupposti ivi previsti ”può concedere, [ … ] con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto”, ‘”provvedendo inprima udienzda;

ritenuto nel merito che, a fronte della contestazione di parte opponente A… s.r.l. del Pesistenza del rapporto negoziale tra questa e l’opposta  non emerge in atti alcuna prova di pronto apprezzamento dell’esistenza del titolo prova, evidentemente a carico di …Costruzioni s.r.l. ex art. 2697 c.c . in quanto attore sostanziale;
ritenuto  sotto tale  profilo,, che la circostanza per cui i pagamenti ex contractu siano stati effettuati da A…s.r.l. non può aprioristicamente fondare, in sé e per sé e anche provata. l’esistenza del rivendicato rapporto negoziale in assenza.di ulteriori deduzioni prove scritte e/o orali sul punto, né l’emissione da parte di C.S.G. …. s.r.l. di fatture nei confronti di tale soggetto può ritenersi elemento da valutarsi in tal senso, attesa la formazione unilaterale ex parte creditori di tali docuenti;

ritenuto che, in mgìone delle superiori considerazioni debba denegarsi la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto nei confronti di A… s.r.l;

ritenuto che debba rigettarsi anche la medesima istanza proposta da parte opposta nei confronti dell’opponente E.A. atteso che: a) non è contestata tra le parti la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte della A. , della complessiva somma di € 193.061,00 atitele Qi çQ;R;:Ì$;~tinq contrattuale; b) appare non essere in contestazione anche la circostanza dell’intercorsa pattuizione del corrispettivo ex comractu di € 185.264,76, il tutto, peraltro, a fronte – lo si rammenta – dell’omessa produzione, allo stato, di copia del relativo contratto; c) appare non emergere allo stato, prova di pronto apprezzamento in ordine ad eventuali variazioni delle modalità convenute dell’opera, non sfuggendo che l’autorizzazione delle stesse debba essere provata ‘”per iscritte” (art. 1659 .c.c.) ~ né in ordine a presunte ”variazioni ordinate dal committente”, nemmeno
analiticamente specificate da parte opposta nelle proprie diferire;

letto l’art. 5 co. II D. Lgs. n. 28/12010. così come irttrodotto dall’art. 84 del D. L. n. 6912013, conv.con modif. nella L. n. 98/13 e valutata ta. natura della causa relativa a diritti disponibili e considerata, altresi, l’ammissibilità dellamediazione c.d. delegata ai sensi dell’art. 5, comm. 2,  d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di procedimento per il quale non è stata ancora celebrata l’udienza di precisazione delle conclusioni

rilevato che l’esperimento del proçedimento di mediazione, che deve concludersi entro tre mesi dalla relativa richiesta ex art. 6, d.lgs. 28/2010, non comporterà in concreto, anche in all’esito infruttuoso della procedura, alcun ritardo nella decisione della lite;

sottolineato che la soluzione ooncitiativa della controversia eviterà alle parti l’ulteriore aggravamento delle spese del processo;

P.Q.M.

vlsto l’art. 648 c.p.c.,

RIGETTA
l ‘istanza di concessione della provvisoria .esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;

DIFFERISCE
l’udienza al 16 novembre 2015, ore 91 come se fosse prima udienza di comparizione e trattazione;
visto l’art. s. oomma2t D.lgs. n. 28/2010, cosi come introdotto dall’art. 84 del D. L. n. 69/2013, conv. oon modi.:f. nella L. n. 98113,

DISPONE
che le parti, assistite dai rispettivi difensori, promuovano il procedimento di mediazione, con deposito delta domanda di mediazione presso un organismo abilitato, entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza;

EVIDENZIA
la necessità che al primo incontro l’attività di mediazione sia concretamente espletata;

INVITA
il mediatore ad avanzare proposta conciliative pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1  d.lgs. 28/2010;

RAMMENTA
che il mancato, effettivo esperimento della suddetta p:rocedura è sanzionato a pena di improcedibilità della domanda;

INVITA
le parti ad informare tempestivamente il Giudice, anche mediante comunicazione presso l’indirizzo …. , anche in relazione a quanto stabilito dagli artt. 8, co. IV bi;~ e 13 d.lgs. 28120.10, rispettivamente per l’ipotesi della mancata partecipazione delle parti (sostanziali) senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed in tema di statuìzione sulle spese processuali del giudizio, in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore;

SI COMUNICHI
alle parti.
Siracusa, il 5 luglio 2015.

Il Giudice

Dott. Alessandro Rizzo

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